F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN del 12.12.2019 – (Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 a carico del sig. Raiola Filippo e della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 96/TFN-SD). Decisione n. 74/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 Reg. Prot. 96/TFN-SD
Decisione n. 74/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019
Reg. Prot. 96/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Dott.ssa Licia Grassucci – Componente;
Avv. Giancarlo Guarino – Componente;
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 12 dicembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 6318/398 pf19-20 GP/GC/blp del 15.11.2019 a carico del sig. Raiola Filippo e della società Paganese Calcio 1926 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 15.11.2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver versato parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per la mensilità di Luglio 2019, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo V). In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la società Paganese Calcio 1926 Srl:
a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Raiola Filippo, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Paganese Calcio 1926 Srl, come sopra descritto;
b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 4, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver versato parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per la mensilità di Luglio 2019, utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 delle NOIF lett. C) paragrafo V).
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Scarpa e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Raiola Filippo, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale ammenda di € 1.000,00 (mille/00); per la società Paganese Calcio 1926 Srl, sanzione base ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00), diminuita di 1/3 - € 500,00 (cinquecento/00), sanzione finale ammenda di € 1.000,00 (mille/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Raiola Filippo e la società Paganese Calcio 1926 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Raiola Filippo, ammenda di € 1.000,00 (mille/00);
- per il Paganese Calcio 1926 Srl, ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Dichiara la chiusura del procedimento.
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