F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN del 2.12.2019 – (Deferimento n. 5150/1507 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Raffaella Esposito e della società ASD Calcio Pomigliano (già ASD Vapa Virtus Napoli – Reg. Prot. 84/TFN-SD) Decisione n. 65/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5150/1507 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 84/TFN-SD

Decisione n. 65/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5150/1507 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 84/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente;

Cons. Nicola Bardino – Componente (Relatore);

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 5150/1507 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Raffaella Esposito e della società ASD Calcio Pomigliano (già ASD Vapa Virtus Napoli),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 24 ottobre 2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, Raffaella Esposito, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Vapa Virtus Napoli (oggi ASD Calcio Pomigliano) per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS in vigore) in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l’accordo economico sottoscritto con la calciatrice Miriam Ruoto per la stagione sportiva 2018/2019 relativamente al tesseramento del 2 Agosto 2018, entro il termine del 31 ottobre 2018, stabilito dalla normativa federale; nonché ASD Vapa Virtus Napoli (oggi ASD Calcio Pomigliano), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, vigente ratione temporis (oggi trasfuso nell’art. 6, comma 1, del CGS in vigore), per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

All’udienza del  22.11.2019 è comparso il  rappresentante  della Procura  Federale,  il  quale,  dopo aver illustrato  il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto a Raffaella Esposito l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla ASD Vapa Virtus Napoli (oggi ASD Calcio Pomigliano), la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito Tribunale.

Nel merito il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario della LND - Dipartimento calcio femminile del 29 aprile 2019  n.  222,  concernente,  tra  l’altro,  il  mancato  deposito,  da  parte  della  ASD  Vapa  Virtus  Napoli,  dell’accordo economico stipulato con la calciatrice di cui al deferimento.

Le risultanze dell’anagrafe Federale (AS400), richiamate dalla Procura e non contestate dagli incolpati, comprovano che l’atleta, relativamente alla stagione sportiva 2018/2019, si trovava in forza alla predetta società e quindi tesserata per i Campionati Nazionali Femminili di calcio.

Tale conclusione non è contraddetta dall’affermazione della ASD Calcio Pomigliano (subentrata alla ASD Vapa Virtus Napoli), contenuta negli scritti difensivi del 23 Settembre 2019, secondo cui la gratuità dell’accordo economico ne avrebbe reso superfluo il tempestivo deposito, trattandosi a ben vedere di circostanza irrilevante, dovendosi piuttosto considerare che l’obbligo di deposito prescinde dal carattere gratuito od oneroso dell’accordo stipulato con il giocatore.

Il comportamento dei deferiti si concretizza, sotto questo profilo, nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui al previgente art. 1 bis, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore) con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 94 ter comma 2, delle NOIF, nella parte in cui tale ultima norma prescrive il deposito dell’accordo economico correlato al tesseramento dell’atleta: deposito cui gli incolpati avrebbero dovuto provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla sua sottoscrizione ovvero, in ogni caso, non oltre il termine del 30 ottobre.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo altresì conto natura e della gravità della violazione accertata, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali, meritevoli di piena conferma.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

P.Q.M.

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Raffaella Esposito, la inibizione di mesi 6 (sei);

- per la società ASD Calcio Pomigliano (già ASD Vapa Virtus Napoli), l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it