F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN del 17.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7539/205 pf19-20 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del Sig. Paolo Leonardo Di Nunno e della società Calcio Lecco 1912 Srl- Reg. Prot. 105/TFN-SD). Decisione n. 86/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7539/205 pf19-20 GC/GP/ma del 10.12.2019 Reg. Prot. 105/TFN-SD
Decisione n. 86/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7539/205 pf19-20 GC/GP/ma del 10.12.2019
Reg. Prot. 105/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante – Presidente;
Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);
Avv. Leonardo Salvemini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7539/205 pf19-20 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del Sig. Paolo Leonardo Di Nunno e della società Calcio Lecco 1912 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 10.12.2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Paolo Leonardo Di Nunno (All’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società Calcio Lecco 1912 Srl), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell'adempimento previsto al Titolo Il - Criteri Infrastrutturali - lettera A), punto 3), del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C 2019/2020, pubblicato con C.U. n. 101/A del 17.04.2019 (come modificato dal Com. Uff. 131/A del 24.05.2019), per non aver depositato, entro il termine del 17.06.2019, previsto dalla normativa federale, le risultanze delle verifiche - favorevoli nonché prive di limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti il termine della stagione 2019/2020 - della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, attestanti, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell'impianto "Rigamonti Ceppi" di Lecco;
- la società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Denicia Mammone, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il Sig. Paolo Leonardo Di Nunno e la seconda la società Calcio Lecco 1912 Srl, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Paolo Leonardo Di Nunno, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società Calcio Lecco 1912 Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00), ridotta di 1/3 - € 3.333,00 (tremilatrecento/00), sanzione finale ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Paolo Leonardo Di Nunno e la società Calcio Lecco 1912 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Paolo Leonardo Di Nunno, inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società Calcio Lecco 1912 Srl, ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00). Dichiara la chiusura del procedimento.
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