F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN del 6.12.2019 – (Deferimento n. 5338/266 pf19-20 GP/GT/ag del 30.10.19 a carico della sig.ra Elena Annunziata e della società ASD US Savoia 1908 – Reg. Prot. 90/TFN-SD) Decisione n. 69/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 5338/266 pf19-20 GP/GT/ag del 30.10.19 Reg. Prot. 90/TFN-SD
Decisione n. 69/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 5338/266 pf19-20 GP/GT/ag del 30.10.19
Reg. Prot. 90/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante - Presidente;
Avv. Paolo Clarizia – Componente;
Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 28 novembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 5338/266 pf19-20 GP/GT/ag del 30.10.19 a carico della sig.ra Elena Annunziata e della società ASD US Savoia 1908,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 30/10/2019 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la sig.ra Annunziata Elena, all’epoca dei fatti all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD US Savoia 1908 e la società ASD US Savoia 1908 per rispondere:
- Annunziata Elena, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dotato di poteri di rappresentanza della società ASD US Savoia 1908, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ed al Segretario del medesimo Dipartimento, inviato in data 03/10/2019 agli indirizzi “pec” della Lega Nazionale Dilettanti (lnd@pec.it) e del Dipartimento Interregionale della medesima Lega (interregionale@pec.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dei sigg.ri Vingo Giuseppe, Bennici Pietro e Bentivegna Francesco, rispettivamente arbitro ed assistenti arbitrali, della gara Cittanovese – Savoia disputatasi in data 29/09/2019 e valevole per il campionato di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti; nel citato messaggio, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “A puro titolo esemplificativo, rappresentiamo come l’apice degli errori a danno del Savoia si sia raggiunto domenica 29 Settembre quando, in occasione dell’ultima trasferta di Cittanova, l’intera terna arbitrale (Giuseppe Vingo di Pisa – Pietro di Agrigento – Francesco Bentivegna di Agrigento) ha platealmente indirizzato la gara in favore dei padroni di casa o di terze parti: una rete ingiustamente annullata, due calci di rigore non concessi, un’espulsione per fallo da ultimo uomo non comminata alla formazione locale, un calciatore costretto ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco avendo rimediato una lussazione al gomito con conseguenti 3 settimane di stop oltre alla necessaria riabilitazione (nella circostanza, addirittura, la punizione è stata assegnata all’undici giallorosso), due cervellotiche quanto inesistenti espulsioni che hanno costretto il Savoia a chiudere la gara in nove uomini e a fare “la conta” dei calciatori disponibili nelle prossime partite. Questo il triste resoconto dell’inguardabile teatrino inscenato dalla terna arbitrale: un indecoroso spettacolo offerto da tre personaggi incapaci di fare il proprio dovere, o forse – absit iniuria verbis – lo scientifico perseguimento di un ben preciso disegno eterodiretto. La nostra società con innumerevoli sforzi ha allestito un organico di prim’ordine che può senza dubbio alcuno essere protagonista in questo Campionato: non chiediamo alcun favoritismo, non abbiamo né la volontà né tantomeno la necessità di elemosinare aiuti da chicchessia per essere messi a tacere: vogliamo solamente essere messi fattivamente in condizione di poterci giocare CON CHIUNQUE E AD ARMI PARI un Campionato che – anche nelle partite delle altre consorelle – sembra avere un finale già scritto”;
- la società ASD US Savoia 1908, della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, sig.ra Annunziata Elena, così come sopra descritti.
Le memorie difensive
Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società ASD US Savoia 1908 e della sig.ra Annunziata.
Lo scritto difensivo nel confermare i fatti posti alla base del deferimento, ne contesta tuttavia la portata violativa della normativa federale e, conseguentemente, la rilevanza disciplinare.
Si sottolinea, in particolare, come la Famiglia Mazzamauro di cui la sig.ra Annunziata fa parte, sia una famiglia di imprenditori che solo di recente ha iniziato a svolgere attività nel settore calcistico nazionale e, pertanto, all’epoca dei fatti, non fosse ancora abituata ad agire informando i propri comportamenti alle prassi ed ai regolamenti cui sono tenuti gli imprenditori che operano nel settore.
La proprietà del Savoia, dopo aver effettuato ingenti investimenti, si sarebbe scontrata per la prima volta con una serie di eventi avversi nonché di talune fisiologiche inesattezze arbitrali, eventi che, a caldo, spingevano la sig.ra Annunziata ad inviare le comunicazioni oggetto del presente deferimento, sfogando le ragioni del proprio malcontento con coloro che riteneva essere i propri interlocutori istituzionali.
La difesa sottolinea, quindi, come alla sig.ra Annunziata, neofita del settore, sia apparso lecito e fisiologico esprimersi in tali termini nell'ambito di una dialettica critica tra azienda ed ente esponenziale di categoria secondo i parametri cui era abituata nel proprio storico settore di operatività. Non essendo, viceversa, abituata a muoversi all’interno dei diversi parametri e principi fissati dalla normativa federale per il corretto svolgimento dei rapporti tra i soggetti che vi operano. Ad avviso del difensore, in ogni caso, anche i passaggi più aspri della missiva oggetto di contestazione svelerebbero un intento pacificamente diverso da quello rilevante ai sensi dell'articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva, ossia la lesione della reputazione di persone operanti nell'ambito della FIGC.
