F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN del 20.11.2019 – (Deferimento n. 4664/575bis pf17-18 GP/GC/blp del 16.10.19 a carico dei sig.ri Taddeo Aldo e Martignoni Francesco – Reg. Prot. 76/TFN-SD). Decisione n. 56/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4664/575bis pf17-18 GP/GC/blp del 16.10.19 Reg. Prot. 76/TFN-SD

Decisione n. 56/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4664/575bis pf17-18 GP/GC/blp del 16.10.19

Reg. Prot. 76/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

Dott. Angelo Fanizza – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 14 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4664/575bis pf17-18 GP/GC/blp del 16.10.19 a carico dei sig.ri Taddeo Aldo e Martignoni Francesco,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con nota prot. 4664 /575BISpf17-18/GP/GC/blp del 16 ottobre 2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Taddeo Aldo, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Modena FC Srl dal 6.10.2017 al 26.10.2017, per rispondere: della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente CGS) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato, con il proprio comportamento omissivo, i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Com. Uff. n. 102/A del 15.12.2017.

- il sig. Martignoni Francesco, amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Modena FC Srl  dal 26.10.2017 al 28.11.2017, data di dichiarazione di fallimento della stessa società, entrambi per rispondere: della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente CGS in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato, con il proprio comportamento omissivo, i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Com. Uff. n. 102/A del 15.12.2017.

La fase predibattimentale

All’esito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, gli incolpati non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno inviato memorie difensive.

Il  dibattimento

All’udienza del 14.11.2019, il rappresentante della Procura federale ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) nei confronti di entrambi i deferiti.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio dà atto, quanto alla comunicazione del deferimento ed alla convocazione per l’odierna udienza riferite al sig. Taddeo Aldo, residente in Slovacchia, che il plico contenente la prima è stato restituito perché “non reclamato”, e che uguale esito è previsto per quello contenente la seconda, attualmente in fase di restituzione per mancata consegna, di talché la mancata costituzione in giudizio del ridetto non rileva ai fini della regolarità del procedimento.

Il deferimento e la convocazione, infatti, risultano regolarmente spediti all’indirizzo del deferito nei modi e termini previsti

dal CGS, dovendosi pertanto imputare a fatto del destinatario il loro mancato ritiro.

Ed invero, tenuto conto che nel Codice di Giustizia Sportiva, per la forma di comunicazione degli atti è previsto il ricorso, fra gli altri, agli ordinari mezzi postali, deve evidenziarsi che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass., 24 aprile 2003, n. 6527).

Nel merito, il deferimento nei confronti del sig. Taddeo Aldo è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Qui ricordato che il fallimento della società Modena FC Srl è intervenuto il 28.11.2017 e che questo tribunale si è già pronunciato in ordine alla responsabilità degli amministratori succedutisi sino al 6.10.2017 (Com. Uff. 38/TFN, 2018/2019), onde si abbiano qui richiamate le considerazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate, deve evidenziarsi che il sig. Aldo Taddeo ha assunto la carica di amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Modena FC Srl in data 6.10.2017, quattro gironi prima dell’acquisizione della maggioranza delle quote sociali da parte della società di diritto slovacco “Ital Slovakia s.r.o.” allo stesso riconducibile, e ha mantenuto la stessa per venti giorni, fino al 26.10.2017.

Al 6.10.2017, come risulta dalle evidenze contabili e dai verbali delle ispezioni Co.Vi.So.C. in atti, la società versava già in stato di crisi economico finanziaria, e la sua acquisizione da parte della nuova società in data 10.10.2017 era apparentemente finalizzata all’immissione della disponibilità economica che avrebbe consentito di raggiungere i requisiti necessari all’ammissione alla procedura di concordato preventivo richiesta il 3.10.2017, sì da evitare aggressioni e la proposizione di azioni di natura concorsuale da parte degli innumerevoli creditori.

