F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN del 24.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 a carico del Sig. Mazzocca Nicola e della Società ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 119/TFN-SD) Decisione n. 93/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 Reg. Prot. 119/TFN-SD
Decisione n. 93/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019
Reg. Prot. 119/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Nicola Durante – Presidente;
Avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente;
Avv. Fabio Micali – Componente;
Avv. Leonardo Salvemini – Componente (Relatore);
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 16 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 a carico del Sig. Mazzocca Nicola e della Società ASD Royal Team Lamezia,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- il Sig. Mazzocca Nicola per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Samanta Fragola, le somme accertate € 400,00 (quattrocento/00) dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 366/1 del 20/06/2019, comunicata alla società in data 20/06/2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
Il pagamento della somma invocata non è stato, infatti, corrisposto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione della CAE della LND.
- la società ASD Royal Team Lamezia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Il dibattimento
All’udienza del 16.01.2020 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato i presupposti in fatto ed in diritto del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Mazzocca Nicola l’inibizione di mesi 6 (sei); per la società ASD Royal Team Lamezia la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.
Motivi della decisione
Premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento sportivo e che, pertanto, la mancata costituzione in giudizio è esclusivamente imputabile ad un’autonoma valutazione processuale e sostanziale per i fatti e le conseguenti violazioni imputate ai soggetti destinatari del predetto deferimento, in relazione agli atti versati nel presente procedimento, nel merito, il deferimento è fondato e pertanto va accolto.
È, infatti, chiaramente provato che la società ASD Royal Team Lamezia, ancorché condannata al pagamento in favore della calciatrice Samanta Fragola di € 400,00 (quattrocento/00) in conseguenza della decisione della Commissione Accordi Economici della LND, pubblicata con Com. Uff. n. 366/1 del 20/06/2019 e comunicata alla predetta società mediante PEC in data 20.06.2019, non ha provveduto ad alcuna corresponsione della predetta somma nel termine di 30 giorni.
In ragione di ciò, sovviene l’applicazione dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS in vigore) che afferma che il mancato pagamento, entro i suddetti termini, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre i dirigenti che partecipino agli illeciti come quello sopra descritto sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
Tanto premesso, essendo stato provato il mancato pagamento degli emolumenti in questione, né essendo state allegate circostanze o elementi in ordine ai fatti contestati che avrebbero impedito, per fatto non imputabile al rappresentante legale, l’adempimento dell’obbligazione invocata, deve ritenersi accertata la responsabilità del sig. Mazzocca Nicola, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Royal Team Lamezia, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del CGS in vigore), ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, e ciò in relazione all’omesso pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici .
Allo stesso modo è accertata la responsabilità diretta della società ASD Royal Team Lamezia ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente "ratione temporis" (oggi trasfuso nell'art. 6, comma 1, del CGS in vigore).
Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mazzocca Nicola, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la società ASD Royal Team Lamezia, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN del 24.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 a carico del Sig. Mazzocca Nicola e della Società ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 119/TFN-SD) Decisione n. 93/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7965/268 pf19-20 GC/mg del 20.12.2019 Reg. Prot. 119/TFN-SD"