Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 239/CSA del 06 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 222 del 22.03.2022

Impugnazione – istanza: - Venezia F.C. s.r.l. - Sig. P.Z.

Massima: ….La richiesta delle parti reclamanti, di commutare la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, in ammenda di € 3.000,00, da devolversi a favore di un ente benefico, non può essere accolta da questa Corte. Sul punto si è espressa recentemente la Corte Federale d’Appello a Sezione Unite (Decisione n. 91 del 06 aprile 2021), precisando che non è consentito ai Giudici Federali applicare sanzioni diverse da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito per il quale si procede. La decisione della Corte Federale d’Appello poco sopra citata, pienamente condivisa da questo organo giudicante, ha accolto un reclamo della Procura Federale proposto nei confronti del Sig. Gianluigi Buffon, nel quale si metteva in evidenza come il Tribunale Federale, in luogo della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, in caso di espressione blasfema (sanzione minima della squalifica di una giornata), avesse irrogato al deferito la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, assumendo di operare in attuazione del combinato disposto di cui agli artt. 16, comma 1 e 13, comma 2, CGS. La Corte Federale d’Appello, in merito a tale eccezione, ha statuito che “il Tribunale non ha operato un’attenuazione della sanzione bensì ha proceduto ad una conversione di una sanzione interdittiva (quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tale senso. Né d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente). In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo.Ne consegue che, come correttamente evidenziato dalla Procura Federale, il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame – di mutare la natura della sanzione.”.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 208/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 54 del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Gelbison

Massima: La domanda di commutazione in ammenda del residuo della squalifica ritenuto di giustizia, è inammissibile per espressa previsione normativa, ex art.9, comma 3, CGS.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009

Impugnazione – istanza: 2) Reclamo con richiesta procedimento d’urgenza U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. F. seguito gara Chievo Verona/Palermo del 29.11.2009

Massima:  Su istanza di parte la CGF può ridurre e conseguentemente commutare la sanzione della squalifica di 2 giornate di gara in quella di 1 giornata di gara e l’ammenda (€ 10.000,00) poiché il comportamento del calciatore sanzionato ai densi dell’art.19 n.4 lett. a) C.G.S.), non ha configurato una condotta ingiuriosa, ma appunto un comportamento irriguardoso e ineducato comunque circoscritto in un contesto assolutamente limitato e nemmeno palesemente plateale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009

Impugnazione – istanza:1) Ricorso Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 250,00 inflitte al calciatore F. L. seguito gara Grosseto/Salernitana del 14.11.2009

Massima:  La CGF, quando ritiene di poter accogliere il ricorso, può sostituire la sanzione per 2 giornate di gara con 1 giornata di gara e l’ammenda (€ 3.000,00)

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 27 Novembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009

Impugnazione - istanza: 3) Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. avverso le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 3.000,00 inflitte al calciatore M. F. seguito gara Grosseto/Salernitana del 14.11.2009 Massima: La sanzione della giornata di squalifica può essere sostituita con l’ammenda. Per la configurabilità dell'ingiuria è necessario che la persona offesa, oltre che presente, abbia avuto la possibilità di percepire l'espressione ingiuriosa, il che, nel caso di specie, non è avvenuto, tant'è che l'assistente arbitrale alcunché ha refertato. E', però, circostanza inequivoca, confermata anche dal calciatore, che le frasi insultanti sono state da lui pronunciate, comunque, verso un calciatore avversario il che comporta condotta di rilievo disciplinare che merita di essere, seppure in misura ridotta, sanzionata.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 giugno 2009 –  www.coni.it Decisione impugnata: Decisione, della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale della Toscana della Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul C. U. n. 37 del 15/01/2009 Parti: C.C.contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Non è possibile convertire la sanzione, “a tempo” o “a giornate”, in una sanzione accessoria in una prospettiva rieducativa dell’atleta, in quanto nell’ordinamento sportivo non è rinvenibile alcun principio che consenta all’interprete di valutare quella sanzione in una prospettiva alternativa piuttosto che ulteriore e diversa rispetto a quella tradizionale. Lo stesso art. 16 comma 4 CGS, prevede la possibilità per gli organi disciplinari di adottare “prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo” solo “in aggiunta alle sanzioni disciplinari”.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 59/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 4 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 200/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 130 del 3.12.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ Udinese Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D.A. seguito gara Roma/Udinese del 2.12.2007