Fermo restando quanto sopra argomentato, per la difesa il deferimento si fonderebbe su una erronea interpretazione di un requisito oggettivo indispensabile per la configurabilità dell’illecito disciplinato dall’art. 23 CGS.
A ben vedere, infatti, perché si possa affermare la natura lesiva di dichiarazioni rese da soggetti dell’ordinamento federale ai sensi dell'articolo 23 CGS, le stesse devono essere espresse “pubblicamente”. La norma al secondo comma specifica che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”.
Ad avviso della difesa, pertanto, non vi è dubbio che nel caso di specie difetti un profilo oggettivo determinante per il configurarsi dell'illecito, ossia quella pubblicità delle esternazioni che nel caso di specie parrebbe difettare stante l'utilizzo da parte della sig.ra Annunziata di posta elettronica certificata indirizzata personalmente ai destinatari Dottor Sibilia, Presidente Lega Nazionale Dilettanti, avv. Barbiero, Coordinatore Dipartimento Interregionale LND e dott. De Angelis, Segretario Dipartimento Interregionale LND.
Non si condivide quanto affermato dalla Procura Federale in sede di contestazione ossia che l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica certificata istituzionale (LND e Dipartimento Interregionale LND) determini la conoscibilità del contenuto della comunicazione non solo ai soggetti destinatari ma anche a soggetti terzi non espressamente indicati, cui è data facoltà di accedere alla casella istituzionale.
Tale tesi ricostruttiva ad avviso del difensore non può condividersi, sia in quanto le comunicazioni portavano espressa indicazione dei nomi dei destinatari e sia perché il messaggio di testo era contenuto in documento allegato alle menzionate pec e per essere letto doveva essere volontariamente scaricato.
Pertanto, stante la pacifica equiparazione normativa della posta elettronica certificata alla raccomandata con ricevuta di ritorno, le accortezze adottate dalla sig.ra Annunziata (in primo luogo nell’accludere la comunicazione in documento allegato e nell'indirizzare nominativamente ai destinatari le missive) non farebbero venir meno nel caso in esame il fondamentale principio della segretezza della corrispondenza come sancito dall'art. 15 della nostra Costituzione.
Le predette considerazioni difensive dovrebbero indurre a ritenere che i giudizi ed i rilievi oggetto di deferimento abbiano conservato un carattere oggettivamente privato, con il conseguente venir meno dell'elemento oggettivo della pubblicità delle dichiarazioni richiesto dall'articolo 23 CGS per il configurarsi della fattispecie, dovendosi conseguentemente escludere la rilevanza disciplinare della condotta.
Il dibattimento
All’udienza del 28 novembre 2019 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la società ASD US Savoia 1908 un’ammenda pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00); per la sig.ra Elena Annunziata chiede mesi 2 (due) di inibizione.
La difesa dei deferiti ha ripercorso le argomentazioni formulate nella memoria difensiva e si è riportata alle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
Il deferimento ad avviso del Collegio non appare fondato e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
I messaggi di posta elettronica certificata indirizzati dalla sig.ra Annunziata al dott. Sibilia, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, all’avv. Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale LND ed al dott. De Angelis, Segretario del Dipartimento Interregionale LND, sebbene inopportuni dal punto di vista contenutistico, per i toni e le espressioni utilizzati contrastanti con quei principi di lealtà, correttezza e probità che devono informare ciascun rapporto riferibile all’attività sportiva, pur tuttavia per le modalità di trasmissione difettano del requisito oggettivo richiesto dalla disposizione di cui all’art. 23 CGS.
In tal senso, la norma de quo, per la punibilità della condotta richiede che “i giudizi o rilievi lesivi della reputazione” siano espressi “pubblicamente”, mentre nel caso in esame l’utilizzo di posta elettronica certificata nominativamente indirizzata ai destinatari, la scelta di accludere la comunicazione in documento allegato non di immediata apertura, escludono si possano considerare le comunicazioni in oggetto come pubblicamente rese.
Sebbene, infatti, si tratti di account di posta elettronica certificata istituzionali, in astratto accessibili a diversi addetti agli uffici federali, pur tuttavia, in presenza di una intestazione nominativa della missiva si deve ritenere che tali soggetti non siano autorizzati a scaricare il documento allegato ma debbano limitarsi a girarlo al destinatario, restando in ogni caso soggetti all’obbligo di riservatezza connesso all’espletamento dell’ufficio.
Tali elementi inducono a ritenere che i giudizi ed i rilievi espressi dalla sig.ra Annunziata ed oggetto di deferimento abbiano conservato un carattere oggettivamente privato, con il conseguente venir meno dell'elemento oggettivo della pubblicità delle dichiarazioni richiesto dall'articolo 23 CGS per il configurarsi della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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