Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 23/2019 del 28 marzo 2019
Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 052/CFA del 22 novembre 2018, con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche - di cui al C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 febbraio 2018, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora.
Parti: U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
Massima: Confermata la decisione della CFA con cui è stato integralmente rigettato il ricorso proposto dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche, la quale, nel decidere i ricorsi promossi dalla società Atalanta Bergamasca contro la società U.S. Albinoleffe, aveva dichiarato la stessa società Albinoleffe tenuta a corrispondere, nei confronti della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a., l'importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA e interessi di mora. … l’unico motivo che può essere esaminato in questa sede ha ad oggetto la pretesa nullità, perché ad oggetto indefinito, indeterminato e indeterminabile, delle clausole del Contratto concessorio rinegoziato (art. 16, comma 5, punto iii) e del Patto speciale (art. 7, comma 4, sub IV) laddove addossano ad Albinoleffe la metà anche delle spese per gli Interventi Diversi effettivamente sostenute da Atalanta [«sul versante passivo suddivisione in percentuali identiche fra i titolari della concessione dello Stadio (…) sia degli oneri per gli Interventi Diversi, sia delle spese di questo contratto, sia di ogni altro onere incombente ai soggetti tenuti a versare il canone per l’uso dello Stadio»]. Premesso che il contestuale motivo, col quale Albinoleffe ha opposto anche l’annullabilità del punto contrattuale per vizio della volontà, involge accertamenti di fatto preclusi in questa sede, quanto alla nullità, la clausola in parola appare coerentemente collocata dal giudice di merito nel contesto negoziale in esame. In particolare, il Giudice d’appello ha convincentemente individuato (riconoscendo coerente indice ermeneutico nella previsione contrattuale della rendicontazione delle spese, evidentemente funzionale alla verifica degli investimenti effettivamente effettuati) la causa contrattuale dell’obbligo in questione nel fatto che proprio il costo complessivo ed effettivo delle opere eseguite sullo stadio è rilevante nei rapporti tra le due società utilizzatrici della struttura. E’ questo, infatti, il fattore esclusivo da prendere in considerazione per determinare l’incremento di valore dello stadio che lo stesso contratto imponeva al Comune di Bergamo di rimborsare ad entrambe le società utilizzatrici e che, al contempo, rende definito l’oggetto negoziale, circoscrivendolo alle sole opere funzionalmente incrementali di quel valore, in termini peraltro assoluti e non rapportati ad uno specifico campionato…Il caso di specie: La pronuncia è intervenuta in una complessa vicenda negoziale originata da un accordo preso con il Comune di Bergamo e la Bergamo infrastrutture S.p.a. per la gestione dello stadio comunale, rientrante nel patrimonio comunale indisponibile, inizialmente (accordo del 7 febbraio 2012, da qui “Contratto originario”) concessa fino al 30 giugno 2015 all’Atalanta e all’Albinoleffe e, poi (accordo del 30 giugno 2015: “Contratto di servizio per concessione, utilizzo e gestione dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia nel periodo 1 luglio 2015 - 30 giugno 2019 e pattuizioni collegate”, da qui “Contratto concessorio rinegoziato” e “Patto speciale”), alla sola Atalanta, con apertura alla successiva adesione di Albinoleffe, frattanto retrocessa nella stagione 2014-2015, nel caso in cui fosse stata ripescata in Lega Pro per la successiva stagione agonistica. Verificatosi tale evento ed avendo Albinoleffe perfezionato il procedimento di adesione, Atalanta ne chiedeva al Giudice federale di prima istanza la condanna al pagamento del 50% di quanto preventivato in contratto a titolo di c.d. Interventi Diversi (da quelli di Rilievo Pubblico) per complessivi € 2.381.000,00.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 19/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 002/CFA DEL 10 Luglio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 22.080,00 IN FAVORE DALLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL, PER IL MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO IN DATA 15.6.2017
Massima: Confermata la decisione del TFN-SVE che ha condannato la società al pagamento dell’importo di euro 22.080,00 oltre interessi moratori nella misura di legge per il mancato rispetto dell’accordo contrattuale in ordine alla fornitura di servizi per lo stadio comunale “Bruno Nespoli” di Olbia, stipulato tra le parti in data 15/06/2017…La convenzione stipulata tra il Comune di Olbia e l’Olbia Calcio non contempla alcun divieto in capo alla Olbia Calcio di sub concedere a terzi l’utilizzo dello stadio; si tratta di un regolare contratto di servizi, finalizzato a disciplinare esclusivamente le modalità di esecuzione dei servizi stessi che sono stati prestati ad Arzachena. Dagli atti è emerso, poi, che la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (OT) ha in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con conseguente parziale esecuzione dell’accordo; delle dieci rate previste nel contratto, infatti, sette sono state regolarmente corrisposte dall’Arzachena.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: Impugnazione istanza: MANCATO RISPETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.
RICORSO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL –
Massima: Il Tribunale accoglie il ricorso presentato dalla società Olbia Calcio 1905 Srl e, per l’effetto, condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 22.080,00 (ventiduemilaottanta/00) comprensiva di IVA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo per l’esistenza di un contratto stipulato inter partes avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione dello Stadio Comunale “Bruno Nespoli” (tra cui, a titolo esemplificativo, la manutenzione e la pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi) da prestarsi a cura della Olbia Calcio 1905 Srl in favore della Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 52CFA DEL 22/11/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 122/CFA DEL 18 MAGGIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/TFN SVE del 14.2.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ UC ALBINOLEFFE SRL AVVERSO L’OBBLIGO A CORRISPONDERE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002, NONCHÉ DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO LIQUIDATE IN € 2.500,00 OLTRE ACCESSORI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.555,00, OLTRE IVA ED INTERESSI DI MORA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2002 CORRISPOSTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL IN FAVORE DELLA RECLAMANTE
Massima: Confermata decisione del TFN-SVE che in accoglimento parziale del reclamo ha dichiarato, anche sulla base della CTU, la Società U.C. Albinoleffe S.r.l. è tenuta a corrispondere ad essa reclamante l’importo complessivo di € 479.555,00 oltre IVA ed interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/ 2002 dalle domande al saldo per una serie di interventi di ammodernamento del locale stadio, in conformità a quanto previsto nel Patto Speciale Contratto Concessorio Rinegoziato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 148 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL - RECLAMO N°. 206 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A E SS, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.
Massima: La società è tenuta al pagamento delle somme, come accertate dal CTU, nei confronti della società consorella, concessionaria dello stadio comunale per i lavori in esso eseguiti e giusto il contratto stipulato con il Comune proprietario dello stadio.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 33 EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA CONTRO LA SOCIETÀ UC ALBINOLEFFE SRL.
Massima: La società, che in virtù degli accordi intercorsi con il Comune per lo gestione dello stadio comunale ha effettuato i lavori di adeguamento come risultanti da contratto, ha diritto al pagamento del 50 % del totale preventivato da parte dell’altra società calcistica che con essa utilizza l’impianto.