F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN del 14.1.2020 – (Deferimenti del Procuratore Federale n.n. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 e 7813/400 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 a carico dei sig.ri Curci Riccardo, Troise Giuseppe e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. 111/112/TFN-SD). Decisione n. 85/TFN-SD 2019/2020 Deferimenti n.n. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 e 7813/400 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 Reg. Prot. 111-112/TFN-SD

 

Decisione n. 85/TFN-SD 2019/2020

Deferimenti n.n. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 e 7813/400 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019

Reg. Prot. 111-112/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Fabio Micali – Presidente F.F.;

Dott. Angelo Fanizza – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale n.n. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 e 7813/400 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 a carico dei sig.ri Curci Riccardo, Troise Giuseppe e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

I deferimenti

Con provvedimento prot. 7812/399 pf19-20 GC/blp del 17.12.2019 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il  Sig.  Curci  Riccardo,  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  legale  rappresentante  pro-tempore  della società FC Rieti Srl sino al 16 ottobre 2019:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 16/10/2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio  e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Sig. Troise Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, dal 16 ottobre 2019:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver pagato, entro il 16/10/2019, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio  e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi

- la società FC Rieti Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Curci Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl sino al 16 ottobre 2019 e dal sig. Troise Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl dal 16 ottobre 2019, come sopra descritto, ritenendo configurabile in capo alla predetta società l’ipotesi di recidiva in relazione alle sanzioni già inflitte nell’ambito dei procedimenti n. 419 pf 18-19 e 420 pf 18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019);

Con provvedimento prot. 7813/400pf19-20/GC/blp del 17 dicembre 2019 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

Sig. Curci Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl sino al 16 ottobre 2019:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera

C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/10/2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio  e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

Sig. Troise Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl, dal 16 ottobre 2019:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 4, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, il 16/10/2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Luglio  e Agosto 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

la Società FC Rieti Srl:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Curci Riccardo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl sino al 16 ottobre 2019 e dal sig. Troise Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società FC Rieti Srl dal 16 ottobre 2019, come sopra descritto, ritenendo configurabile in capo alla predetta società l’ipotesi di recidiva in relazione alle sanzioni già inflitte nell’ambito dei procedimenti n. 419 pf 18-19 e 420 pf 18-19 (C.U. 42/TFN del 28/01/2019);

Il  dibattimento

Premesso che non sono pervenute nei termini memorie difensive dei deferiti, al dibattimento del 9 Gennaio 2020 è comparso l’Avv. Schilirò in rappresentanza del Sig. Curci e della società FC Rieti, nonché il Sig. Curci personalmente.

Dopo aver il Collegio disposto la riunione dei procedimenti sopra indicati per connessione soggettiva, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione come da richieste di cui a verbale.

L’Avv. Schilirò ha evidenziato, a difesa dei propri assistiti che in data 15 ottobre 2019 è avvenuta la cessione di quote della società deferita alla società Italdiesel Srl e che, pertanto, il mancato adempimento è stato cagionato dal mancato adempimento del bonifico da parte della società acquirente. Ha prodotto, poi, in giudizio, copia del contratto di pubblici in ambito sportivo, stipulato in data 15 ottobre 2019, per un importo pari ad €. 160.000,00 fra il sodalizio rietino e la società G.M. General Montaggi Rosa e C.

La decisione

Il deferimento appare fondato in quanto non può dubitarsi della circostanza che, alla scadenza prevista, la Società non ha adempiuto agli obblighi tassativamente imposti dalla normativa federale di procedere al pagamento degli emolumenti e dei conseguenti oneri fiscali e previdenziali dei propri tesserati e, più in generale, dei propri collaboratori.

Trattasi, come è noto, di norme poste oltre che a tutela dei tesserati, anche a tutela della regolarità delle competizioni sportive e la cui violazione è soggetta a sanzioni ben definite e perentoriamente stabilite.

Nel caso del sodalizio societario deferito, poi, sussiste la recidiva così come individuata dalla Procura Federale nel proprio

atto di deferimento.

Con riferimento alla posizione del Curci, il Collegio evidenzia che la semplice circostanza che lo stesso abbia proceduto alla vendita della quota societaria ed al trasferimento della funzione gestoria in capo al Sig. Troise il giorno prima della cennata scadenza non appare elemento sufficiente ad escludere la sussistenza di una specifica responsabilità ad egli imputabile.

In primo luogo ritiene il Collegio che, essendo ben nota la scadenza - in quanto prevista espressamente dalle norme federali - per effettuare i pagamenti in questione, il Curci, che rivestiva il ruolo di amministratore della società e rappresentante legale, avrebbe dovuto attivarsi per tempo per procurarsi le provviste necessarie per garantire i pagamenti predetti e non già procedere, solo il giorno prima della scadenza, a cedere le quote sociali.

Sotto il profilo disciplinare, tale atto di natura civilistica non può escludere ex sé le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa federale.

Sotto altro profilo il predetto atto di cessione, come indicato nella visura della Camera di commercio della società acquisita agli atti, risulta essere stato stipulato sotto condizione sospensiva dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata di prezzo e dell’integrale adempimento delle obbligazioni in esso previste.

Il mancato avverarsi della condizione fa comunque sì che il contratto – pur a voler ammettere una sua valenza sotto il profilo federale - abbia perso la propria efficacia ex tunc e, pertanto, a maggior ragione al Curci deve essere imputata la responsabilità derivante dagli inadempimenti emersi dai deferimenti de quibus.

Invero, proprio la sussistenza della condizione sospensiva e del patto di riserva della proprietà proprio a ridosso della scadenza prevista inducono il Collegio a ritenere che il Curci non possa essere esente da responsabilità anche in ragione dell’assenza di idonee ed efficaci garanzie volte a tutelare l’effettiva tempestività dei pagamenti in questione.

Il Collegio ritiene responsabile anche il Sig Troise, in misura più che dimidiata rispetto alla richiesta della Procura federale, in ragione del fatto che, anche se per un solo giorno, avendo assunto la carica di amministratore in data 16 ottobre 2019, avrebbe dovuto comunque procedere al pagamento in tempo utile, anche, fra l’altro, al fine di garantire il verificarsi della condizione posta in essere fra soggetto cedente e soggetto cessionario delle quote societarie.

Si ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta sanzionatoria della Procura Federale, ritenendo di condividere il quadro formulato dalla Procura Federale, anche in ragione, delle specifiche previsioni edittali relativamente ai punti di penalizzazione da infliggere alla società, all’infuori delle sanzioni da infliggere al Sig. Troise per il quale il Collegio ritiene congrua una sanzione più ridotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, previa riunione dei procedimenti sopra riportati,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Curci Riccardo, inibizione di mesi 4 (quattro);

- per il sig. Troise Giuseppe, inibizione di mesi 1 (uno);

- per la società FC Rieti Srl, la penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1000,00 (mille/00).

 

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