Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 173 del 06.05.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Scafatese Calcio avverso le sanzioni dell’ammenda di € 1.000,00 alla società e della squalifica per n. 4 giornate di gara effettive al calciatore V.V., inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Il calciatore non può essere sanzionato due volte per lo stesso fatto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 1999 n. 8, 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. Gianni Brera Caserta Calcio avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 al sig. N.G. e dell’ammenda di L. 1.500.000, loro inflitte a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche. Appello della Pol. Monteverna, ora F.C. Real Tifatino Calcio, avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 2 alla sig.ra S.A e dell’ammenda di L. 1.600.000, loro inflitte a seguito di deferimento della Commissione Vertenze Economiche.
Massima: In virtù del principio del ne bis in idem una persona e/o società giudicata, con decisione passata in giudicato, non può essere giudicata un’altra volta in relazione agli stessi fatti.