F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN del 18.12.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 6968/93 pf18-19 GP/GM/sds del 27.11.2019 a carico di sig.ri Bonaccorso Stefano e altri – Reg. Prot. 101/TFN-SD). Decisione n. 78/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 6968/93 pf18-19 GP/GM/sds del 27.11.2019 Reg. Prot. 101/TFN-SD
Decisione n. 78/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 6968/93 pf18-19 GP/GM/sds del 27.11.2019
Reg. Prot. 101/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);
Avv. Paolo Clarizia – Componente;
Cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 18 dicembre 2019,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6968/93 pf18-19 GP/GM/sds del 27.11.2019 a carico dei sig.ri Bonaccorso Stefano, Pecora Guido, Saponaro Andrea, Fino Massimo, Pastorino Donato, Cultrona Andrea Massimiliano, Glorioso Nicola, Pescina Simone, Ammirata Giovanni, Rando Antonino, Barretta Claudio, Canduci Nunzio, Destro Nunziatina, Falci Calogero, Donato Francesco, Scardina Riccardo, Celona Andrea, Zummo Caterina, Calio Carmen, Di Rosa Maria, Sparacello Luigi, Caruso Francesco, Misuraca Maria Grazia, Cavallaro Rosario, Orlando Lirio, Bonura Carmelo, Pisana Vincenza, Di Dio Luigi, Raia Stefano, Gueli Giovanna, Raffaele Mario, e delle società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ASD Fair Play Messina, Athena, ASD ATL.F. Scicchitano, ASD Bagheria Città Delleville, ASD Città di Villafranca, ASD Etna Meridiana Soccer, ASD Free Time Club, Academy Peppino Moltisanti, ASD Lercara, ACSSD Libera, Libertas Borgetto, Pol. Magica, Masterpro Calcio, Monreale Calcio, FCD New Eagles 2010, ASD Nitor, ASC D. Nuova Rinascita, Centro Olimpia Giarratana, APD OR.SA Promosport, Pol. CEI Palermo ASDC, ASD Pol. Gioiosa, Pol. Progetto Enna, Primavera Marsala, ASD Sporting Cefalù, Sporting Club Corigliano, ASD Sporting Etneo, ASD Tyrrenium Club, ASD Valle Jato Calcio, USD Villafranca Messana 1966, ASD Villese Academy,
la seguente
DECISIONE
Con nota prot. 6968/93pf18-19/GP/GM/sds del 27.11.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i seguenti soggetti per rispondere delle violazioni sotto specificate:
1. sig. Stefano Bonaccorso, all’epoca dei fatti Dirigente responsabile dell’Attività di Base della società Atalanta Bergamasca Calcio Spa: violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla Sezione 9 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 02.07.2018 ed alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, per aver co-organizzato e partecipato personalmente in qualità di formatore degli allenatori al Torneo denominato “Junior South Cup 2019” svolto a Capo d’Orlando dal 17 al 19 maggio 2019 non autorizzato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC;
2. sig. Guido Pecora, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Fair Play Messina: violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla Sezione 9 del Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico del 02.07.2018 ed alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, per aver organizzato il Torneo denominato “Junior South Cup 2019” svolto a Capo d’Orlando dal 17 al 19 maggio 2019 non autorizzato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC e per avervi fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società;
i soggetti indicati dal n. 3 al n. 31 per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 6.8.2018, per avere fatto partecipare calciatori tesserati per la propria società al torneo denominato « Junior South Cup 2019 » svolto a Capo d’Orlando dal 17 al 19 maggio 2019 non autorizzato dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC :
3. sig. Andrea Saponaro all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Nitor;
4. sig. Massimo Fino, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Sporting Club Corigliano;
5. sig. Donato Pastorino, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Villese Accademy;
6. sig. Andrea Massimiliano Cultrona, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Polisportiva Gioiosa;
7. sig. Nicola Glorioso, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Sporting Cefalù;
8. sig. Simone Pescina, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Valle Jato Calcio;
