F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/TFN del 2.12.2019 – (Deferimento n. 5163/1505 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Flore Luciano e della società ASD Atletico Oristano CF – Reg. Prot. 83/TFN-SD) Decisione n. 64/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5163/1505 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 83/TFN-SD

Decisione n. 64/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5163/1505 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 83/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5163/1505 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico del sig. Flore Luciano e della società ASD Atletico Oristano CF,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 24 ottobre 2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Luciano Flore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Atletico Oristano CF per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Carai Claudia (tesserata dal 4.9.2014), Coluccio Francesca (tesserata dal 28.1.2015), Langella Laura (tesserata dal 3.9.2015), Murru  Alice  (tesserata dal 4.9.2014), Pieri Sara (tesserata  dal  9.12.2010), Pinna Ilaria (tesserata dal 30.8.2012), Piras Maria (tesserata dal 4.9.2014) e Solinas Anna Maria (tesserata dal 3.10.2014), per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31 ottobre 2018, stabilito dalla normativa federale; nonché la società ASD Atletico Oristano CF, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

All’udienza del 22.11.2019 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto al sig. Flore Luciano l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla società ASD Atletico Oristano CF, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito Tribunale.

Nel merito il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND - Dipartimento calcio femminile del 29 aprile 2019 n. 222, concernente il mancato deposito, da parte della società ASD Atletico Oristano CF, degli accordi economici stipulati con le calciatrici di cui al deferimento.

Le risultanze dell’anagrafe Federale, debitamente prodotte in atti, comprovano che le atlete, relativamente alla stagione sportiva 2018/2019, risultavano in forza alla predetta società e quindi tesserate per i Campionati Nazionali Femminili di calcio (come attestato dall’apposizione del codice 24 Dipartimento Calcio Femminile, corrispondente all’avvenuto tesseramento per le suddette competizioni).

Tale conclusione non è contraddetta dall’affermazione della società, contenuta negli scritti difensivi del 3 ottobre 2019 (prodotti alla Procura Federale), secondo cui il rapporto con le calciatrici si sarebbe interrotto nel corso delle stagioni precedenti a quella in esame, trattandosi di una circostanza di mero fatto, di per sé non idonea ad esimere dalla responsabilità per i fatti di cui all’incolpazione, costituendo l’avvenuto tesseramento presupposto e indice di prova dell’addebito.

Il comportamento dei deferiti si concretizza, sotto questo profilo, nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente art. 1 bis, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore) con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, nella parte in cui tale ultima norma prescrive il deposito degli accordi economici correlati al tesseramento delle atlete: deposito cui la società avrebbe dovuto provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione ovvero, in ogni caso, non oltre il termine del 30 ottobre.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo altresì conto natura e della gravità della violazione accertata, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali, meritevoli di piena conferma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Flore Luciano, l’inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società ASD Atletico Oristano CF, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

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