F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN del 21.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 6440/208 pf19-20 GC/GP/ma del 19.11.2019 a carico della società ASD Arcadia Bisceglie – Reg. Prot. 98/TFN-SD) Decisione n. 90/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 6440/208 pf19-20 GC/GP/ma del 19.11.2019 Reg. Prot. 98/TFN-SD

Decisione n. 90/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 6440/208 pf19-20 GC/GP/ma del 19.11.2019

Reg. Prot. 98/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Leonardo Salvemini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 6440/208 pf19-20 GC/GP/ma del 19.11.2019 a carico della società ASD Arcadia Bisceglie,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il sig. Nicola Ventura, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della FIGC con il numero di matricola n. 103590, il 28 giugno 2018 adiva il Collegio Arbitrale presso la LND e, deducendo di aver esercitato l’incarico di responsabile della prima squadra della ASD Arcadia Bisceglie per la stagione 2016/2017 e di non aver percepito quanto era  stato  economicamente  pattuito  in  relazione  a  tale  incarico,  chiedeva  che  la  Società  fosse  condannata  a corrispondergli la somma di € 5.100,00, di cui era a vario titolo creditore.

Il Collegio Arbitrale, con lodo reso il 13 dicembre 2018, pubblicato sul CU n. 6/2018, dichiarava inammissibile il ricorso e, motivando che l’accordo economico prodotto dal ricorrente risultava redatto su modulistica non conforme a quella imposta dalla Divisione Calcio a 5 di concerto con la LND e che, inoltre, riportava voci di rimborso non previste dall’accordo tipo tra società ed allenatori dilettanti di cui al CU n. 84 del 12 Agosto 2016, così comportando la violazione dell’art. 94 NOIF, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

La Procura Federale, all’esito dell’attività di indagine, rilevata l’effettiva violazione della norma suddetta ed aperto il procedimento disciplinare, trasmetteva gli atti afferenti la posizione del Ventura alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico e, nel contempo, recepiva la richiesta della sig.ra Alessandra Papagni, all’epoca presidentessa della ASD Arcadia Bisceglie, di definire il proprio coinvolgimento nel fatto ai sensi dell’art. 126 CGS - FIGC.

Sicché, con atto del 18 novembre 2019, deferiva a questo Tribunale la sola Società ASD Arcadia Bisceglie affinché rispondesse ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS - FIGC di quanto ascritto e contestato alla Papagni ed al Ventura.

La discussione del deferimento, rubricata per la riunione del 12 dicembre 2019, veniva rinviata alla data odierna per accertare il perfezionamento della notifica a detta Società tanto del deferimento, quanto della convocazione a comparire (ordinanza di pari data n. 17/TFN-SD, recante la sospensione dei termini ai sensi degli artt. 110 CGS - FIGC e 38 comma 5 lett. B e C CGS - CONI).

La discussione

Alla riunione odierna, la Procura Federale (avv. Zennaro e dr. De Dominicis), illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione a carico della deferita dell’ammenda di € 900,00 (novecento).

Nessuno è comparso per la Società ASD Arcadia Bisceglie, la quale non ha fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

In seguito agli accertamenti effettuati è risultato dai report di Poste Italiane che entrambe le notifiche del deferimento l’una e della convocazione l’altra, entrambe inviate all’indirizzo della Società per come è risultato essere dai fogli di  censimento provenienti dalla anagrafe federale, sono tornati al mittente per compiuta giacenza, di talché le notificazioni si hanno per avvenute.

Nel merito il deferimento è fondato; esso trae origine e si fonda sul lodo di cui in premessa, che aveva accertato l’esistenza di un accordo economico, di natura privatistica, tra la Società ed il Ventura non conforme a quanto previsto dall’art. 94 NOIF.

Secondo tale norma, il divieto riguarda: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.

Detta norma specifica che, per la violazione ai divieti sub. a) e b), le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso in esame, il Ventura aveva rivendicato dalla Società il pagamento di € 3.000,00 a titolo di premio di tesseramento, € 1.600,00 a titolo di rimborso forfettario di spese, € 500,00 a titolo di ulteriore rimborso spese, il tutto solennizzato in una scrittura datata 21 Settembre 2016, redatta su modulo inappropriato, perchè diverso da quello richiesto dalla Divisione Calcio a 5.

Essendo pertanto provata la violazione ascritta al Ventura ed alla Papagni, di cui la Società è chiamata a risponderne, il deferimento va accolto anche con riferimento alla proposta sanzione, che appare congrua ed adeguata al fatto. Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per la società ASD Arcadia Bisceglie, ammenda di € 900,00 (novecento/00).

 

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