Massima: La CGF, in considerazione delle peculiarità del caso specifico può commutare una delle due giornate di squalifica inflitte al calciatore nella sanzione dell’ammenda. (Il caso di specie: il calciatore a gioco fermo, in occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra, ha proferito la seguente frase: “…sei proprio ridicolo” nei confronti dell’arbitro).

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 59/CGF Riunione del 14 dicembre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 200/CGF Riunione del 04 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 121 del 27.11.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket And F.C. S.p.a. avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Genoa/Roma del 24.11.2007

Massima: Nel caso in cui la società venga ritenuta responsabile per aver i propri sostenitori oltraggiato la memoria di un militare italiano caduto nell’adempimento del dovere, su espressa richiesta della società contenuta, nel reclamo, la CGF può disporre che l’ammenda comminata alla società venga corrisposta alla famiglia del Maresciallo, tragicamente mancato mentre prestava servizio nella missione.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 9 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Presidente Federale, ex artt. 30, comma 9 dello Statuto Federale e 19, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sull’istanza dell’A.C. Martina di commutazione della sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del campionato di serie C1 2003/2004 inflittale per la mancata partecipazione alla gara Giulianova/Martina del 31.8.2003

Parere: L’istituto della commutazione delle sanzioni, previsto dall’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, può trovare applicazione allorché la norma sanzionatoria preveda, in alternativa, sanzioni di specie diversa e di varia gravità. (Nel caso di specie è stato ritenuto non applicabile l’istituto della commutazione delle sanzioni per la violazione dell’art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. – la relativa previsione, come è vincolante per il giudice sportivo, così lo è per l’organo titolare del potere di clemenza).

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/Cf del 25 ottobre 2002 n.4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Presidente Federale, ai sensi dell’ art. 30 comma 9 dello Statuto Federale, sull’istanza dell’A.S. Palagianello volta ad ottenere, a norma dell’art. 19 commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, la commutazione della sanzione della squalifica del campo di gioco fino al 30.04.2003

Massima: La commutazione di una sanzione può essere disposta soltanto applicandone altra “di specie diversa” meno afflittiva di quella irrogata (art. 19, 1° comma, C.G.S.).

Massima: La Corte Federale è tenuta ad esprimere parere favorevole o contrario sulla richiesta pervenuta dal Presidente della F.I.G.C. in merito all’istanza avanzata dalla società al fine di ottenere la commutazione di una sanzione con un pena meno afflittiva di quella comminata dall’organo di giustizia sportiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.li nn. 77-78 del 4.5.2000)

Impugnazione - istanza:Appello della B.E. avverso decisioni merito gara Internapoli Gabbiano 1964/Barrese Ester del 2.4.2000

Massima: Non può commutarsi la sanzione, stabilita a tempo determinato, in inibizione a giorni, sia perché tale ultima sanzione non è prevista dalle Carte Federali - le quali anche per la squalifica ai calciatori ne ha stabilito la determinatezza, ai sensi della lettera h) della richiamata norma - sia perché non può essere modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazione di durata diversa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n.13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com.ti Uff.li nn. 77-78 del 4.5.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Portici avverso decisioni merito gara Internapoli Gabbiano 1964/Portici del 19.3.2000

Massima: Non può, commutarsi la sanzione, stabilita a tempo determinato, in inibizione a giorni, sia perché tale ultima sanzione non prevista dalle Carte Federali - le quali anche per la squalifica ai calciatori ne ha stabilito la determinatezza, ai sensi della lettera h) della richiamata norma - sia perché non può essere modificata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado mediante una trasformazione di durata diversa.

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