F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN del 14.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7532/1355 pf 18-19 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del sig. Giuseppe Casertano e della società ASD Calcio Pomigliano – Reg. Prot. 104/TFN-SD). Decisione n. 84/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7532/1355 pf 18-19 GC/GP/ma del 10.12.2019 Reg. Prot. 104/TFN-SD

Decisione n. 84/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7532/1355 pf 18-19 GC/GP/ma del 10.12.2019

Reg. Prot. 104/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Avv. Fabio Micali – Presidente F.F Estensore.;

Cons. Angelo Fanizza – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7532/1355 pf 18-19 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del sig. Giuseppe Casertano e della società ASD Calcio Pomigliano,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento del 10 dicembre 2019 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f.f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Casertano, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della ASD Calcio Pomigliano, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in vigore fino al 16.06.2019, applicabile ratione temporis, ovvero dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 38, 1 comma, delle NOIF per avere consentito al Sig. Antonio Vanacore, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo del Settore Tecnico della FIGC, di svolgere, dal 27.03.2018, l’attività di allenatore in seconda della prima squadra della Società dallo stesso rappresentata pur privo di tesseramento per detta società;

- la società ASD Calcio Pomigliano per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, della condotta posta in essere dal sig. Giuseppe Casertano, nella qualità suindicata, come sopra descritta.

Il   deferimento.

Il deferimento trae origine dai seguenti fatti.

Il sig. Antonio Vanacore allenatore Uefa B, iscritto nei ruoli della STF della FIGC, adiva il Collegio Arbitrale della LND riferendo di essere stato assunto dalla società ASD Pomigliano Calcio, partecipante al campionato Nazionale di Serie D, relativamente alla stagione sportiva 2017/2018. Il suddetto tesserato lamentava il fatto che la società non gli  aveva corrisposto per intero il premio di tesseramento previsto con l’accordo economico del 27.03.2018. Il Collegio accoglieva

il ricorso ed inviava gli atti alla Procura Federale, rilevato il fatto che lo stesso ricorrente non risultava regolarmente tesserato con la società ASD Pomigliano Calcio.

L’istruttoria.

Nel corso dell’attività istruttoria venivano espletati vari atti di indagine ed erano acquisiti documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- lodo 86/89 del Collegio Arbitrale della LND del 21.02.2019;

- nota del 10.12.2018 Dipartimento Interregionale;

- accordo economico con l’allenatore in seconda della prima squadra sig. Antonio Vanacore;

- fogli di censimento della ASD Calcio Pomigliano, con i relativi verbali di assemblea e nota di dimissioni dalla carica di Presidente del sig. Giuseppe Casertano del 09.04.2018;

- AS400 della società ASD Calcio Pomigliano (matr. 951411 s.s. 19-20) risulta sorta dalla fusione tra la società ASD Calcio Pomigliano (matr. 62587) e la società Vapa Virtus Napoli (matr. 933740).

Il  dibattimento.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l’irrogazione della sanzione di mesi tre di inibizione nei confronti del sig. Giuseppe Casertano;

- l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 nei confronti della ASD Calcio Pomigliano.

È altresì comparso il sig. Giuseppe Casertano il quale ha richiesto l’irrogazione di una sanzione minima nei confronti dei deferiti.

I motivi della decisione.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue: la Procura Federale ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione idonea alla ricostruzione dei fatti.

È emerso, infatti, che la società ASD Calcio Pomigliano, nella persona del Presidente sig. Giuseppe Casertano, nella stagione sportiva 2017-2018, sottoscriveva in data 27.03.2018, un accordo economico con l’allenatore in seconda della prima squadra sig. Antonio Vanacore, allenatore UEFA B, omettendo tuttavia di tesserarlo.

Difatti, il Dipartimento Interregionale con nota del 10.12.2018, attestava che il tecnico Antonio Vanacore non risultava tesserato nella stagione sportiva 2017 – 2018 con la società Calcio Pomigliano.

I fatti risultavano acclarati dai fogli di censimento della ASD Calcio Pomigliano, dai relativi verbali di assemblea e dalla nota di dimissioni dalla carica di Presidente del Sig. Giuseppe Casertano del 09.04.2018.

Tutto ciò risultava ricostruito dal lodo 86/89 del Collegio Arbitrale della LND del 21.02.2019.

Nessuna versione alternativa è stata offerta dai deferiti.

A seguito dell’attività istruttoria sopra riportata, risultano pertanto confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base del deferimento ed ascritti al sig. Giuseppe Casertano, all’epoca dei fatti legale rappresentante della ASD Calcio Pomigliano, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate anche da parte della ASD Calcio Pomigliano a titolo di responsabilità diretta.

Il breve lasso di tempo in cui si è perpetrata la violazione, fanno ritenere congrua una sanzione più mite rispetto alle richieste formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giuseppe Casertano, inibizione di giorni 15 (quindici);

- per la società ASD Calcio Pomigliano, ammenda di € 300,00 (trecento/00).

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