9. sig. Giovanni Ammirata, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società USD Villafranca Messana;
10. sig. Antonino Rando, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società APD OR.SA. Promosport;
11. sig. Claudio Barretta, all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Pol. CEI ASDC;
12. sig. Nunzio Canduci all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASCD Nuova Rinascita;
13. sig.ra Nunziatina Destro all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società FCD New Eagles 2010;
14. sig. Calogero Falci all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Athena;
15. sig. Francesco Donato all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Atletico Scicchitano;
16. sig. Riccardo Scardina all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società ASD Bagheria Città Delleville;
17. sig. Andrea Celona all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Città di Villafranca;
18. sig.ra Caterina Zummo all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della Società Meridiana Etna Soccer;
19. sig.ra Carmen Calio all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Free Time Club;
20. sig.ra Maria Di Rosa all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Ispica Accademy;
21. sig. Luigi Sparacello all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Lercara;
22. sig. Francesco Caruso all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Libera;
23. sig.ra Maria Grazia Misuraca all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Libertas Borgetto;
24. sig. Rosario Cavallaro all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Pol. Magica;
25. sig. Lirio Orlando all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Master Pro Calcio;
26. sig. Carmelo Bonura all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Monreale Calcio;
27. sig.ra Vincenza Pisana all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Olimpia Giarratana;
28. sig. Luigi Di Dio all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Pol. Progetto Enna Sport;
29. sig. Stefano Raia all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Primavera Marsala;
30. sig.ra Giovanna Gueli all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Sporting Etneo;
31. sig. Mario Raffaele all’epoca dei fatti Legale Rappresentante della società Tyrrenium Club;
32. Atalanta Bergamasca Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6, comma 2, CGS, per le condotte ascritte al suo tesserato sig. Stefano Bonaccorso;
le società di seguito indicate dal n. 33 al n. 62 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, CGS, per le condotte ascritte ai rispettivi Presidenti e legali rappresentanti come sopra individuati dal n. 3 al n. 31:
33. ASD Fair Play Messina
34. Athena
35. Atl. F. Scicchitano
36. ASD Bagheria Città Delleville
37. Città di Villafranca
38. Etna Meridiana Soccer
39. ASD Free Time Club
40. Academy Peppino Moltisanti
41. ASD Lercara
42. Libera
43. Libertas Borgetto
44. Pol. Magica
45. Masterpro Calcio
46. Monreale Calcio
47. FCD New Eagles 2010
48. ASD Nitor
49. ASC Nuova Rinascita
50. Centro Olimpia Giarratana
51. APD OR.SA. Promosport
52. Pol. CEI Palermo
53. ASDCASD Pol. Gioiosa
54. Pol. Progetto Enna
55. Primavera Marsala
56. ASD Sporting Cefalu
57. Sporting Club Corigliano
58. ASD Sporting Etneo
59. Tyrrenium Club
60. ASD Valle Jato Calcio
61. USD Villafranca Messana
62. ASD Villese Academy
La fase predibattimentale
Nel corso delle indagini, acquisita la documentazione ritenuta utile ai fini del procedimento, sono stati sentiti i signori Stefano Bonaccorso e Guido Pecora.
Inoltrata e pervenuta la CCI, hanno chiesto di essere sentiti i signori Donato Franco; Fino Massimo e Andrea Saponaro. Hanno altresì inviato memorie difensive, in cui hanno sostanzialmente sostenuto la propria buona fede per avere fatto affidamento sul rilascio della autorizzazione al torneo dal Settore Giovanile Scolastico, l’onere della cui richiesta gravava sulla società organizzatrice, le società: Polisportiva CEI; Centro Olimpya Giarratana; ASD Gioiosa; Monreale Calcio; ASD Materpro Calcio; ASD Pol. Progetto Enna Sport 2004; ASD Lercara; ASD Valle Jato Calcio; FCD New Eagle 2010; ASD Free Time Club; ASD Sporting Cefalù.
