Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n.009/Cf del 30 ottobre 2006 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta del Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 32, comma 8, Statuto F.I.G.C., e art. 22, comma 1, lett. a), Codice di Giustizia Sportiva, per l’interpretazione del C.U. n. 180/a del 1.3.2006 con riferimento ai premi individuali e collettivi

Massima: Ai sensi dell’art. 93 N.O.I.F., nei contratti tra società e tesserati possono essere inserite clausole che prevedano la corresponsione di premi collettivi per ciascuna competizione agonistica e riferiti a qualificazioni o classificazioni finali, nonché premi individuali ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi tempestivamente depositati.

Massima: La società che, malgrado il risultato conseguito sul campo non ha potuto prendere parte alla Coppa Uefa a seguito di sanzione inflitta per effetto del compimento di illecito sportivo ed ha stipulato con i propri calciatori in vista della stagione sportiva 2005/2006 sia accordi individuali (che prevedono la corresponsione di un premio individuale lordo di misura variabile per ciascun atleta “in caso di raggiungimento della posizione in classifica finale di campionato tale da consentire alla società di disputare nella stagione successiva le gare di Coppa U.E.F.A. ad eccezione dell’Intertoto”) e sia un accordo relativo a premi collettivi (per una misura globale variabile per il caso di conseguimento di piazzamento in classifica che consentisse alla società di partecipare nella stagione 2006/2007 rispettivamente alla Champion’s League o alla Coppa U.E.F.A. (ad esclusione dell’Intertoto) è tenuta alla corresponsione di tali premi non essendovi nelle clausole pattuite alcun cenno alla necessità che, ai fini della corresponsione dei premi, la partecipazione alle competizioni europee dovesse avvenire in concreto né è presa in esame l’ipotesi che la classifica finale del Campionato di Serie A 2005/2006 nei termini conseguenti ai risultati sportivi potesse essere modificata per effetto di circostanze o eventi estranei ai risultati sportivi stessi. La conseguenza dell’avveramento della condizione è, da un canto, che gli emolumenti in parola, in quanto costituenti debiti della società nei confronti dei propri tesserati, soggiacciono alle prescrizioni fissate dal C.U. n.180/A e, d’altro canto, che i crediti maturati a favore dei calciatori sono precisi e determinati nell’ammontare e non necessitano di ulteriori forme di accertamento ai fini della loro acquisizione, una volta realizzato il risultato sportivo. Conclusivamente:1°) i premi collettivi per obiettivi specifici riferiti a qualificazioni o classificazioni finali, nonché i premi individuali di cui all’art. 93 N.O.I.F., rientrano nella previsione del C. U. n.180/A del 31 marzo 2006, ed in particolare di quella dell’allegato A lett. C) in fondo, con la conseguenza che le Leghe devono certificare alla CO.VI.SO.C. entro il 16 gennaio 2007 l’avvenuto pagamento entro il termine del 31 ottobre 2006 da parte delle società degli emolumenti pattuiti per il conseguimento della qualificazione o classificazione;2°) la condizione apposta negli accordi individuali e collettivi stipulati con i propri tesserati dalla società per la stagione sportiva 2005/2006 deve ritenersi avverata una volta conseguita, al termine di essa, una posizione in classifica tale da consentire alla società stessa la futura partecipazione alle competizioni europee indicate in tali accordi;3°) i crediti nascenti a favore dei calciatori per effetto dell’avveramento della condizione di cui al punto 2°) hanno carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, una volta verificatosi l’evento sportivo dedotto in condizione negli accordi collettivi ed individuali di cui sopra.

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