Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 08 Gennaio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 26 Marzo 2010 n. 1 e su www.figc.it
Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009
Impugnazione – istanza: 1) Ricorso dell’A.C. Pavia s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore M. C. seguito gara Pavia/Pro Sesto del 13.12.2009
Massima: Congrua è la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara irrogata al calciatore per il comportamento tenuto in occasione della gara se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 40/DIV del 13.10.2009
Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del Real Marcianise Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore R. A. seguito gara Real Marcianise/Cavese dell’11.10.2009
Massima: L’art. 16 C.G.S., sancisce espressamente che “gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Peraltro, l’entità della squalifica per due giornate irrogata al calciatore non appare sproporzionata alla “natura e ... gravità dei fatti commessi” in danno dell’arbitro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 325 dell’8.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello del sig. O.A. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2004
Massima: Il fatto che le frasi minacciose “non siano state accompagnate da atti e comportamenti idonei a creare una vera e propria intimidazione” ha influenza sulla quantificazione della sanzione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 7 marzo 2003 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 267 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore A.C.
Massima: Nel determinare la sanzione, si deve tener conto delle circostanze di tempo e di luogo (dopo il termine della gara, all’uscita dal terreno di giuoco) delle modalità della condotta del calciatore (nel caso di specie non appare minacciosa o improntata a particolare aggressività) e deve essere valutato il fatto che l’ingiuria, sebbene indirizzata alla “quaterna” arbitrale, è stata percepita solamente dal quarto ufficiale di gara ed ha quindi avuto una limitata efficacia offensiva, anche rispetto alle intenzioni del calciatore.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003.
Impugnazione - istanza:Appello dei sigg. B.M. e Z.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al figlio minorenne B.F.
Massima: La sanzione da applicare al calciatore deve in ogni caso essere adeguata a quanto riportato nel referto arbitrale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 27 gennaio 2003 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 9.1.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’allenatore D.M.C. avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara
Massima: Ai fini della quantificazione della sanzione a carico del calciatore la CAF può riesaminare il referto dell’assistente del direttore di gara, onde valutare la gravità o meno del comportamento tenuto dal calciatore stesso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.2001
Impugnazione - istanza: Appello della U.S. Marsiliana A.I.C.S. avverso decisioni merito gara Capalbio Sport/Marsiliana del 27.5.2001
Massima: La congruità della squalifica inflitta al calciatore si desume sulla base degli atti ed in particolare dal referto arbitrale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana-Com. Uff. n.31 del 2.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Olmo avverso la sanzione della squalifica fino al 27.7.2002 inflitta al calciatore L.F.
Massima: La decisione della Commissione Disciplinare, che ha ridotto la squalifica, non merita censura perché ha correttamente valutato tutte le circostanze di fatto, come risultanti dagli atti ufficiali e sostanzialmente ammesse, per cui la sanzione comminata al calciatore appare obiettivamente congrua, tenuto conto della gravità degli atti di violenza posti in essere ai danni del Direttore di gara durante e al termine dell'incontro.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 13 aprile 2000 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 34 del 24.2.2000
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Falconara avverso le sanzioni della squalifica dell’allenatore Badaloni Marco e dell’inibizione del sig. P.A., entrambe fino al 31.1.2005, loro inflitte in relazione alla gara Senigallia/Falconara del 22.1.2000
Massima: La CAF, quando concorda nella valutazione della gravità degli episodi attestati dal rapporto arbitrale, ma con le cautele indicate dagli indirizzi giurisprudenziali costantemente affermati, può ritenere di dover rivedere la valutazione circa la somministrazione delle sanzioni; sanzioni la cui afflittività deve essere graduata con riguardo alle concrete situazioni di fatto valutate in termini oggettivi e tenendo conto della necessità di perseguire effetti repressivi nei confronti dei comportamenti antisportivi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff n. 33 del 3.12.1999
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Puteolana avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore C.S. in relazione alla gara Pro Ebolitana/Puteolana del 21.11.1999
Massima: Una considerazione dell'episodio, in qualche misura strettamente legato ad uno scontro agonistico e recante conseguenze di lieve entità, pur confermando la natura violenta della reazione (e giustificando, così, la sanzione della squalifica), consente una valutazione comparativa, in base ai precedenti giurisprudenziali concernenti episodi assimilabili. Su questa base, pur sottolineando i limiti di tali parametri comparativi, dinanzi al rilievo della concreta fattispecie, si ritiene equo un ridimensionamento della sanzione della squalifica.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 17 del 7.10.1999
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Com. Quartiere Torre Maura avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2000 inflitta al calciatore F.C.