Il dibattimento
Disposta la convocazione per l’udienza del 18.12.2019, hanno fatto pervenire memorie difensive il sig. Bonaccorso Stefano e l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa; il sig. Pecora Guido e l’ASD Fair Play Messina; il sig. Cultrona Andrea Massimiliano e l’ASD Polisportiva Gioiosa.
Alla udienza odierna è intervenuta per la Procura Federale la dott.ssa Serenella Rossano che, previa contestazione delle eccezioni formulate dagli incolpati negli scritti difensivi, ha concluso per l’accoglimento del deferimento e chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:
- inibizione di giorni 90 per i sig.ri Bonaccorso Stefano e Guido Pecora;
- inibizione di giorni 30 per i Presidenti e Legali rappresentanti sopra riportati dal n. 3 al n. 31;
-ammenda di € 4.500,00 per l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa;
- ammenda di € 500,00 per l’ASD Fair Play Messina;
- ammenda di € 150,00 per ognuna delle società sopra indicate dal n. 34 al n. 62.
Sono altresì comparsi l’avv. Luca Miranda per il sig. Guido Pecora e l’ASD Fair Play Messina e l’avv. Gian Pietro Bianchi per il sig. Stefano Bonaccorso e l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, i quali si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.
Nessuno è comparso per gli altri deferiti.
Motivi della decisione
1. Il deferimento nei confronti del sig. Stefano Bonaccorso e dell’Atalanta Bergamasca Calcio Spa è infondato e va rigettato.
Pacifica la circostanza che nei giorni dal 17 al 19 maggio 2019 si sia disputato a Capo d’Orlando il Torneo denominato “Junior South Cup 2019”, in assenza della prevista autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, ed in disparte le dichiarazioni rese sul punto dal sig. Guido pecora, agli atti non vi è alcuna prova della partecipazione del sig. Stefano Bonaccorso quale co-organizzatore dello stesso.
Il Bonaccorso, invero, tesserato quale allenatore delle squadre giovanili per l’Atalanta Bergamasca Calcio Spa, ha unicamente partecipato al torneo in forza del contratto di prestazione sportiva in essere in essere con la società, senza alcun potere, del resto non provato, di gestire i rapporti tra la società e le società dilettantistiche alla medesima legate da rapporti di partnership e/o di sfruttamento del logo e, comunque, di collaborazione.
Organizzato il torneo dall’ASD Fair Play Messina, circostanza pacifica per tabulas, questa essendo, come si vedrà, la società che ha richiesto l’autorizzazione – non concessa – al SGS e diramato gli inviti, è dunque verosimile ritenere, come normalmente avviene in questi casi nell’ambito dei rapporti tra le società professionistiche e le minori società dilettantistiche ad esse collegate da rapporti di collaborazione con specifici obblighi formativi (v. contratto in atti, cap. 5), che in adempimento di tali obblighi e su richiesta della società di appartenenza il sig. Bonaccorso sia stato tenuto ed abbia partecipato all’anzidetto torneo in veste di formatore.
Da tanto, in mancanza di ulteriori elementi, non può comunque discendere una responsabilità dello stesso con riferimento all’asserita e non provata attività organizzativa, onde deve dichiararsene il proscioglimento.
Al proscioglimento del tesserato consegue quello della società di appartenenza, qui chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS - FIGC.
2. Quanto alla posizione del sig. Guido Pecora e dell’ASD Fair Play Messina, va preliminarmente disattesa l’eccezione di presunta tardività del deferimento.
Comunicato l’avviso di conclusione delle indagini entro i venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle stesse (art. 123, comma 1, CGS - FIGC), circostanza risultante dagli atti e non contestata, il deferimento è tempestivamente intervenuto il 27.11.2019, vale a dire entro il termine di trenta giorni decorrente dall’ultimo termine assegnato agli incolpati (art. 125, comma 2, CGS - FIGC) e, per l’esattezza, l’ultimo giorno utile.
