Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Libertas Scicli avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Modica Airone/Libertas Scicli del 29.9.2002

Massima: Nel momento in cui viene irrogata la squalifica a tempo al calciatore per partecipazione irregolare alla gara, il quale in quel momento risulta già gravato da due giornate di squalifica, quando si legge nel Comunicato Ufficiale “già squalificato per due giornate”, la squalifica a tempo costituisce un aggravamento, ai sensi dell’art. 17 comma 8 C.G.S., delle sanzioni precedentemente riportate dal tesserato (due giornate di squalifica), che devono pertanto ritenersi in essa ricomprese.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 23 del 10.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello del sig. F.G. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2000 inflittagli, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: Ai fini della quantificazione della sanzione possono essere prese in considerazione le circostanze oggettive e soggettive.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 157 del 29.10.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Torino Calcio avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D.D.

Massima: Il calciatore, già diffidato (quarta sanzione), dopo che l'arbitro l'aveva ammonito, teneva una condotta irriguardosa verso lo stesso, indirizzandogli un ironico applauso. Legittimamente il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore una giornata di squalifica a seguito della quarta ammonizione, ed un'altra a seguito dell'espulsione.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 44 del 2.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Isola Capo Rizzuto avverso decisioni merito gara Isola Capo Rizzuto/Sambiase del 9.11.1997

Massima: Quando il Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel C.U. squalifica per "una gara il giocatore per somma di ammonizioni" e con successiva delibera pubblicata sempre nel C.U. ed ad integrazione di quanto già pubblicato squalifica per tre gare il medesimo giocatore in relazione alla medesima gara, il calciatore dovrà scontare complessivamente tre giornate di squalifica e non, invece, quattro. Infatti, trattandosi di sanzione concernente lo stesso calciatore e riguardante la stessa gara, se il Giudice Sportivo vuole aggiungere alla sanzione irrogata una sanzione aggiuntiva deve articolare la statuizione specificando il numero complessivo delle gare in cui deve essere scontata la squalifica, in mancanza la sanzione irrogata non ha carattere aggiuntivo, ma omnicomprensivo ed inglobante.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 18 Dicembre 1997 - n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n.40 del 18.11.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Isola Capo Rizzuto avverso decisioni merito gara Isola Capo Rizzuto/Gimigliano del 26.10.1997

Massima: La sanzione della squalifica (n. 1 giornata per espulsione per somma di ammonizioni) irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore e pubblicata sul Comunicato Ufficiale, non ha carattere aggiuntivo, ma omnicomprensivo e totalizzante di altra sanzione irrogata dal medesimo Giudice Sportivo (n. 3 giornate di squalifica) e pubblicata in altro Comunicato Ufficiale, qualora tale ultima sanzione sia irrogata in relazione alla medesima gara ed il Giudice non abbia specificato il numero complessivo delle gare in cui andava scontata la squalifica. Consegue che il calciatore rimarrà complessivamente squalificato per tre gare e non per quattro. 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 5 giugno 1997 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42/bis del 16.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Bedonia avverso decisioni merito gara Bedonia/S. Prospero del 4.5.1997

Massima:Un calciatore colpito da due provvedimenti disciplinari: 1) la squalifica a termine per avere commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario; 2) la squalifica per una giornata di gara per somma di ammonizioni nel momento in cui la squalifica a termine venga scontata, il calciatore ancora non potrà essere schierato, perché dovrà scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Tale violazione è sanzionabile con la punizione sportiva della perdita della gara.

Massima: Perché possa parlarsi di assorbimento delle sanzioni, si deve trattare di sanzioni a tempo determinato che lo stesso giudice riunisca in unico contesto assorbendo la sanzione minore in quella maggiore. Coesistendo due sanzioni di specie diversa per fatti del tutto autonomi, l'unico criterio possibile da adottare è quello del cumulo, che rispetta l'autonomia delle due decisioni. Il calciatore, pertanto, scontata la squalifica a tempo, d'immediata esecutività, deve restare fermo ancora per una giornata di gara.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 23 aprile 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania- Com. Uff. n. 70 del 13. 3. 1997

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Real Ebolitana avverso decisioni merito gara Capezzano Neugeburt 85/Real Ebolitana del 14.12. 1996

Massima: Nel periodo “di squalifica a tempo determinato” rimane assorbita la giornata di squalifica che si sarebbe dovuta scontare in modo autonomo nella giornata di campionato immediatamente successiva al giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale che riportava la sanzione. E ciò anche quando entrambi i provvedimenti sanzionatori, pur se riferiti a diversi incontri, sono apparsi nel medesimo Comunicato Ufficiale.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 3 aprile 1997 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 132/C del 2.4.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Nocerina avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara inflitta al calciatore B.L.

Massima: E’ insostenibile la tesi della società che vuole sommare alla punizione effettivamente applicata quella corrispondente al tempo di giuoco non disputato, a seguito di espulsione del calciatore. Tale calcolo è fuori dai paradigmi della disciplina sportiva, così come attualmente codificata.

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