Massima: Nella determinazione della pena da infliggersi in concreto deve essere valutato il comportamento del calciatore, l’entità del fatto ed il clima particolare in cui tale comportamento si è determinato durante l'incontro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 12/C Riunione del 17 dicembre 1998 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 16.12.1998
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore I.R. avverso la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: La quantificazione delle sanzioni deve essere determinata, oltre che dagli elementi oggettivi, dall'intensità del dolo del colpevole e dal comportamento tenuto successivamente alla commissione dell'infrazione, in modo che la determinazione della sanzione venga fissata in maniera minore in caso di resipiscenza. Ciò in armonia con il principio che le sanzioni devono avere influenza in giusta misura nella sfera giuridica del responsabile dell'infrazione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 28 gennaio 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 19 del 10.12.1998
Impugnazione - istanza: Appello della Centese Calcio avverso la sanzione della squalifica fino al 7.11.2003 inflitta al calciatore P.L. in relazione alla gara del campionato Juniores Centese/Finale Emilia del 7.11.1998
Massima: Il comportamento irriguardoso del calciatore nei confronti dell'arbitro della gara non giustifica la sanzione della squalifica per cinque anni.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del 30.4.1998
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Bastardo avverso decisioni seguito gara campionato Provinciale Juniores Bastardo/Costano del 23.3.1998
Massima: Quando calciatori e dirigenti di una società dilettantistica compaiono atti violenti nel corso di una gara di campionato, è prevista a loro carico rispettivamente la squalifica e l’inibizione a termine, a carico della società la punizione sportiva della perdita della gara con l’obbligo di disputare alcune partite a porte chiuse, oltre alla sanzione dell’ammenda, che deve essere proporzionata alla realtà economica in cui opera una società dilettantistica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 15 maggio 1998 - n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.32 dell'1.4.1998
Impugnazione - istanza: Appello della S.P. S. Sergio avverso la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2000 inflitta al sig. P.F.
Massima:La sanzione irrogata deve essere corrispondente e congrua alla dimensione obiettiva dell'episodio. (Nel caso di specie deve ritenersi una “protesta violenta” e non una “azione di violenza nei confronti dell’arbitro”, il comportamento del calciatore che strattona il direttore di gara senza dar seguito ad alcun atto fisico).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C - Riunione del 15 gennaio 1998 - n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 4.12.1997
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Don Bosco Villa Reatina avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore T.A. fino al 28.2.1999
Massima: La squalifica deve essere proporzionata alla obiettiva rilevanza del fatto così come descritto nel referto arbitrale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 29/Disc. del 3.5.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Campofelice avverso decisioni merito gara Caterinese/Campofelice del 17.3.1996
Massima: La sanzione inflitta al calciatore può essere ridimensionata nel caso il contesto in cui è stato posto in essere l'atto di violenza lascia in maniera ragionevole presumere che il calciatore abbia agito nella convinzione di aver subito, nella situazione concitata venutasi a creare, un torto che trova sicuro obiettivo riscontro nelle conseguenze patite a seguito dell'episodio di cui è stato protagonista passivo (trasporto in pronto soccorso ove è stata riscontrata la deviazione del setto nasale ed una ferita lacero contusa) .
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 16 gennaio 1997 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 116 del 6.12.1996
Impugnazione - istanza: Appello della N.A.C. Rotonda avverso la sanzione della squalifica fino al 30.5.1998 inflitta al calciatore C.P.