Ed invero, l’avviso di conclusione delle indagini inviato a Ispica Academy, nuova denominazione assunta da Academy Peppino Moltisanti, con cui è stato concesso anche a detta società il termine di dieci giorni previsto dall’art. 123, comma 1, CGS - FIGC è stato recapitato il 18.10.2019.
Scaduto l’anzidetto termine il successivo 28 ottobre, il deferimento è poi intervenuto il 27.11.2019, vale a dire, come detto, l’ultimo giorno utile previsto dalla norma.
Priva di pregio è altresì l’eccepita violazione del diritto di difesa perché inviata la modulistica per il patteggiamento nella fase istruttoria ad un indirizzo di posta elettronica non in uso al difensore della parte.
Come precisato in udienza anche dal rappresentante della Procura Federale, si è trattato di un mero atto di cortesia, in quanto in nessuna parte del CGS è previsto l’onere di tale incombenza a carico della Procura, né, d’altro canto, la parte ha indicato la presunta norma violata.
Incombeva pertanto al deferito rendersi parte diligente ed eventualmente sollecitare, ove a tal fine necessaria, l’invio della modulistica, ferma comunque la possibilità di instare per il patteggiamento con richiesta a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo della Procura.
Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Stante il chiaro precetto di cui alla Sezione 1 del Com. Uff. n. 6 del Settore Giovanile Scolastico del 06.08.2018, “per poter svolgere un Torneo, le società organizzatrici devono richiedere apposita autorizzazione presentando conforme Regolamento, attenendosi scrupolosamente alle regole emanate in materia dalla FIGC – SGS”, disposizione non ignota al sig. Pecora che, invero, ha cercato di ottemperarvi.
In disparte la necessità di tutelare i giovani calciatori assicurando loro la partecipazione ad un Torneo sotto l’egida della FIGC, infatti, tutti i soggetti di cui all’art. 2, CGS - FIGC sono comunque tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle NOIF nonché delle altre norme federali (art. 4, comma 1, CGS - FIGC), ivi inclusi i precetti di cui ai comunicati ufficiali della stessa Federazione e dei suoi Settori, anch’essi richiamati dal successivo comma 4 (norma cit.).
Pur tuttavia, non può negarsi che, sebbene chiesta anzitempo la necessaria autorizzazione, il SGS abbia comunicato solo il 17.5.2019 il diniego della autorizzazione, asseritamente perché non pervenuta la necessaria documentazione da parte del Comitato Regionale Sicilia, a cui la richiesta si afferma essere stata inoltrata in ritardo ed incompleta.
In disparte ogni rilievo, vi è che il diniego è sicuramente pervenuto il primo giorno del Torneo, quando sarebbe stato comunque impossibile adeguare la documentazione alla normativa, di talché, ferma la violazione, sanzione congrua, in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo.
Dei fatti ascritti al sig. Guido Pecora, stante il principio di immedesimazione organica tra il ridetto e la società rappresentata, risponde a titolo di responsabilità diretta l’ASD Fair Play Messina (art. 6, comma 1, CGS - FIGC).
Per le medesime considerazioni svolte, sanzione congrua, in misura ridotta rispetto alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo.
3. Quanto alla posizione dei Presidenti e legali rappresentanti delle ulteriori società che hanno partecipato al Torneo, preliminarmente dato atto che l’avviso di conclusione delle indagini e la convocazione per l’odierna riunione sono stati inviati agli indirizzi delle parti, anche se da taluno dei destinatari non ritirati i relativi plichi, deve evidenziarsi che il Codice di Giustizia sportiva, per la forma di comunicazione prevede, fra gli altri, il ricorso agli ordinari mezzi postali e che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass., 24 aprile 2003, n. 6527).
