Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 79 del 23/09/2021

Decisione impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche c/o FIGC, di cui al C.U. n. 16/TFN-SVE 2020/2021 del 16 novembre 2020, che, nell'accogliere parzialmente il reclamo proposto dal sig. A.avverso la decisione della Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile, di cui al C.U. n. 31/DCF del 1 ottobre 2020, ha condannato il Club ricorrente al pagamento di € 11.283,33, in favore del suddetto sig. A., quali somme residue dovute in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in data 18 agosto 2019.

Impugnazione Istanza: Florentia San Gimignano s.s.d. a r.l./Michele Ardito/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione del TFNSVE che ha condannato la società al pagamento nei confronti dell’allenatore delle somme dovute in virtù dell'accordo economico sottoscritto e corretta è l’interpretazione della clausola di cui all’art. 4 dell’accordo economico concernente il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, là dove il TFN ha identificato tale territorio nel domicilio del tecnico, invece che nella sede della società….La clausola contrattuale sopra richiamata ripete il testo dell’art. 69, co. 2, TUIR che, com’è noto, estende il regime di favore previsto per “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m)”, anche ai “rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. Or dunque, ritiene questo Collegio che l’interpretazione offerta dal TFN sia esente da censure là dove ha identificato il menzionato “territorio comunale” nel luogo del domicilio del tecnico e non, invece, in quello ove ha sede l’impianto della Società presso il quale è svolta l’attività lavorativa, motivando sulla base di un’interpretazione logico - sistematica. Ad ulteriore avallo della correttezza dell’interpretazione seguita dal TFN va incidentalmente rilevato come la richiamata interpretazione logico - sistematica sia vieppiù avvalorata dall’orientamento espresso dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate, in specie con la Risoluzione 11 aprile 2014 n. 38/E, nella parte in cui vengono specificate “le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori dal territorio comunale”. Sul punto si afferma, infatti, conformemente all’orientamento già espresso dal Ministero delle Finanze con la Circolare 3 luglio 1986, n. 27, in relazione all’applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche), che “il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato” al rimborso, cosicché vadano considerati redditi diversi non soggetti a ordinaria tassazione IRPEF i rimborsi delle spese documentate “sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell’organismo erogatore”. Va, infine, osservato come nessuna rilevanza possa assegnarsi alla doglianza di parte ricorrente, secondo cui le somme imputate dal TFN a rimborso delle spese di viaggio non sarebbero state giammai autorizzate e risulterebbero sfornite di qualsivoglia documentazione a sostegno. Detta doglianza attiene, infatti, a valutazione dei fatti e del materiale probatorio operata dal TFN che, secondo l’unanime giurisprudenza del Collegio di Garanzia (v. ex multis, SS.UU. nn. 35/2015 e 19/2017), esula dal perimetro del sindacato di legittimità riservato a questo Collegio se tale valutazione sia accompagnata da congrua motivazione, come risulta essere nel caso in specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 16/TFN del 16.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAEF pubblicata nel C.U. n. 31/DCF del 01.10.2020,

Impugnazione istanza: Reclami ex art. 90, comma 2, lett. d) CGS proposti dall’allenatore A.M. (n. 31.05.1968 – matr. FIGC 57447) e dalla società SSDARL Florentia San Gimignano (matr. FIGC 943166)

Massima: L’accordo economico tra la SSDARL Florentia San Gimignano e il sig. … così prevede: € 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantotto/00) per la stagione sportiva 201/2020; Euro giornalieri 51,97 (Cinquantuno/97) per numero 5 giorni alla settimana durante la stagione sportiva, (Campionato e Coppa) a titolo di rimborso forfettario di spesa; Euro giornalieri 51,97 (Cinquantuno/97) per numero 20 giorni nella fase di preparazione dal 18 Agosto 2019 al 13 Luglio 2019, a titolo di rimborso forfettario di spesa. La Società si impegna a rimborsare all'allenatore le Spese documentate relative al vitto e alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione delle stesse da parte della Società e su presentazione di idonea documentazione da parte dell'Allenatore. È