F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN del 22.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7876/1350 pf18-19 GC/LDF/jg del 19.12.2019 a carico del sig. Sciotto Nicola Paolo e della società ACR Messina SSDARL – Reg. Prot. 118/TFN-SD) 22 Gennaio 2020 Decisione n. 92/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7876/1350 pf18-19 GC/LDF/jg del 19.12.2019 Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione n. 92/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7876/1350 pf18-19 GC/LDF/jg del 19.12.2019

Reg. Prot. 118/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

Avv. Leonardo Salvemini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,

a seguito del  Deferimento del Procuratore Federale n. 7876/1350 pf18-19 GC/LDF/jg del 19.12.2019 a carico del sig. Sciotto Nicola Paolo e della società ACR Messina SSDARL,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 19 dicembre 2019, il Procuratore Federale F.F e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il Signor Paolo Nicola Sciotto, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della società ACR Messina SSDARL, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS previgente, ovvero dei principi di lealtà, probità e correttezza, in quanto in occasione di una riunione alla quale partecipavano allenatore, staff tecnico, dirigenti, calciatori e lo stesso Presidente della predetta società, tenutasi all’interno degli spogliatoi dello Stadio Franco Scoglio di Messina in data 9.4.2019 alle ore 15.00 circa, dopo una gara persa in campionato la domenica precedente, proferiva, con tono perentorio, nei confronti dell’allenatore Biagioni Oberdan, insulti generici e frasi dal contenuto offensivo ed irriguardoso divulgandone poi l’esonero per motivi disciplinari, lo stesso giorno, tramite la stampa e i social network.

- la società ACR Messina SSDARL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, con la richiesta della sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) nei confronti del Signor Paolo Nicola Sciotto, e dell'ammenda di € 600,00 (seicento/00) nei confronti della ACR Messina SSDARL.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1350 pf 18-19, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 4.6.2019, avente ad oggetto: “Comportamento dell’allenatore UEFA A sig. Biagioni Oberdan, il quale in occasione della fase preparatoria  dell’allenamento  del 9.4.2019, mentre i calciatori parlavano con il Presidente sig. Sciotto Paolo Nicola, proferiva, senza alcun motivo apparente, frasi ingiuriose e diffamatorie”.

I fatti contestati dalla Procura Federale riguardano la stagione 2018/2019, in occasione di una riunione tra tesserati della società ACR Messina SSDARL, alla quale hanno partecipato l’allenatore, lo staff tecnico, i dirigenti, i calciatori e lo stesso Presidente della società; nel corso di tale incontro, tenutosi all’interno degli spogliatoi dello Stadio Franco Scoglio di Messina in data 9.4.2019 intorno alle ore 15.00, si verificava uno sgradevole alterco tra l’allenatore e il Presidente sig. Sciotto, nel corso del quale venivano pronunciate alcune frasi, ritenute dalla Procura Federale contrarie ai doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS.

Si precisa che la suddetta riunione era stata richiesta dal capitano della ACR Messina SSDARL, Signor Pietro Arcidiacono, che si era fatto portavoce del desiderio di tutta la squadra, a seguito di un messaggio inviato dal Presidente Sciotto allo stesso Arcidiacono, con il quale il Presidente esprimeva la sua delusione circa la prestazione domenicale della squadra.

La riunione era stata altresì voluta dai calciatori anche al fine di ricevere delucidazioni in ordine alle condizioni economiche del Club atteso che molti componenti della squadra, tra i quali l’allenatore, erano creditori nei confronti della società di alcune mensilità.

In relazione alla suddetta presunta lite verificatasi tra il deferito sig. Sciotto e l'allenatore sig. Oberdan Biagioni, si rileva che nessun elemento di prova fornito dalla Procura Federale, risulta idoneo a fornire elementi utili o comunque idonei a

provare i fatti contestati nel deferimento, atteso che, tra i testi auditi dalla Procura, l’unico ad aver attribuito all’odierno deferito la sola frase realmente offensiva (“vaffanculo”), è lo stesso Biagioni, mentre gli altri testi escludono o non ricordano la circostanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it