F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN del 28.11.2019 – (Deferimento n. 5221/1296 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Addae Bright e della società Ascoli Picchio FC 1898 Spa – Reg. Prot. 82/TFN-SD) Decisione n. 62/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5221/1296 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 82/TFN-SD

Decisione n. 62/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5221/1296 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 82/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5221/1296 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Addae Bright e della società Ascoli Picchio FC 1898 Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota n. 5221/1296 pf 18/19 GP/AA/mg del 24.10.19 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. Addae Bright, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale calciatore della società Ascoli Picchio FC 1898 Spa, per rispondere:

- della violazione dell’obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità e di osservanza delle norme federali, di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS vigente ratione temporis nonché dell’art. 12, comma 8, del CGS vigente ratione temporis, perché mentre si trovava in tribuna per squalifica ad assistere all’incontro Ascoli – Benevento che si disputava in data 30.03.19, interloquiva con un sostenitore del Benevento che esultava dopo la rete del pareggio della propria squadra, dirigendosi in maniera minacciosa verso lo stesso, che poco prima aveva avuto un diverbio con altra persona, e lo colpiva con un pugno/schiaffo al volto senza riuscire a colpirlo nuovamente per il pronto intervento

degli stewards presenti e tenendo, quindi, un comportamento suscettibile di determinare ulteriori episodi di violenza.

Con la medesima nota è stata altresì deferita la società Ascoli Picchio FC 1898 Spa responsabile ai sensi dell’art. 12, comma 5, del CGS vigente ratione temporis della condotta ascritta al proprio tesserato sig. Bright che avrebbe potuto contribuire a determinare fatti di violenza.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Alessandro Pietrangeli e, per il calciatore Addae Bright, l’avv. Gaetanino Rajani, in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato una proposta di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il calciatore Addae Bright sanzione base squalifica per 3 (tre) gare ufficiali, diminuita di 1/3 – 1 (una) giornata, sanzione finale squalifica per 2 (due) gare ufficiali;

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale ed il sig. Addae Bright, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata;

visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della seguente sanzione: Addae Bright squalifica per 2 (due) gare ufficiali. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto tesserato.

Il procedimento è proseguito per la società deferita.

Il dibattimento

All’odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale, dopo aver insistito nell’accoglimento del deferimento, ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) a carico della società Ascoli Picchio FC 1898 Spa.

La difesa dell’Ascoli Picchio FC 1898 Spa si è riportata alle argomentazioni di cui alla memoria difensiva depositata agli atti, ha concluso per il proscioglimento della stessa, per totale assenza di responsabilità. Motivi della decisione Il Collegio, alla luce degli atti e dei documenti allegati, ritiene che il deferimento non debba essere accolto risultando altresì fondate le argomentazioni difensive a sostegno delle tesi formulate dalla società deferita.

Invero non può essere invocata dalla Procura Federale la responsabilità in toto della società in relazione a delle condotte tenute da propri tesserati anche nell’ambito della propria vita privata, oltretutto condotte verificatesi al di fuori dei rapporti riconducibili all’attività sportiva espletata dai tesserati medesimi.

Al fine di individuare l’esatto perimetro nel quale l’istituto della responsabilità oggettiva può trovare applicazione è necessario richiamare, alla luce dei principi e dei canoni civilistici, il rapporto di occasionalità che inevitabilmente deve intercorrere tra l’attività illecita commessa dal tesserato e la relazione tra lo stesso e la società di appartenenza.

Nel caso di specie, come riconosciuto dalla stessa procura Federale, l’Addae era allo stadio per assistere alla partita in quanto squalificato, e pertanto, nel momento in cui ha agito, ha espletato la sua azione a titolo meramente personale, non rivestendo in quel frangente in alcun modo la qualità di tesserato, né potendo la condotta censurata essere riconducibile per qualsivoglia motivo alla società deferita.

Sul punto, come d’altronde compiutamente evidenziato dalla difesa dell’Ascoli Picchio FC 1898 Spa, si palesa ictu oculi la mancanza dei requisiti necessari affinché l’istituto della responsabilità oggettiva possa trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente procedimento, laddove tale istituto, giova ricordarlo, ha carattere eccezionale proprio al fine di non consentirne un utilizzo abnorme o comunque ingiustificato nell’ambito di una corretta valutazione a cui è chiamato il Collegio il quale, pur dinanzi ad un generale dovere di comportarsi anche nella vita quotidiana secondo i principi ispiratori del CGS, non può ritenere la società responsabile per una condotta di un tesserato non riconducibile all’espletamento di attività sportiva.

Infine, anche riguardo alla presunta violazione ex art. 12, comma 5, CGS vigente ratione temporis non si evidenzia alcun elemento probatorio che il diverbio in questione, peraltro di breve durata, abbia contribuito a determinare fatti di violenza

all’interno dello stadio né può ipotizzarsi che qualunque litigio o alterco isolato verificatosi all’interno dello stadio medesimo possa condurre alla conseguente responsabilità della società alla luce della predetta norma, anche in assenza di conseguenti fatti di violenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, visto l’art. 127 CGS, dispone a carico del calciatore Addae Bright l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Proscioglie la società Ascoli Picchio FC 1898 Spa dagli addebiti contestati.

 

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