F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/TFN del 28.11.2019 – (Deferimento n. 5162/1550 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Simone Gaetano e della società Romagnano Calcio ASD – Reg. Prot. 86/TFN-SD) Decisione n. 61/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5162/1550 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 86/TFN-SD

Decisione n. 61/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5162/1550 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 86/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

 Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5162/1550 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Simone Gaetano e della società Romagnano Calcio ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota n. 5162/1550 pf 18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Simone Gaetano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Romagnano Calcio ASD, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2018/2019 con n. 17 calciatrici, ovvero Antonietti  Erica,  Bonasia  Maria  Grazia,  Butte  Martina,  Cavalleri  Violetta,  Curatitoli  Manuela,  Dellisanti  Vincenza, Esposito Valeria, Fermia Marta, Frisardi Valentina, Graziano Ylenia, Legnani Giulia, Lo Russo Giulia, Mazzola Melissa, Orgiu Sonia, Pella Martina, Soncin Federica e Guglielmetti Eleonora, entro il termine previsto dalla normativa Federale. Con la medesima nota è stata altresì deferita la Società Romagnano Calcio ASD per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante così come sopra descritti.

I soggetti deferiti facevano tempestivamente pervenire memoria difensiva con relativi allegati.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.11.19 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi

la seguente sanzione:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Simone Gaetano;

- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Romagnano Calcio ASD. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio da atto che l’avviso di conclusioni delle indagini, l’atto di deferimento nonché gli avvisi di convocazione per la predetta udienza di trattazione sono stati ritualmente comunicati alle parti nei termini e con le modalità previsti dal CGS.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto nei sensi e nelle statuizioni che seguono.

Il Procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND del 29/04/2019 pervenuta alla Procura Federale in pari data, concernente il mancato deposito da parte della Romagna Calcio ASD, degli accordi economici relativi a n. 17 calciatrici: Antonietti Erica, Bonasia Maria Grazia, Butte Martina, Cavalleri Violetta, Curatitoli Manuela, Dellisanti Vincenza, Esposito Valeria, Fermia Marta, Frisardi Valentina, Graziano Ylenia, Legnani Giulia, Lo Russo Giulia, Mazzola Melissa, Orgiu Sonia, Pella Martina, Soncin Federica e Guglielmetti Eleonora.

Nella memoria depositata unitamente ad alcuni allegati la società deferita rilevava in primo luogo che durante la stagione sportiva 2018/19 la sezione femminile si componeva di due squadre, la prima partecipante al campionato di Serie C femminile interregionale mentre la seconda partecipava al campionato di Promozione Regionale Femminile (Regione Piemonte) - girone A – fuoriclassifica. Rilevava altresì che l’organigramma della società relativo alla stagione sportiva 2018/19 comprendeva tutte le atlete facenti parte di entrambe le squadre e che i contratti inerenti gli accordi economici

regolarmente depositati ed inviati al competente Dipartimento riguardavano solo le atlete che hanno partecipato al campionato di Serie C escludendo quindi le atlete che hanno invece partecipato al campionato di  Promozione Regionale, concludendo di aver agito pertanto in buona fede ritenendo di aver rispettato i regolamenti federali.

Il Tribunale, alla luce dei fatti emersi e all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, ravvisa sussistenti profili di responsabilità in capo ai soggetti deferiti. I fatti accertati dalla Procura sono stati adeguatamente e sufficientemente provati.

Segnatamente, ciò che rileva ai fini della fondatezza della incolpazione è il fatto storico e oggettivo della presenza di tutte le predette calciatrici nell’organigramma della società Romagnano Calcio ASD sull’anagrafe Federale, ivi iscritte con le modalità previste dal Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente al tesseramento per i Campionati Nazionali Femminili di calcio a 11.

La circostanza addotta nella memoria in relazione all’avvenuto deposito da parte della società degli accordi economici riguardanti le sole tesserate che hanno partecipato al campionato di Serie C, con esclusione di quelle che hanno partecipato al campionato di promozione Regionale, non esime in ogni caso i soggetti deferiti dalla violazione consumata costituendo il suddetto tesseramento sufficiente indice di prova della responsabilità, non potendosi configurare in alcun modo l’invocata buona fede come circostanza attenuante in relazione alla condotta tenuta dai predetti soggetti, risultando chiaro sul punto il disposto normativo applicato al caso di specie, scevro da incertezze interpretative e/o da argomentazioni di qualsivoglia natura che possano condurre ad una attenuazione della responsabilità in capo ai soggetti deferiti.

Il comportamento del sig. Simone Gaetano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Romagnano Calcio ASD, si concretizza pertanto nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore), in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la stagione sportiva 2018/2019 con n. 17 calciatrici, ovvero Antonietti Erica, Bonasia Maria Grazia, Butte Martina, Cavalleri Violetta, Curatitoli Manuela, Dellisanti Vincenza, Esposito Valeria, Fermia Marta, Frisardi Valentina, Graziano Ylenia, Legnani Giulia, Lo Russo Giulia, Mazzola Melissa, Orgiu Sonia, Pella Martina, Soncin Federica e Guglielmetti Eleonora, entro il termine previsto dalla normativa Federale.

Acclarata la responsabilità del sig. Simone Gaetano in ordine ai fatti così come contestati conseguentemente, stante il principio di immedesimazione organica con la società dal medesimo rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta la società Romagnano Calcio ASD ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore) per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

Per quanto precede, alla luce delle violazioni ritualmente contestate e tenuto conto delle richieste della Procura Federale, il deferimento merita pieno accoglimento e sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Simone Gaetano, la inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società Romagnano Calcio ASD, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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