F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN del 5.12.2019 – (Deferimento n. 5166/1555 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Claudia Petrosillo e della società ASD Femminile Riccione – Reg. Prot. 87/TFN-SD) Decisione n. 68/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5166/1555 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 Reg. Prot. 87/TFN-SD

Decisione n. 68/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 5166/1555 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19

Reg. Prot. 87/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante - Presidente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente;

Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Gaia Golia – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019, a seguito del Deferimento n. 5166/1555 pf18-19 GP/AA/mg del 24.10.19 a carico della sig.ra Claudia Petrosillo e della società ASD Femminile Riccione,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale in data 24 ottobre 2019 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Claudia Petrosillo, nella qualità di presidente della ASD Femminile Riccione, nonché la stessa società ASD Femminile Riccione per rispondere:

1) la sig.ra Claudia Petrosillo della violazione dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 94 ter comma 2 NOIF per non aver depositato entro il termine del 31.10.2018, stabilito dalla normativa federale, gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Carlotta D’Aprile ed Elisa Ottaviani, entrambi afferenti la stagione sportiva 2018/2019.

2) la società ASD Femminile Riccione a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC in relazione al comportamento posto in essere dalla propria rappresentante legale.

La deferita, per sé e per la società, aveva fatto pervenire a questo Tribunale un’istanza di rinvio ad altra data del dibattimento, fissato in origine al 7 novembre 2019, per esigenze di carattere personale, che definiva non altrimenti prorogabili.

Di talché questo Tribunale, con ordinanza n. 14/TFN-SD dell’8 novembre 2019, nulla avendo opposto la Procura Federale, disponeva la fissazione dell’odierna riunione, accordando la sospensione dei termini (artt. 110 comma 5 CGS

FIGC e 38 comma 5 lett. D CGS - CONI), con salvezza di ogni diritto.

Il dibattimento

Prima della riunione odierna, la deferita ha fatto pervenire a questo Tribunale una ulteriore istanza di rinvio ad altra data del dibattimento, dovuta alla presenza di situazioni di natura familiare, impeditive alla sua presenza in aula.

È comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale si è rimesso alla valutazione di questo Tribunale in merito alla nuova istanza della deferita; in caso di rigetto dell’istanza stessa, ha concluso per l’accoglimento del deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Claudia Petrosillo l’inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la società ASD Femminile Riccione l’ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Si ritiene non accogliibile la istanza di rinvio, che la deferita ha comunicato a questo Tribunale il 25 novembre 2019. Appare ostativa all’accoglimento la circostanza che la deferita non ha comprovato la propria impossibilità, limitandosi ad affermare di poterla documentare, ove richiesta.

La mancata documentazione a supporto dell’istanza, che la deferita avrebbe dovuto trasmettere congiuntamente all’istanza stessa, vizia irrimediabilmente la richiesta di differimento del dibattimento, non potendo pretendersi che il vizio sia sanato per impulso dell’organo giudicante.

Nel merito il deferimento è fondato.

In atti non vi sono elementi tali da far ritenere che la società abbia depositato presso i competenti uffici, nei termini posti dalla normativa, i due accordi economici di che trattasi, rimanendo così inosservato il precetto contenuto nell’art. 94 ter comma secondo NOIF.

Il deferimento va pertanto accolto, unitamente alle sanzioni che sono state chieste e che appaiono congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per la sig.ra Claudia Petrosillo, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per la società ASD Femminile Riccione, ammenda di € 600,00 (seicento/00).

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