Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 16 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 018/TFN-SVE del 4 agosto 2021

Impugnazione – istanza: Brescia Calcio S.p.A./S.S. Turris Calcio s.r.l.

Massima: … occorre dare conto dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Turris Calcio, in ordine alla mancata sottoscrizione con firma digitale sia del reclamo che dell’autentica del difensore alla procura alle liti conferita dal reclamante, in asserita violazione degli artt. 5, 6 e 9 delle regole tecniche operative del processo sportivo telematico della FIGC approvate con CU n. 16/A del 1° febbraio 2021.Il Collegio, tuttavia, ritiene superfluo approfondire lo scrutinio di tale questione, considerando l’infondatezza del reclamo e valorizzando, in ogni caso, le persistenti incertezze concernenti l’esatto coordinamento tra le regole tecniche e il codice della giustizia sportiva, suscettibili di determinare l’errore scusabile della parte interessata. Al riguardo preme osservare che, secondo una possibile ricostruzione ermeneutica, l’eccezione risulterebbe meritevole di favorevole considerazione, in quanto nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione quanto previsto dall’art. 49, comma 7 CGS sulla sanatoria delle irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami, atteso che la carenza originaria della firma digitale inciderebbe sull’esistenza giuridica dell’atto stesso. In ogni caso, ritiene il Collegio che, nella presente vicenda, possa trovare applicazione in via eccezionale l’istituto dell’errore scusabile. Quest’ultimo, infatti, è suscettibile di trovare applicazione sia quando siano ravvisabili situazioni di obiettiva incertezza normativa, connesse a difficoltà interpretative o ad oscillazioni giurisprudenziali, sia di fronte a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dall’Amministrazione, da cui possano derivare difficoltà nella domanda di giustizia ed un’effettiva diminuzione della tutela giustiziale. Nel caso di specie, l’entrata in vigore in forma completa delle regole tecniche -operative del PST è avvenuta in data 1° luglio 2021, mentre il reclamo è datato 4 agosto 2021. Un lasso di tempo così esiguo dall’entrata in vigore delle nuove regole, connesso con qualche difficoltà interpretativa, giustifica l’applicazione dell’errore scusabile e quindi della rimessione in termini del reclamante. Infatti, il deposito eseguito sul portale del PST in data 7 settembre 2021 (il giorno prima dell’udienza) del reclamo e della procura sottoscritti digitalmente, indipendentemente dalla dubbia applicabilità dell’art. 49, comma, comma 7, CGS, è comunque idoneo a costituire il presupposto per la rimessione in termini in forza dell’errore scusabile in cui è incorso il reclamante.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 092 CFA del 20 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, pubblicata con C.U. n. 71, del 24 Giugno 2020

Impugnazione Istanza: Spezia Calcio S.r.l./Cimiano Calcio S.S.D.AR.L./Sig. T.A.

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CFA proposto direttamente dalla società calcistica senza il ministero di un difensore… A differenza del giudizio di I° grado che si svolge dinanzi al TFN, nelle sue articolazioni, nazionale e territoriale, laddove ai sensi dell’art. 80, comma 2, CGS le parti possono stare in giudizio personalmente, nella fase di appello l’art. 100, comma 2 dispone che le parti “non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”. Il che comporta, necessariamente, l’obbligo della “difesa tecnica” nei giudizi che si svolgono dinanzi alla CFA fin dalla proposizione e sottoscrizione del reclamo. Va osservato, al riguardo, che la stessa rubrica dell’art. 100 CGS recita: “Avvio del procedimento innanzi alla Corte federale di appello”. Una lettura sistematica della rubrica porta a concludere che il procedimento dinanzi alla CFA, possa essere attivato, nella forma del reclamo, necessariamente ed esclusivamente con il ministero di un difensore. La procura alle liti infatti costituisce il presupposto della valida istaurazione del rapporto “processuale” e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 cpc, il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data successiva alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e purché l’atto risulti già sottoscritto dal difensore. Nel caso di specie il rapporto processuale si è costituito in data 2 Luglio 2020 con il deposito del reclamo, mentre la procura ad litem è stata rilasciata dallo Spezia Calcio Srl in data 14/7/2020 (il giorno prima dell’udienza) agli Avvocati ….Il vizio, ab origine di assenza di jus postulandi, e quindi di inesistenza assoluta del mandato difensivo al momento della proposizione, sottoscrizione e deposito del reclamo, ne determina la sua inammissibilità. Né tantomeno può attribuirsi alcuna efficacia sanante del reclamo, ex tunc, alla procura rilasciata in data successiva, come verificatosi nel caso di specie. Non è invocabile, infatti, l’art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”. Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale.

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