pertanto indubbio che spetti al sig. … il compenso lordo forfettario per l’intera stagione pari a € 30.658,00. È altresì indubbio che spetti ad esso il rimborso delle spese di trasferta sostenute sino all’esonero; in proposito la norma che richiama la trasferta “fuori dal territorio comunale” non indica se riferito a quello di residenza del tecnico piuttosto che della società; ma una interpretazione logico/sistematica non può che riferirsi al domicilio del tecnico e conseguentemente alla agevolazione convenuta con il rimborso delle spese necessarie allo spostamento: peraltro risulta in atti che detto rimborso sia stato di fatto riconosciuto e pagato, sicché l’eccezione della società sul punto è priva di pregio e fondatezza. Se del caso l’importo rileverà, come vedremo infra sulla imputazione delle somme corrisposte. Quanto alle altre voci, ovvero al rimborso forfettario giornaliero ed indennità di trasferta il Tribunale ritiene opportuno osservare quanto segue. Entrambe le voci esse non possono che essere ancorate alle effettive attività giornaliere e alla effettiva partecipazione a ciascuna trasferta, e quindi collegate al periodo in cui le stesse siano state effettuate. Peraltro nel gravame il sig. Ardito non si duole della mancata corresponsione delle spese di trasferta; l’argomento peraltro è invocato dalla società in relazione alla imputazione dei pagamenti; sull’argomento il Tribunale tornerà infra. Sotto gli astratti profili appena richiamati l’indicazione del Giudice di I grado ha correttamente ricostruito gran parte delle somme dovute al sig. Ardito; così argomenta la Commissione Accordi economici per il Calcio Femminile: euro 35.283,33 (euro 30.658,00+ euro 51,97 x 13 settimane pari a 65 giorni - e 4 giorni + euro 51,97 x 20 giorni). In particolare, il rimborso spese forfettario legato al periodo di preparazione è stato computato per 20 giorni. Dall’8 agosto 2019 al 13 Luglio 2019, come previsto espressamente nell’accordo economico; il rimborso spese forfettario giornaliero per il periodo legato al Campionato e alla Coppa è stato computato dal 14 Luglio al 18 dicembre 2020, data in cui l'allenatore è stato esonerato (13 settimane e 4 giorni). Il ragionamento è privo di qualsiasi errore e contraddizione, avendo detto Giudice correttamente computato l’importo del compenso lordo per tutta l’annata, e con ciò prescindendo dall’intervenuto esonero, che certamente diventa irrilevante ai fini del conteggio; ha correttamente ed in modo condivisibile ridotto o meglio limitato e quantificato i rimborsi forfettari giornalieri ai dietimi relativi alle prestazioni effettivamente svolte, rappresentando tale rimborso forfettario una sorta di indennità ancorata alla singola prestazione. Medesimo e condivisibile ragionamento è stato effettuato relativamente alle indennità di trasferta. Da ciò consegue che il diritto alle somme convenute (sotto varia forma indicate) del sig. … deve ritenersi limitato alle somme indicate dal Giudice di I grado e pertanto a € 35.283,33 e non alla somma infondatamente invocata dal sig. Ardito per € 40.012.60 e comprensiva delle voci (rimborsi forfettari e indennità di trasferta) calcolate anche dopo l’esonero, e quindi assolutamente non ancorate a prestazioni effettivamente svolte. Esse devono, come detto, essere distinte tra il compenso forfettario e omnicomprensivo per la stagione, fisso e ineliminabile, e dovuto comunque anche a fronte dell’esonero, e le voci cd mobili, ovvero collegate a singole prestazioni, che hanno nel loro singolo adempimento il sinallagma necessario ad aver diritto al singolo compenso. Da ciò consegue l’infondatezza del gravame del sig. … nel voler ricomprendere le suddette voci mobili tra quelle dovute e calcolate comunque sino a fine contratto. Del pari è assolutamente infondato l’assunto della società nel voler ritenere dovuto il compenso forfettario fisso e omnicomprensivo, dovuto soltanto sino all’esonero. È di tutta evidenza che l’esonero non può ritenersi parificato alle dimissioni, rappresentando, il primo, il recesso su istanza della società, e quindi in danno all’allenatore, e, il secondo, il recesso su istanza dell’allenatore e quindi in danno alla società. Ebbene l’esonero necessariamente deve far salva la prestazione che l’allenatore avrebbe reso rimanendo al suo posto; le dimissioni invece, provenienti dal tesserato, interrompono per sua volontà il rapporto ed eliminano alla data di ricezione il sinallagma, e certamente ciò non può ricadere sulla società costretta altrimenti a pagare per una prestazione