F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN del 23.12.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7225/203 pf 19-20 GC/GP/ma del 4.12.2019 a carico della sig.ra Lidia Lonardo e della società Casertana FC Srl – Reg. Prot. 103/TFN-SD) Decisione n. 80/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7225/203 pf 19-20 GC/GP/ma del 4.12.2019 Reg. Prot. 103/TFN-SD
Decisione n. 80/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7225/203 pf 19-20 GC/GP/ma del 4.12.2019
Reg. Prot. 103/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Marco Santaroni – Componente (Relatore);
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 dicembre 2019,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7225/203 pf 19-20 GC/GP/ma del 4.12.2019 a carico della sig.ra Lidia Lonardo (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Casertana FC Srl) e della società Casertana FC Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 4 dicembre 2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- la Sig.ra Lidia Lonardo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Casertana FC Srl: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2019/2020, pubblicato con C.U. n. 101/A del 17.04.2019 (come modificato dal C.U. 131/A del 24.05.2019), per non aver depositato, entro il termine del 17.06.2019, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche – favorevoli nonché prive di limitazioni sull’agibilità dell’impianto antecedenti il termine della stagione 2019/2020 – della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto “A. Pinto” di Caserta;
- la società Casertana FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Alessandro Avagliano e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima la Sig.ra Lidia Lonardo e la seconda la società Casertana FC Srl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per la Sig.ra Lidia Lonardo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società Casertana FC Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00), ridotta di 1/3 - € 3.333,00 (tremilatrecentotrentatre/00), sanzione finale ammenda di € 6.667,00 (siemilaseicentosessantasette/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Sig.ra Lidia Lonardo e la società Casertana FC Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per la sig.ra Lonardo Lidia, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la Casertana FC Srl, ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento.
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