F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN del 14.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7650/418 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Mosca Massimo e della società ASD Pol. Cagli Sport Associati – Reg. Prot. 110/TFN-SD). Decisione n. 83/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7650/418 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 Reg. Prot. 110/TFN-SD

Decisione n. 83/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7650/418 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019

Reg. Prot. 110/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Fabio Micali – Presidente F.F. Estensore;

Cons. Angelo Fanizza – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7650/418 pf19-20 GP/GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Mosca Massimo e della società ASD Pol. Cagli Sport Associati, la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 10 dicembre 2019 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f.f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Massimo Mosca, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della ASD Pol. Cagli Sport Associati, per rispondere della violazione dell’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione ai punti A8 e A2 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non avere provveduto a depositare la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco e il verbale del Consiglio per le cariche elettive 2019/2020, entro il termine perentorio del 15.07.2019;

la società ASD Pol. Cagli Sport Associati, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS per il comportamento posto in essere dal sig. Massimo Mosca all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della ASD Pol. Cagli Sport Associati, come sopra descritto.

Il deferimento.

I fatti che hanno generato il deferimento sono i seguenti.

La ASD Pol. Cagli Sport Associati presentava domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020.

Dall’istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.D. risultava che la richiedente non aveva presentato la documentazione richiesta in ordine alla disponibilità del campo di gioco ed il verbale del Consiglio per le cariche elettive 2019/2020.

Il Com. Uff. n. 1145 della Divisione Calcio a 5, pubblicato il 12.06.2019 in Roma, prevedeva espressamente che tali inadempienze fossero da considerarsi illeciti disciplinari sanzionabili con l’ammenda di € 200,00 per ciascun inadempimento.

L’istruttoria.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano espletati vari atti di indagine ed erano acquisiti documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- le note della Co.Vi.So.D. in relazione al mancato adempimento nei termini fissati dai Comunicati Ufficiali n. 1145 – 1146 – 1147 del 12.06.2019;

- il Comunicato Ufficiale n. 1145 della LND per la stagione sportiva 2018/2019;

- l’organigramma della ASD Pol. Cagli Sport Associati per la stagione sportiva 2019/2020.

Il dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per giorni 40 nei confronti del Sig. Massimo Mosca e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 400,00 nei confronti della ASD Pol. Cagli Sport Associati.

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue: la Procura Federale ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti.

Il Comunicato Ufficiale n. 1145 della LND per la stagione sportiva 2018/2019 prevedeva che per l’iscrizione fosse necessaria la presentazione della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco rilasciata dall’Ente proprietario attestante la disponibilità di un impianto di giuoco dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del Regolamento di Giuoco, ovvero la dichiarazione di disponibilità del campo unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario per la gestione del campo stesso.

Lo  stesso  Comunicato  Ufficiale  n.  1145  prevedeva  che  per  l’iscrizione  fosse  depositata  la  copia  del  verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2019/2020, firmato, ovvero la comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse secondo il modello predisposto dalla Divisione.

Il comunicato prevedeva espressamente che le inosservanze fossero da considerarsi illecito disciplinare sanzionato con l’ammenda di € 200,00.

Le dette carenze furono consacrate nella comunicazione della Co.Vi.So.D., datata 22 Luglio  2019, rivolta ASD Pol. Cagli Sport Associati.

La documentazione acquisita dalla Procura Federale ha ricostruito compiutamente i fatti e non vi è alcuna prova che i deferiti abbiano compiuto qualche attività volta al rispetto degli adempimenti previsti.

A seguito dell’attività istruttoria, risultano, pertanto, confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio i comportamenti posti alla base del deferimento, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate da

parte di entrambi i deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mosca Massimo, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la società ASD Pol. Cagli Sport Associati, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

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