altrimenti interrotta alla medesima data. Quanto alle motivazioni dell’esonero, osserva lo scrivente Tribunale che la vicenda devoluta alla Procura Federale è irrilevante e non opponibile in questo procedimento, quanto meno allo stato in cui essa si trova; nella realtà gran parte delle violazioni, che la società assume esser avvenute, hanno datazione successiva all’esonero, nel mentre i fatti narrati antecedente allo stesso rappresentano una situazione d  dissidio tra società e tecnico, certamente non imputabile all’uno o all’altra, ma soventi all’interno delle società sportive, e comunque tali, per sé stesse, a non rappresentare un motivo di inadempimento, ma eventualmente pretesto per una situazione di intolleranza reciproca che spesso dà luogo ad un esonero, le cui conseguenze però sono quelle sinora esposte. Inoltre, e ciò assorbe ogni altra deduzione, le doglianze della società non si sono concretizzate in una tempestiva azione di risoluzione del rapporto per inadempimento, ma in un immediato esonero senza contestazioni (vedasi in proposito il comunicato stampa successivo all’esonero)….Resta, relativamente alla domanda svolta del tesserato Ardito la valutazione dei pagamenti invocati dalla società SSDARL Florentia San Gimignano e delle loro imputazioni. Ricorda il tesserato che i pagamenti devono essere provati da documenti circostanziati data e sottoscritti recanti nel loro corpo le causali di ciascuno. Cfr. Art 94 sexies sesto comma NOIF: I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Occorre altresì ricordare, che questo Tribunale non può ignorare atti e fatti che sostanzialmente sono ammessi e non contestati dalle parti, dovendo ritenere che essi possano essere valutati per la ricerca della verità. Orbene, il sig. … ammette di fatto la percezione di € 16.000,00 e che la società SSDARL Florentia San Gimignano oppone pagamenti ulteriori invocati, dei quali in più di un caso contesta la relativa imputazione. Detta ammissione ha per lo scrivente Tribunale rilevanza, e ciò a prescindere dal contenuto e dalla rappresentazione dei crismi dell’art .94 sexies VI comma NOIF. Nel dettaglio occorre analizzare ciascuno dei pagamenti in contestazione, per quanto rilevanti al decidere. Il bonifico 8.8.2019 per € 8.000,00 è contestato dall’… perché egli assume essere il saldo dell’accordo relativo alla cessione dei diritti di immagine. L’eccezione è infondata: nella causale del bonifico risulta chiaramente espresso che esso è a saldo delle prime due mensilità; avendo diritto il debitore di imputare il pagamento ai propri debiti, e avendolo fatto, la tardiva diversa imputazione (a cessione dei diritti di immagine) ora operata dall’… è chiaramente irrilevante, sicché detto pagamento deve ritenersi avvenuto per le casuali invocate della società, e come tale va scomputato in diminuzione della somma ancora dovuta all’….Il bonifico per € 4.595,15 del 20.11.2019, è contestato dall’… per ricomprendere, a suo dire per € 595,15 a titolo di rimborso dell’abbonamento ferroviario. Nel bonifico c’è indicazione della imputazione a spese di abbonamento, sicché lo scrivente Tribunale deve interpretare a quali voci detto pagamento deve intendersi imputato. Posto che in altre occasioni la società ha rimesso bonifico per somme di importo similare (621,00) a titolo di rimborso delle spese di abbonamento ferroviario e posto che tale rimborso deve intendersi ulteriore rispetto al compenso corrisposto e convenuto, ed è indicato per spese di abbonamento ferroviario, è logico desumere che quel pagamento debba ritenersi per € 4.000 a titolo di acconto sul compenso convenuto e per € 595,00 a titolo di rimborso spese dell’abbonamento ferroviario da non computarsi sul corrispettivo dovuto. Pertanto quel bonifico va inteso per € 4.000 in acconto delle somme dovute al sig. Ardito per il compenso convenuto, e ciò a correzione della decisione sul punto del giudice di I grado. Del pari deve farsi identico ragionamento per il bonifico per € 4.621,00 del 13.12.2019; infatti in altre occasioni, in data 5.9.19, 15.10.19 e 24.10.19, la società ha rimesso separati bonifici ciascuno per € 621,00 a titolo di rimborso delle spese di abbonamento ferroviario, sicchè deve dedursi che tale rimborso debba intendersi ulteriore rispetto al compenso corrisposto e convenuto; anche in questo caso è logico desumere che quel pagamento debba ritenersi per € 4.000 a titolo di acconto sul compenso convenuto e per € 621,00 a titolo di rimborso spese dell’abbonamento ferroviario da non computarsi sul corrispettivo dovuto. Pertanto quel