DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0078/CSA del 30 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n 55 del 12.11.2019
Impugnazione – istanza: TRAPANI CALCIO SRL
Massima: Il ricorso avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 3.000,00 inflitta al calciatore è ammissibile per la sola quantificazione dell’ammenda e non per la squalifica attesa la misura della sanzione irrogata.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 016/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 103/CSA del 13 Marzo 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dlt del 07.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. L.M. SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dal calciatore avverso 1 giornata di squalifica...trattandosi di sanzione automaticamente applicata in misura fissa, per espressa previsione dell’art. 19, comma 10, C.G.S., pertanto non frutto di discrezionalità nella graduazione della stessa da parte del Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 73 del 30.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. D.E. SEGUITO GARA NAPOLI/ROMA DEL 28.10.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la sanzione dell’ammonizione e dell’ammenda di € 2.000,00 inflitta al calciatore “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”….Deve osservarsi preliminarmente che tanto la prova fotografica prodotta dalla Società ricorrente, quanto l’istanza di utilizzo di prova televisiva sono inammissibili. Invero, è d’uopo ricordare che il processo sportivo ha natura dispositiva, sulla scorta del rinvio operato del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. al processo civile ordinario per tutte le fattispecie non espressamente disciplinate (art. 2, comma IV). In forza di tale rinvio, trova applicazione l’art. 345 c.p.c., ai sensi del quale in sede di appello non sono ammessi mezzi di prova e non possono essere prodotti documenti per i quali non sia stata presentata tempestiva richiesta in primo grado. Pertanto, nell’ipotesi di simulazione accertata dall’arbitro e da lui sanzionata in campo, è onere della parte che contesta la verbalizzazione domandare, sin dal giudizio di prime cure, il ricorso alla prova televisiva. In altri termini, l’intempestivo esperimento delle istanze probatorie in primo grado determina la decadenza dalla facoltà di richiedere la prova televisiva in sede di gravame. Alla luce di quanto sopra, l’odierno ricorso presentato dalla A.S. Roma S.p.A. – con il quale si contesta non già l’entità della sanzione irrogata, bensì la ricostruzione e la qualificazione della condotta del calciatore … operata dal direttore di gara – risulta inammissibile.