Massima: L’individuazione e la valutazione di una condotta violenta non è legata esclusivamente alla valutazione delle conseguenze dell'atto stesso, ma a tutto il contesto ed alle modalità in cui si è esplicata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 marzo 1996 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della commissione disciplinare presso la L.N.D. - Com.Uff. n. 158 dell'8.3.1996
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Arezzo e del sig. Graziani Francesco avverso le sanzioni adottate a seguito della gara Città di Castello/Arezzo del 25.2.1996
Massima: L’entità della sanzione dell’ammenda deve essere commisurata alla categoria di appartenenza della società responsabile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 7 marzo 1996 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 25.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Montoro Inferiore avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 e mesi 1, per violazione dell'art. 1, commi 1 e 2 C.G.S., inflitte ai sigg.ri A.A. ed E.G., e la sanzione dell’ammenda di L. 500.000 inflitta ad essa reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione alla gara nuova Sanseverinese/Montoro Inferiore del 12.11.1994
Massima: Le argomentazioni contenute nell'atto di appello, che si limitano ad una generica censura sui criteri adottati nella determinazione delle sanzioni, non possono trovare accoglimento anche perché le sanzioni stesse appaiono del tutto proporzionate ai fatti contestati sui quali è stata raggiunta piena prova.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delíbera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 77 del 29.9.1995
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione della squalifica per una giornata di gara inflitta al calciatore M.F. in relazione alla gara Cremonese/Roma del 24.9.1995
Massima: L'art. 9 comma 8 terzo cpv. C.G.S. stabilisce che “all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde eguale provvedimento dell'organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave”. Ciò vuol dire che alla ammonizione inflitta dall'arbitro corrisponde l'ammonizione del Giudice Sportivo, fermo restando il potere di quest'ultimo di infliggere, tenuto conto dell'entità dell’infrazione quale si evince dal rapporto, in luogo dell'ammonizione, una sanzione più grave fra quelle elencate nell'art. 9 (in ordine crescente ammonizione con diffida, ammenda, ammenda con diffida, fino alla squalifica). In sostanza, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde soltanto in via tendenziale l’applicazione della medesima sanzione da parte del Giudice Sportivo, il quale ben può applicare una sanzione più grave, graduandola in relazione all'entità ed alla rilevanza dell'infrazione commessa, qualora nei singoli casi sottoposti al suo esame, sulla base del rapporto dell'arbitro, ne riscontri sussistenti i présupposti. Ciò premesso, la mancanza di un automatismo tra infrazione e sanzione determina l'esigenza di graduare la sanzione in base alla gravità del fatto imputabile al calciatore, potendo il comportamento simulatorio atteggiarsi in forme di diversa gravità. Pertanto, quando dal referto arbitrale emerge che la simulazione è avvenuta in area di rigore, dopo essersi il calciatore insinuato fra due difensori, il fatto commesso si rivela più grave di un semplice atteggiamento simulatorio punibile con la sola ammonizione, onde vanno in esso ravvisati i presupposti per l’irrogazione di una sanzione più grave, quale l’ammenda, ma non tali da giustificare la squalifica.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 32 del 18.8.1995
Impugnazione - istanza: Appello della Salernitana Sport avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti nella classifica del campionato di competenza 1995/96 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. L.A. e di essa reclamante, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G. S.
Massima: Il trattamento sanzionatorio deve essere proporzionato all’entità dell'addebito e, comunque, non eccessivamente afflittivo rispetto a precedenti analoghe situazioni. In caso di irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, essa può essere commutata in appello nella sanzione dell’ammenda.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 6/C Riunione del 21 settembre 1995 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 2 del 13.7.1995
Impugnazione - istanza: Appello dello S.C. Afragola avverso la sanzione della squalifica fino al 3.9.1996 inflitta al calciatore S.C.
Massima: La sanzione può essere ridotta nel caso in cui, valutata obiettivamente la condotta del responsabile, con argomentazione logica si ritiene che la sanzione inflitta dal primo giudice: Giudice Sportivo, pur non sminuendo la gravità del fatto, sia sproporzionata, tenuto anche conto che l’arbitro non ha subito alcun danno fisico.