F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN del 14.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7649/417 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Chiarelli Valerio e della società ASD New Taranto Calcio A 5 – Reg. Prot. 109/TFN-SD). Decisione n. 82/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7649/417 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 Reg. Prot. 109/TFN-SD

Decisione n. 82/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7649/417 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019

Reg. Prot. 109/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Fabio Micali – Presidente F.F.;

Cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7649/417 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Chiarelli Valerio e della società ASD New Taranto Calcio A 5,

la seguente

DECISIONE

Il   deferimento

Con nota prot. 7649/417pf19-20/GP/GC/blp del 13.12.2019, ritualmente notificato, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Valerio Chiarelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD New Taranto Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5., pubblicato in Roma il 12/06/2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019; è stata, parimenti, deferita la società ASD New Taranto Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Giuliani, nei termini sopra illustrati. Le parti sono state convocate per l’udienza del 9.1.2020.

Il   procedimento

L’attività  di  indagine,  trasfusa  nel  deferimento,  ha  tratto  origine  da  una  segnalazione  trasmessa  da  parte  della CO.VI.SO.D., in data 21.10.2019, alla Procura Federale, nella quale è stato evidenziato che, in esito all’istruttoria condotta dalla predetta Commissione sulla domanda di iscrizione della società ASD New Taranto Calcio a 5 al Campionato nazionale di Calcio a 5- Serie B per la stagione 2019/2020, è risultato che tale società non ha depositato, entro il perentorio termine del 15.7.2019, la fidejussione bancaria originale (punto 5 del G.U. n. 1145 del 12.6.2019).

Il che ha determinato l’iscrizione della società ASD New Taranto Calcio a 5 nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 7.11.2019 (n. 417pf19-20), a cui ha fatto seguito, in data 18.11.2019, la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini.

I soggetti avvisati hanno presentato memoria difensiva in data 27.11.2019, successivamente integrata in data 5.12.2019 e 6.12.2019.

Né, tantomeno, si sono costituiti nel presente procedimento.

All’udienza  del  9.1.2020  i  rappresentanti  della  Procura  Federale,  avv.  Luca  Scarpa  e  avv.  Mauro  De  Dominicis,  dopo aver illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Valerio Chiarelli l’inibizione di 30 (trenta) giorni; per la società A.S.D. New Taranto Calcio a 5 l’ammenda di €. 200,00 (duecento/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Nel Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019 si è pianamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio  2019 al 15 Luglio  2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”.

Tra gli adempimenti richiesti vi è, per quel che più interessa il presente procedimento, l’obbligo di depositare “una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari ad euro 5.000,00, con scadenza al 31 Luglio  2020” (cfr. punto 5, pag.  12),  consentendosi,  nondimeno,  alla  società  di  optare  per  modalità  alternative  (fideiussione  esclusivamente

bancaria; assegno circolare non trasferibile; bonifico bancario).

Vi è, però, l’espressa avvertenza che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 200,00, per ciascun inadempimento”.

La prestazione, rituale e completa, della fideiussione costituisce un adempimento preordinato a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza di una garanzia personale relativa alla solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza), da ciò dovendo inferirsi che si tratti di un requisito tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive.

È, pertanto, conseguenziale che tale requisito abbia rilevanza anche sotto il profilo disciplinare, così giustificandosi l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza della prestazione della fideiussione entro il termine perentorio del 15.7.2019, per di più risultando violata la prescrizione (ulteriormente contenuta nel Com. Uff. n. 1145/2019) della produzione dell’originale.

Ciò premesso, nel corso delle indagini che hanno condotto al deferimento la società deferita ha trasmesso via pec in data 27.11.2019 della documentazione che, a proprio dire, avrebbe determinato la regolarizzazione della posizione societaria e del suo presidente in particolare.

Segnatamente, è stata prodotta ed allegata in atti una nota avente data 25.11.2019 nella quale il legale rappresentante della società deferita ha sostenuto che si sarebbe trattato di un “mero errore di segnalazione poiché la società da me rappresentata”,  nel  senso  che  una  volta  ricevuta  la  scheda  contabile  i  vertici  societari  si  sarebbero  accorti “immediatamente dell'errore di calcolo sul saldo” ed avrebbero, quindi, inviato una “memoria dettagliata alla Divisione Calcio a 5 (…) segnalando l'errore di calcolo addebitatoci”; ed a seguito di tale trasmissione “il comitato una volta accertata la veridicità della nostra memoria, ci invitava a versare somma stabilita dalla scheda contabile e venivamo invitati a defalcare la cifra superflua nella 2°rata d'iscrizione”.

Per  quel  che  può  potenzialmente  interessare  il  deferimento  oggetto  del  presente  procedimento,  è  stata  prodotta documentazione relativa ad un bonifico bancario, dell’importo di €. 750,00, effettuato in data 31.10.2019 sul conto corrente bancario della FIGC – LND – Divisione Calcio a 5, riportante la causale “Saldo iscriz. campionato naz. serie B stagione sportiva 2019 – 2020”.

Ma tale documentazione, ad avviso del Tribunale, è del tutto carente e, soprattutto, incongrua rispetto alla puntuale contestazione trasfusa nell’atto di deferimento, cioè quella di non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale entro il termine perentorio del 15.7.2019; né i soggetti deferiti hanno addotto altri elementi, neppure in via presuntiva, circa la prova della prestazione della fideiussione.

Deve, quindi, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione al punto 5 del Com. Uff. n.1145 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

Va, di conseguenza, dichiarata la responsabilità del sig. Valerio Chiarelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD New Taranto Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare la  fidejussione bancaria originale entro il termine perentorio del 15.7.2019; va, inoltre, dichiarata la responsabilità diretta della società ASD New Taranto Calcio a 5 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Chiarelli, nei termini della richiesta formulata dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Chiarelli Valerio, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD New Taranto Calcio A 5, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it