F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN del 17.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7645/415 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Taratufolo Domenico e della società SSD Srl Real Time Matera C5 – Reg. Prot. 107/TFN-SD). Decisione n. 87/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7645/415 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 Reg. Prot. 107/TFN-SD

Decisione n. 87/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7645/415 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019

Reg. Prot. 107/TFN-SD

 

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Avv. Fabio Micali – Presidente F.F.;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7645/415 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 a carico del sig. Taratufolo Domenico e della società SSD Srl Real Time Matera C5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 13.12.2019 ha deferito a questo Tribunale:

- il sig. Domenico Taratufolo, nella qualità di Presidente della SSD Srl Real Time Matera C5, al quale ha contestato la violazione dell’art. 32, comma 5 CGS in relazione ai punti 4b e 5 del C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1145 del 12.06.2019, recante disposizioni per la iscrizione al campionato nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 15 Luglio  2019 della fideiussione bancaria originale (punto 5 del C.U. n. 1145 del 12/06/2019) e al bonifico relativo alla iscrizione (punto 4 del C.U. n. 1145 del 12/06/2019);

- la società SSD SRL Real Time Matera C5 ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 21 ottobre 2019, che, all’esito dell’istruttoria condotta in ordine alla domanda di iscrizione al campionato nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della detta fideiussione e del bonifico, nei termini e con le modalità di cui al C.U. n. 1145 del 12/06/2019.

Non sono pervenute memorie da parte di entrambi i deferiti.

Il dibattimento

Alla riunione del 9 Gennaio 2020 sono comparsi per la Procura Federale l’Avv. Luca Scarpa e il Dott. Mauro De Dominicis i quali hanno chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della inibizione di gg. 40 (30 giorni per la prima violazione aumentati di 10 giorni per la seconda violazione) a carico del sig. Domenico Taratufolo e dell’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento) a carico della società.

Per i deferiti nessuno è comparso.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 15.07.2019, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene, altresì, precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 3.

Precisa, altresì, il C.U. n. 1145 che “l’inosservanza del medesimo termine del 15/07/2019 per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 2), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, con la ammenda di € 200,00 per ciascun inadempimento”.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato, che il Sig. Taratufolo in qualità di Presidente della SSD Real Time Matera C5 non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto 5 del C. U. n. 1145. Per quel che riguarda la posizione della società deferita, questa è responsabile ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Tesseramenti,

All’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti

sanzioni:

  • per il sig. Taratufolo Domenico, inibizione di giorni 40 (quaranta);
  • per la società SSD Srl Real Time Matera C5, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).
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