F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96/TFN del 24.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8174/479 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 a carico del Sig. Gravina Giulio e della Società ASD Italpol Calcio a 5 – Reg. Prot. 128/TFN-SD) Decisione n. 96/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8174/479 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 Reg. Prot. 128/TFN-SD
Decisione n. 96/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 8174/479 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019
Reg. Prot. 128/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
Cons. Domenico De Falco – Componente;
Avv. Maurizio Lascioli – Componente;
Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);
Avv. Angelo Venturini – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8174/479 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 a carico del Sig. Gravina Giulio e della Società ASD Italpol Calcio a 5,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 30.12.2019, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il Sig. Gravina Giulio (all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Italpol Calcio a 5), per rispondere della violazione di cui all'art. 32 comma 5 del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 12.06.2019, per non aver provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.07.2019;
- la società ASD Italpol Calcio a 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Gravina Giulio all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Italpol Calcio a 5, come sopra descritto.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani del dott. Luca Scarpa e del dott. Mauro De Dominicis, e per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Mario Baldassarri, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento riguardanti la prima il sig. Gravina Giulio e la seconda la società ASD Italpol Calcio a 5, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il Sig. Gravina Giulio, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società ASD Italpol Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 300,00 (trecento/00), ridotta di 1/3 - € 100,00 (cento/00), sanzione finale € 200,00 (duecento/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Gravina Giulio e la società ASD Italpol Calcio a 5, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni
pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine ai deferiti che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Gravina Giulio, l’inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società ASD Italpol Calcio a 5, ammenda di € 200,00 (duecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento.
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