F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN del 14.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7648/416 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Giuliani Andrea e della società Sporting Juvenia ASD – Reg. Prot. 108/TFN-SD). Decisione n. 81/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7648/416 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 Reg. Prot. 108/TFN-SD
Decisione n. 81/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7648/416 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019
Reg. Prot. 108/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Avv. Fabio Micali – Presidente F.F.;
Cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7648/416 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Giuliani Andrea e della società Sporting Juvenia ASD,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. 7648/416pf19-20/GP/GC/blp del 13.12.2019, ritualmente notificato, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Andrea Giuliani, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Sporting Juvenia ASD per rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5., pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019; è stata, parimenti, deferita la società Sporting Juvenia ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuliani, nei termini sopra illustrati.
Le parti sono state convocate per l’udienza del 9.1.2020.
Il procedimento
L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine da una segnalazione trasmessa da parte della CO.VI.SO.D., in data 21.10.2019, alla Procura Federale, nella quale è stato evidenziato che, in esito all’istruttoria condotta dalla predetta Commissione sulla domanda di iscrizione della società Sporting Juvenia ASD al Campionato nazionale di Calcio a 5- Serie B per la stagione 2019/2020, è risultato che tale società non ha depositato, entro il perentorio termine del 15.7.2019, la fidejussione bancaria originale (punto 5 del G.U. n. 1145 del 12.6.2019).
Il che ha determinato l’iscrizione della società Sporting Juvenia ASD nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 7.11.2019 (n. 416pf19-20), a cui ha fatto seguito, in data 18.11.2019, la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini.
I soggetti avvisati non hanno presentato memoria difensiva e non hanno altresì depositato memoria sostitutiva ex art. 123, comma 3, del CGS.
Né, tantomeno, si sono costituiti nel presente procedimento.
All’udienza del 9.1.2020 i rappresentanti della Procura Federale, avv. Luca Scarpa e avv. Mauro De Dominicis, dopo aver illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Andrea Giuliani l’inibizione di 30 ( trenta) giorni; per la società Sporting Juvenia ASD l’ammenda di €. 200,00 (duecento/00).
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.
Nel Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019 si è pianamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio 2019 al 15 Luglio 2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”.
Tra gli adempimenti richiesti vi è, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di depositare “una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad euro 5.000,00, con scadenza al 31 Luglio 2020” (cfr. punto 5, pag. 12), consentendosi, nondimeno, alla società di optare per modalità alternative (fideiussione esclusivamente bancaria; assegno circolare non trasferibile; bonifico bancario).
Vi è, però, l’espressa avvertenza che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 200,00, per ciascun inadempimento”.
La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza), da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive.
È, pertanto, conseguenziale che tale requisito abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza della prestazione della fideiussione entro il termine perentorio del 15.7.2019, per di più risultando violata la prescrizione (ulteriormente contenuta nel Com. Uff. n. 1145/2019) della produzione dell’originale.
Ciò premesso, nel corso delle indagini che hanno condotto al deferimento ed anche in sede di giudizio è risultato incontestato che tale fideiussione non è stata affatto prestata dal sig. Andrea Giuliani; né i soggetti deferiti hanno addotto altri elementi, neppure in via presuntiva, circa la prova della prestazione della fideiussione.
Deve, quindi, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.
Va, di conseguenza, dichiarata la responsabilità del sig. Andrea Giuliani, all'epoca dei fatti Presidente e legale
rappresentante della società Sporting Juvenia ASD, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale entro il termine perentorio del 15.7.2019; va, inoltre, dichiarata la responsabilità diretta della società Sporting Juvenia ASD ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuliani, nei termini della richiesta formulata dalla Procura.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuliani Andrea, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la società Sporting Juvenia ASD, ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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