bonifico va inteso per € 4.000,00 in acconto delle somme dovute al sig. .. per il compenso convenuto, e ciò a correzione della decisione sul punto del giudice di I grado, con esclusione della somma di € 621,00 che deve intendersi esclusa dal compenso e dalle voci qui reclamate. Nessuna rilevanza invece hanno ai fini del decidere e per le ragioni suesposte i pagamenti portati dai bonifici del 5.9.19, 15.10.19 e 24.10.19, ciascuno per € 621,00 relativi alle spese di rimborso abbonamento ferroviario, erroneamente computati da giudice di I grado in decurtazione delle voci dovute a compenso lordo In conclusione sul punto, il sig. …assume e conferma la ricezione della somma di € 16.000,00, contestando le imputazioni del bonifico di € 8.000,00 dell’8.2019, ritenuto dovuto ad altre voci, e contestando che all’interno delle altre somme indicate dal Tribunale debbano essere ricomprese tutte quelle somme oggetto di rimborsi relativi agli spostamenti, ulteriormente dovuti rispetto al compenso convenuto e qui non richieste. Alla luce delle considerazioni che precedono, alla somma di € 16.000,00 pacificamente ammessa dal sig. Ardito va aggiunta la somma di € 8.000,00 corrisposta il giorno 8.8.2019, e specificatamente imputata a due mensilità e non a corrispettivo per la cessione dei diritti di immagine; di contro tutte le altre somme ulteriori rispetto all’importo complessivo di € 16.000,00 + 8.000,00 = 24.000,00 non possono esser ricondotte al compenso qui richiesto, trattandosi invece di rimborsi spese di abbonamento ferroviario, non richieste perché adempiute e comunque, si ripete, estranee al corrispettivo forfettario convenuto. Da ciò consegue che al sig. …, alla luce delle complesse considerazioni che precedono spetta la somma complessiva di € 35.283,33, da cui detrarre le somme versate per le medesime causali per € 24.000,00, con saldo a suo credito di € 11.283,33; l’importo indicato pertanto dal Giudice di I grado deve intendersi corretto nella maggior somma di € 11.283,33, in luogo di quella erroneamente indicata, per i motivi che precedono, stabilita in € 8.204,18.

Massima:la richiesta di riduzione ad equità del compenso a causa della pandemia Covid-19 e della sospensione delle attività agonistiche. La questione è dibattuta e in assenza di un accordo tra le parti, resta complesso sostituirsi alla loro volontà e ridurre un compenso convenuto,, atteso e certamente non impedito dal comportamento del tesserato, ancor più se quella prestazione astrattamente convenuta, resta inibita dalla volontà del debitore/società che ha provveduto a esonerare il tesserato unilateralmente recedendo dal rapporto, In questa ipotesi infatti la riduzione ad equità del compenso marzo/giugno finirebbe con essere di solo aiuto alla società, che si è resa comunque protagonista di un recesso contrattuale unilaterale, e allo stato non imputabile alla controparte. Le riflessioni che precedono trovano conforto nella relazione tematica n. 56 del 8 Luglio 2020 pubblicata dall’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione in tema di novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti- Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale. In tale analisi viene evidenziato che l’intervento del Giudice: “ … è suppletivo e residuale, in quanto il magistrato non può correggere la volontà delle parti quand’anche le scelte di queste gli appaiano incongrue, limitandosi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a colmare le lacune riscontrate, inserendo regole ulteriori e coerenti con il programma concordato dalle parti. Un intervento sostitutivo del giudice sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l'equilibrio negoziale. In questo caso, il magistrato, più che intervenire dall'esterno, opererebbe all'interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli strumenti di interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 c.c.), precipuamente quello disciplinato dall'art. 1366 c.c. sulla buona fede nell'interpretazione del contratto. Al di fuori di questo angusto contorno, la determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta solo al legislatore, che fissa l'eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti, né dal giudice. Quest’ultimo si trova a svolgere una funzione di valutazione di conformità, senza alcuna prerogativa di intervento ulteriore. Per l’effetto lo scrivente Tribunale ritiene che in siffatta ipotesi non possa farsi ricorso ad una riduzione equitativa del compenso a favore del sig. …

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