F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/TFN del 5.12.2019 – (Deferimento n. 4586/1554 pf18-19/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. Andrea Acerbi e della società ASD Vicenza Calcio Femminile – Reg. Prot. 78/TFN-SD) Decisione n.67/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 4586/1554 pf18-19/GP/AA/mg del 17.10.19 Reg. Prot. 78/TFN-SD

Decisione n.67/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 4586/1554 pf18-19/GP/AA/mg del 17.10.19

Reg. Prot. 78/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,

a seguito del Deferimento n. 4586/1554 pf18-19/GP/AA/mg del 17.10.19 a carico del sig. Andrea Acerbi e della società ASD Vicenza Calcio Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale in data 17 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Andrea Acerbi, nella qualità di presidente della ASD Vicenza Calcio Femminile, nonché la stessa società ASD Vicenza Calcio Femminile, per rispondere:

1) il sig. Andrea Acerbi della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC, correlato all’art. 94 ter comma 2 NOIF, per non aver depositato entro il termine del 31.10.2018, stabilito dalla normativa federale, gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Margherita Longo (tesseramento del 18.09.2015) e Ottavia Segalla (tesseramento del 20.08.2019), entrambi

afferenti la stagione sportiva 2018/2019.

2) la società ASD Vicenza Calcio Femminile a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC in relazione al comportamento posto in essere dal proprio rappresentante legale.

Il deferito, per sé e per la società, in data 4 novembre 2019 aveva fatto pervenire a questo Tribunale un’istanza di rinvio ad  altra  data  del  dibattimento,  fissato  al  7  novembre  2019,  per  esigenze  di  carattere  personale,  non  altrimenti prorogabili, che documentava.

Di talché questo Tribunale, con ordinanza n. 14/TFN-SD dell’8 novembre 2019, nulla avendo opposto la Procura Federale, disponeva la fissazione dell’odierna riunione, accordando la sospensione dei termini (artt. 110 comma 5 CGS FIGC e 38 comma 5 lett. D CGS - CONI), con salvezza di ogni diritto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale, illustrato il deferimento, ne ha

chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni:

- per il sig. Andrea Acerbi l’inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società ASD Vicenza Calcio Femminile l’ammenda di € 700,00 (settecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

In data 4 novembre 2019 l’Acerbi, unitamente all’istanza di rinvio, aveva riproposto la memoria difensiva, già inviata alla Procura Federale, con la quale, nell’ammettere il mancato invio degli accordi economici delle due calciatrici, aveva eccepito che si era trattato certamente di un errore, ma di natura veniale, peraltro provocato dalla confusione che si era ingenerata in società per le continue richieste da parte della Federazione relative ad accordi economici delle atlete ed anche di quelle che non erano più tesserate da anni, che avevano creato un surplus di lavoro tale da determinare il suddetto errore.

L’ammissione contenuta in tale memoria comprova la sussistenza della inosservanza dell’art. 94 ter NOIF nella parte relativa ai depositi presso i competenti uffici degli accordi economici tra società e tesserati, i cui termini, nel caso in esame, non sono stati rispettati.

L’ammissione stessa, tuttavia, in quanto fattiva assunzione di responsabilità, induce questo Tribunale, nell’accogliere il deferimento, ad irrogare all’Acerbi la sanzione dell’inibizione in misura ridotta rispetto al chiesto da mesi 3 (tre) a mesi 2

(due), ferma la sanzione economica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Acerbi Andrea, inibizione di mesi 2 (due);

- per la società ASD Vicenza Calcio Femminile, ammenda di € 700,00 (settecento/00).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it