Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0084/CFA del 10 Maggio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche n. 0077/TFN-SVE dell’11.02.2022

Impugnazione – istanza: U.C. Sampdoria-ACF Fiorentina

Massima:…. questa Corte Federale di Appello prende atto della rinuncia al reclamo da parte dell’U.C. Sampdoria S.p.A – che è stata accettata dalla ACF Fiorentina S.p.A – rinuncia che è ammissibile nel caso di specie riguardando una controversia di natura economica e, quindi, un diritto disponibile. Ciò che si ricava, a contrario, dall’art. 49, comma 6, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “ La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.”.A tale rinuncia consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 del codice di procedura civile.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 6/TFN del 4.11.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DETERMINAZIONE DI € 36.000,00 QUALE SOMMA DA CORRISPONDERE ALL’A.C. CUNEO 1905 SRL COME PREMIO ALLA  – EX ART. 99BIS N.O.I.F. - RELATIVO AL CALC. G.L..

Massima: Viene dischiarato estinto il ricorso per rinuncia.

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