Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 019/CSA del 28 Settembre  2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 23/DIV del 14/09/2021

Impugnazione – istanza: F.C. PRO VERCELLI S.r.l. - Sig. G.S.

Massima: Confermata la squalifica per una gara effettiva all’allenatore che nonostante la squalifica ha “per i primi 35 minuti del primo tempo diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente da una finestra prospiciente il tunnel che porta dagli spogliatoi al campo in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.”…Trattasi di comportamento che concreta, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, all’evidenza, la violazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 9, C.G.S., la quale prevede che “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 26 Settembre 2008  n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 5 Giugno 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Francavilla Calcio avverso le sanzioni: - inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. per 3 gare effettive al sig. D.A.; - squalifica per 4 gare effettive al calciatore G.S.; - ammenda di € 1.000,00 alla reclamante, inflitte seguito gara Francavilla (Br)/Matera del 14.9.2008

Massima: E’ erroneamente inflitta, l’inibizione per tre giornate al dirigente, in quanto la stessa è applicabile unicamente a tempo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 46 del 10.4.2008

Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. S.R. presidente A.S.D. Torino Calcio Femminile, avverso le sanzioni: dell’inibizione per mesi 2 e dell’ammenda di € 3.000,00 alla società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 5 comma 1 C.G.S. al sig. S. R. e degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 19, comma 2, C.G.S., per il dirigente la sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale”. Pertanto, qualsiasi atto posto in essere dal tesserato come esercizio del suo incarico dirigenziale con la società di appartenenza deve essere considerato, nel periodo di applicazione della sanzione, privo di effetti giuridicamente rilevanti per la società medesima.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 6 Dicembre 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 20.10.2004

Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Augusta F.C. avverso l’accoglimento della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis N.O.I.F., del calciatore V.F.A.

Massima: L’inibizione di cui all’art. 14 del C.G.S. è sanzione sportiva prevista dall’ordinamento federale in relazione a comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti e risponde alla finalità, tutta interna allo stesso ordinamento sportivo, di sanzionare quei comportamenti precludendo a chi se ne sia reso responsabile di svolgere qualsivoglia attività in qualsiasi modo riconducibile al ruolo ricoperto nell’ordinamento federale e che abbia rilievo per l’ordinamento stesso. Unico, ovvio limite al divieto, la possibilità di svolgere attività amministrativa nell’ambito della società all’evidente scopo di consentire il compimento dei normali atti di ordinaria amministrazione e non paralizzare del tutto la vita stessa della società, fermo il divieto, in ogni caso, che gli atti di amministrazione non abbiano rilievo esterno, pena il venir meno della ratio cui rispondono sia l’aver previsto, l’ordinamento sportivo, la sanzione in esame che la sanzione stessa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 30 del 21.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello signor R.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 15.4.2004, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto per violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S.

Massima: In seguito alla squalifica inflitta dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C., durante l’espiazione, il tecnico non può svolgere attività di allenatore a favore della Società in occasione della gara. Circostanza evidenziata dal commissario di campo che comporta un aggravamento della squalifica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C - Riunione del 12 marzo 1998 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 37 del 5.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Curtarolese 97 avverso decisioni merito gara Campionato Provinciale Juniores Curtarolese 97/Ardisci e Spera del 10.1.1998

Massima: La squalifica a tempo irrogata al calciatore impedisce la partecipazione di questi a qualunque competizione a cui partecipa la società per la quale è tesserato.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 72 del 25.5.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Sant’Antonio Abate avverso decisioni merito gara Toria/Sant’Antonio Abate del 2.4.1995

Massima: I provvedimenti disciplinari implicano l' impossibilità per chi ne sia colpito di partecipare a qualunque attività sportiva, ivi compresa, anzi, prima fra tutte, l' attività agonistica.

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