Ritenuta, pertanto, la ritualità dell’invio di tali comunicazioni anche per i soggetti risultati assenti e che non hanno ritenuto di procedere al ritiro dei plichi, nel merito il deferimento è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
Qui richiamato il precetto normativo violato e contestato, alla cui stregua “tutte le società affiliate alla FIGC che organizzino Tornei senza la prevista autorizzazione, o che partecipino a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari”, risulta per tabulas che i soggetti deferiti abbiano partecipato con le rispettive società al torneo in oggetto.
A propria scusante hanno addotto l’affidamento sull’assolvimento dell’onere di richiedere la necessaria autorizzazione alla società organizzatrice.
Pur tuttavia, va detto che in tutte le brochure e gli inviti predisposti e loro inviati era chiaramente evidenziato che l’autorizzazione era in corso di rilascio.
Era dunque doveroso desumere che non fosse stata ancora rilasciata alcuna autorizzazione e che, prima di aderire all’invito, sarebbe stato necessario verificarne il rilascio e, se del caso, ove loro comunicato il diniego solo il primo giorno di disputa del torneo, rifiutarsi di partecipare allo stesso.
Pur tuttavia, ferma la violazione del precetto sopra richiamato, in considerazione che il diniego da parte del SGS è pervenuto solo il 17.5.2019, sanzioni congrue, in misura ridotta rispetto alla richiesta della procura federale, è quella di cui al dispositivo.
Dei fatti ascritti agli anzidetti presidenti e legali rappresentanti, stante il principio di immedesimazione organica tra i ridetti e le società rappresentate, rispondono a titolo di responsabilità diretta queste ultime, come sopra individuate dal n. 34 al n. 62.
Anche per esse, in considerazione di quanto esposto, sanzioni congrue, in misura ridotta rispetto alle richieste della procura Federale, sono quelle di cui dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
P.Q.M.
all’esito della Camera di Consiglio, in parziale accoglimento del deferimento, così provvede: proscioglie il sig. Stefano Bonaccorso e l’Atalanta Bergamasca Cacio Spa, da ogni incolpazione; irroga nei confronti del sig. Guido Pecora la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta);
irroga nei confronti dell’ASD Fair Play Messina la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
irroga la sanzione dell’ammonizione nei confronti dei signori Andrea Saponaro, Massimo Fino, Donato Pastorino, Andrea Massimiliano Cultrona, Nicola Glorioso, Simone Pescina, Giovanni Ammirata, Antonino Rando, Claudio Barretta, Nunzio Canduci, Nunziatina Destro, Calogero Falci, Francesco Donato, Riccardo Scardina, Andrea Celona, Caterina Zummo, Carmen Calio, Maria Di Rosa, Luigi Sparacello, Francesco Caruso, Maria Grazia Misuraca, Rosario Cavallaro, Lirio Orlando, Carmelo Bonura, Vincenza Pisana, Luigi Di Dio, Stefano Raia, Giovanna Gueli, Mario Raffaele;
irroga la sanzione dell’ammonizione nei confronti delle società Athena; Atl. F. Scicchitano; ASD Bagheria Città Delleville; Città di Villafranca; Etna Meridiana Soccer; ASD Free Time Club; Ispica Academy, già Academy Peppino Moltisanti; ASD Lercara; Libera; Libertas Borgetto; Pol. Magica; Masterpro Calcio; Monreale Calcio; FCD New Eagles 2010; ASD Nitor; ASC Nuova Rinascita; Centro Olimpia Giarratana; APD OR.SA. Promosport; Pol. CEI Palermo ASDC; ASD Pol. Gioiosa; Pol. Progetto Enna; Primavera Marsala; ASD Sporting Cefalù; Sporting Club Corigliano; ASD Sporting Etneo; Tyrrenium Club; ASD Valle Jato Calcio; USD Villafranca Messana; ASD Villese Academy.
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