F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN del 27.11.2019 – (Deferimento n. 5219/1508 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico dei sig.ri Bevilacqua Bruno, Petricca Andrea e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile – Reg. Prot. 85/TFN-SD) Decisione n. 59/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5219/1508 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 85/TFN-SD

Decisione n. 59/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5219/1508 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 85/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5219/1508 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico dei sig.ri Bevilacqua Bruno, Petricca Andrea e della società SSDARL Ternana Calcio Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 24.10.2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale i seguenti soggetti:

- Sig. Bevilacqua Bruno, all’epoca dei fatti Presidente della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per la violazione

dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione al punto c), paragrafo 3, del Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND stagione sportiva 2018 – 2019 a norma del quale nelle gare inerenti il Campionato Femminile di Serie A e la Coppa Italia “è fatto obbligo alle società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate”, per aver in data 23.12.2018, in occasione gara ASD Montesilvano Femminile C/5 – SSDARL Ternana Calcio Femminile, in data 07.01.19, in occasione della gara FFC Cagliari – SSDARL Ternana Calcio Femminile, e, infine, in data 13.01.19, in occasione della gara SSDARL Ternana Calcio Femminile – Futsal Breganze, omesso di vigilare sull’operato della propria società, consentendo di schierare la calciatrice Eleonora Cipriani nella qualità di non “formata”, contravvenendo al disposto del succitato Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND;

- Sig. Petricca Andrea, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società SSDARL Ternana Calcio Femminile, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’ art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione al punto c), paragrafo 3, del Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND stagione sportiva 2018 – 2019 a norma del quale nelle gare inerenti il Campionato Femminile di Serie A e la Coppa Italia “è fatto obbligo alle società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate”, per aver in data 23.12.2018, in occasione gara ASD Montesilvano Femminile C/5 – SSDARL Ternana Calcio Femminile, in data 07.01.19, in occasione della gara FFC Cagliari – SSDARL Ternana Calcio Femminile, e, infine, in data 13.01.19, in occasione della gara SSDARL Ternana Calcio Femminile – Futsal Breganze, sottoscritto le distinte di gare inerenti le succitate partite seppur le stesse riportassero il nominativo della calciatrice Eleonora Cipriani nella non veritiera qualità di “formata”, contravvenendo al disposto del succitato Com. Uff. n. 1 del 06.07.18 LND;

- SSDARL Ternana Calcio Femminile, società militante nel Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A Femminile per la stagione 2018 – 2019, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS in vigore), nell’interesse della quale hanno svolto attività

i sopraindicati sig.ri Bruno Bevilacqua e Andrea Petricca, come sopra descritto.

Il dibattimento

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Bevilaqua Bruno, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Petricca Andrea, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile, penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel caso in cui si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

La decisione

Il deferimento è parzialmente fondato.

Con riferimento ai fatti oggetto del deferimento, gli stessi si appalesano fondati ed incontestati, in ragione, anche di quanto espressamente già statuito dalla Corte sportiva d’appello con la pronuncia di cui al Com. Uff. 135/CSA del 17 aprile 2019.

Va rilevato, tuttavia, che al Presidente della società, sig. Bevilacqua la Procura imputa un’omessa vigilanza sull’operato della  propria  società,  e  non  si  sofferma  in  alcun  modo  sulla  successiva  condotta  attiva,  pure  evidenziata  nella motivazione della Corte Sportiva d’Appello e pedissequamente riprodotta nella relazione di indagine ma non nell’atto di

deferimento.

Così qualificato l’illecito disciplinare, ritiene il Collegio che non possa richiedersi al Presidente di un sodalizio societario una vigilanza così incisiva volta anche a verificare nel dettaglio le scelte tecniche poste in essere dai soggetti a ciò preposti, non rilevanti ai fini amministrativi-gestionali e, in particolare la circostanza che sia stato deciso di non schierare almeno sei calciatrici “formate”.

Né la condotta del Bevilacqua è stata qualificata quale concorrente con quella di chi ha posto in essere materialmente l’illecito posto a base del deferimento essendosi la Procura limitata a contestare la mera condotta omissiva posta in essere al momento in cui si è deciso di schierare la giocatrice non formata nelle gare svolte nel dicembre 2018 e nel Gennaio 2019 e non già la successiva condotta attiva posta in essere nel febbraio 2019, segnalata nel comunicato della Corte sportiva d’appello.

Nei confronti del Bevilacqua, pertanto il deferimento deve essere rigettato.

Lo stesso, invece è fondato nei confronti del sig. Petricca e, conseguentemente nei confronti del sodalizio societario a titolo di responsabilità oggettiva, giacché emerge per tabulas che il predetto deferito, nel sottoscrivere le distinte di gara ha consapevolmente ritenuto di schierare un numero di giocatrici formate”, inferiore a quello stabilito dalle norme regolamentari, contravvenendo alla regolamentazione federale.

In ordine alle richieste sanzionatorie, ritiene il collegio che la sola inibizione non soddisfa il necessario presupposto dell’effettiva afflittività della sanzione e, pertanto, ritiene che sia congruo irrogare al Petricca anche una minima sanzione

pecuniaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie parzialmente il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

-per il sig. Petricca Andrea: inibizione di mesi 2 (due), unitamente all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

- per la società SSDARL Ternana Calcio Femminile: penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica, da scontarsi nel caso in cui la stessa si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Rigetta il deferimento nei confronti del sig. Bevilacqua Bruno.

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