Tuttavia, ancora all’esito della ispezione del 19.10.2017, ad appena nove giorni dal subentro della nuova proprietà, gli ispettori Co.Vi.So.C. rilevavano che: l’Amministratore Unico (i.e.: Taddeo Aldo) ed i suoi consulenti non avevano fornito alcun elemento da valutare positivamente nell’ottica di una continuità aziendale; non era stato elaborato alcun piano societario finalizzato al superamento della constatata situazione di dissesto economico; non risultavano esservi indicazioni

circa eventuali impegni economici da parte del socio unico in favore della società.

Tali conclusioni, poi, trovavano conferma nella scelta del sig. Taddeo Aldo, omesso ogni intervento di natura economica da parte della società al medesimo facente capo, nemmeno sollecitato, di dimettersi dalla carica di Amministratore Unico quando era già noto che:

- l’ultima retribuzione corrisposta ai tesserati risaliva a giugno 2017;

- la situazione contabile al 30.6.2017, pur in assenza di bilancio, aveva rilevato una perdita d’esercizio pari a circa € 2.572.500,00 (duemilionicinquecentosettantaduemilacinquecento/00), con un patrimonio netto negativo pari a circa € 2.450.000,00(duemilioniquattrocentocinquantamila/00);

- dalla situazione contabile al 31.8.2017 risultavano debiti tributari e verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per complessivi € 2.186.602,61 (duemilionicentottantaseimilaseicentodue/61);

- nel pur breve periodo di gestione, la società aveva subito lo sfratto dallo stadio Forlì per mancato pagamento dei canoni di locazione, con conseguente perdita di ben tre gare per rinuncia e, a seguito della messa in mora da parte dei calciatori per gli emolumenti non ricevuti e della mancata presentazione per la disputa di una quarta gara, era stata esclusa dal campionato di Lega Pro.

Tanto avveniva, come detto, senza l’adozione, nelle more, di alcun intervento utile al risanamento del sodalizio.

In definitiva, le circostanze evidenziate, dettagliatamente indicate nell’atto di deferimento con puntale richiamo della relativa documentazione, ove occorra da aversi qui interamente riportate in uno alla citata decisione di questo Tribunale (Com. Uff. 38/TFN, 2018/2019), consentono di ritenere provata con sufficiente certezza la responsabilità del sig. Taddeo Aldo per i fatti specificamente ascrittigli e, dunque, la violazione dell’art. 1 bis, comma 5 del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.

Sanzione congrua, in misura ridotta rispetto alla richiesta del rappresentante della Procura federale, è quella di cui al dispositivo.

Quanto alla posizione del sig. Martignoni Francesco, il deferimento è infondato e va rigettato.

Il prefato ha assunto la qualità in atti il 26.10.2017 per le intervenute dimissioni in pari data del sig. Taddeo Aldo, di cui già si è detto.

Il fallimento della società è intervenuto in data 28.11.2017, a distanza di un mese, su istanza della stessa società e, dunque, del suo amministratore Martignoni Francesco, come risulta dall’atto di deferimento (v. pag. 5).

Ne consegue che non possa affermarsi che il sig. Martignoni Francesco, con i suoi comportamenti possa avere in qualche modo contribuito a provocare il dissesto della società o ad aggravarne lo stato di crisi risultando di contro per tabulas che, constatata l’impossibilità di rifinanziare o in altro modo risolvere la crisi societaria, abbia invece posto fine a tale situazione instando per il fallimento della società.

Tale circostanza, in assenza degli elementi di colpa necessari ai fini dell’affermazione di responsabilità, come da parere

interpretativo della Corte Federale (Com. Uff. n. 21 CF del 28 giugno 2007), consente di mandare il deferito prosciolto da

ogni incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie per quanto di ragione il deferimento nei confronti del sig. Taddeo Aldo e, per l’effetto, irroga nei confronti dello stesso la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).

Proscioglie il sig. Martignoni Francesco da ogni incolpazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it