Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n.13 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Matera avverso decisioni merito gara Potenza/Matera del 26.1.2003

Massima: Una società non può argomentare sulla validità o meno del tesseramento del calciatore tesserato per la squadra avversaria chiedendo la vittoria a tavolino per posizione irregolare dello stesso, in quanto non è legittimata ad interloquire sulla validità del tesseramento di un calciatore mai con essa tesserato, trasferito o svincolato. L’art. 43 comma 4 C.G.S. stabilisce che il procedimento su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, trasferimenti, agli svincoli dei calciatori è instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento, svincolo; c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati, del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi. Solo questi quindi sono i soggetti che, ai sensi dell’art. 44 comma 6 C.G.S., possono ricorrere alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 C.G.S., in quanto applicabili, avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 5 maggio 2003 n. 7 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D - Riunione del 6.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Bitonto avverso decisioni sulla posizione di tesseramento del calciatore M.S..

Massima: La Società che non è parte della vertenza che ha dato origine alla decisione della Commissione Tesseramenti, non ha interesse diretto né legittimazione ad appellare, stante almeno la vigente configurazione ordinamentale e giuridico-processuale (si veda lo stesso art. 29 C.G.S., richiamato, nei limiti dell’applicabilità, dalla pertinente norma di procedura di cui all’art. 44, comma 6, C.G.S.). Del resto non può essere sottaciuto, al riguardo, come tale affermazione di principio trovi rispondenza anche nella natura giuridica del “tesseramento” in quanto tale, che secondo la migliore dottrina è atto (regolamentato dalle norme federali) costitutivo di uno status concesso (mediante formale ammissione all’ordinamento sportivo) da una Federazione ad un singolo e che quindi coinvolge essenzialmente due parti, Ente ed atleta, o rectius è al più atto trilaterale, nel senso che si compie sì tra Federazione ed atleta ma per il tramite di una associazione sportiva (è reso cioè possibile dalla stipula di un contratto tra l’atleta e la società, che poi provvede a tesserarlo presso la Federazione).

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