Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0193/CSA del 10 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.03.20244
Impugnazione – istanza: - U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.
Massima: … in merito alla mancata applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., al fine della rideterminazione della sanzione in riduzione, lo stesso non può essere condiviso in quanto la fattispecie non è coerente con i profili suggeriti dalla SS.UU della Corte di Cassazione n. 47127 del 24 dicembre 2021 che ricorre quando un stesso soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Si tratta, dunque, di una particolare tipologia di concorso materiale di reati, caratterizzato dalla presenza di un unico disegno criminoso unitario e condiviso. Ora nel caso che ci occupa i soggetti erano diversi con diverse modalità di consumazione della condotta sanzionata.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 018/CSA del 24 Settembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 41 del 14.09.2021
Impugnazione – istanza: S.S. Lazio S.p.A.
Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitta all’allenatore “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)” Ai fini della decisione della presente controversia, per quanto attiene alla prima violazione (atteggiamento intimidatorio e minaccioso), tenuto conto del contenuto del referto arbitrale, che gode di fede privilegiata ex art. 61, c. 1, C.G.S., non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39 C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva dei tecnici in occasione o durante la gara, che prevede, “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”, come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per tale violazione risulta pertanto attenuata rispetto al minimo edittale previsto dalla norma poco sopra citata ed in linea con la violazione commessa dall’allenatore della S.S. Lazio S.p.A..Passando ad esaminare la seconda violazione contestata al Sig. S., utilizzo di espressioni blasfeme di cui all’art. 37 C.G.S., occorre evidenziare che il Direttore di Gara ha precisato che non si è trattato di un colloquio privato fra l’allenatore e l’arbitro, come sostenuto dall’Avv. G. durante l’esposizione delle sue difese nel corso dell’udienza, in quanto le espressioni usate dal Sig. S., e fedelmente riportate nel referto dell’arbitro, sono state pronunciate anche alla presenza dei due assistenti dell’arbitro, del collaboratore della Procura Federale e del Dirigente Accompagnatore della S.S. Lazio. Le espressioni usate dal Sig. S., integralmente riportate nel rapporto dell’arbitro, non sono contestate dalla difesa della società reclamante ma solo giustificate dal fatto che il Sig. S. è un toscano verace e che tali espressioni rientrerebbero nel lessico dei toscani e costituirebbero un intercalare. Le giustificazioni addotte dalla società ricorrente non possono essere accolte, in quanto le espressioni usate dal Sig. S.ledono il sentimento religioso altrui e questo comportamento illecito è punito dal Codice di Giustizia Sportiva, ex art. 37, con la sanzione minima della squalifica di una giornata……Altrettanto priva di fondamento è anche la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente, relativa alla mancata applicazione del criterio della continuazione in quanto i due episodi, a suo parere, sarebbero legati fra di loro. A parere di questo organo giudicante, nel caso di specie, non può applicarsi il criterio della continuazione in quanto manca del tutto il requisito del collegamento tra le due diverse condotte, che sono invece ben distinte tra di loro e correttamente sanzionate dal Giudice Sportivo singolarmente: la prima conseguente ad un’espulsione diretta comminata sul terreno di giuoco, per condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S., e la seconda, relativa all’utilizzo di espressioni blasfeme nel tunnel che conduce all’area spogliatoi, sanzionata ex art. 37 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. - Com. Uff. n. 264 del 29.1.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milan avverso la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore R.S.
Massima: La condotta del calciatore merita di essere sanzionata previa applicazione della continuazione qualora abbia commesso nel medesimo contesto più violazioni alle norme regolamentari e non con il cumulo materiale delle pene relative ai singoli episodi (atto di violenza nei confronti di un avversario, strattonamento del colletto della divisa dell'arbitro e frase intimidatoria nei confronti dello stesso) che avrebbe comportato l'adozione di una squalifica più grave.