Decisione C.F.A.: C. U. n. 108/CFA del 21 febbraio 2017 (motivazioni) www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 3/TFN-SVE del 18.07.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. ACD RONDINELLE AVVERSO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO “AL PREMIO DI PREPARAZIONE” NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ LUPARENSE CALCIO PER IL CALC. MARCONATO ANDREA

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla Corte in quanto l'inammissibilità dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche si basa sul dato formale che la società non aveva fornito la prova della spedizione del reclamo alla controparte, sebbene fosse stata a ciò espressamente sollecitata dalla segreteria del Tribunale. A tal proposito, la società ha prodotto al Tribunale fotocopia del ricorso inoltrato il 3.2.2016 alla Commissione Premi e spedito anche alla controparte, che l'aveva ricevuto in data 4.2.2016, ma non ha mai prodotto e depositato alcun documento attestante la spedizione e la ricezione da parte della controparte del reclamo inoltrato al Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013

Impugnazione – istanza:  1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. N.G.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla Corte avverso la delibera della CVE per insussistenza delle fattispecie di cui all’art. 39 n. 1 lettere a) b) c) d) e) del C.G.S.. La reclamante si limita ad affermare di non aver potuto prendere parte al processo di primo grado, perché la segretaria non avrebbe ritirato la raccomandata contente l’atto introduttivo del giudizio innanzi alla C.A.E.. Detta motivazione, non integra certamente il caso di forza maggiore o il fatto altrui, sia perché, l’affaticamento non è uno stato patologico, sia perché, comunque, anche il possibile impedimento della segretaria non avrebbe mai potuto giustificare un legittimo impedimento dell’odierna reclamante alla sua partecipazione al processo di primo grado, essendo suo onere organizzarsi nel migliore dei modi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D del 3.10.2013

Impugnazione – istanza:  2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA POLISPORTIVA MACCARESE GIADA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO CONTRO IL SIG. C.P.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla Corte avverso la delibera della CVE per insussistenza delle fattispecie di cui all’art. 39 n. 1 lettere a) b) c) d) e) del C.G.S.. La reclamante si limita ad affermare di non aver potuto prendere parte al processo di primo grado, perché la segretaria non avrebbe ritirato la raccomandata contente l’atto introduttivo del giudizio innanzi alla C.A.E.. Detta motivazione, non integra certamente il caso di forza maggiore o il fatto altrui, sia perché, l’affaticamento non è uno stato patologico, sia perché, comunque, anche il possibile impedimento della segretaria non avrebbe mai potuto giustificare un legittimo impedimento dell’odierna reclamante alla sua partecipazione al processo di primo grado, essendo suo onere organizzarsi nel migliore dei modi.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 n.6, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 26/CGF del 16.9.2009

Impugnazione – istanza:  6) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S della Ternana Calcio S.p.A. avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S. Cecina il pagamento del “premio di addestramento e formazione tecnica” ex art. 99 NOIF riferito al calciatore L.S.O.

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS avverso la decisione della CGF per insussistenza del fatto nuovo. La impugnazione revocatoria postula nella fase rescindente l’accertamento in via pregiudiziale della sussistenza di uno dei motivi per i quali ai sensi dell’art. 39 C.G.S. la revocazione è ammessa e se fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata esista un nesso di causalità. Nel caso in esame, il fatto nuovo dedotto dalla ricorrente come motivo revocatorio, non è lo status di tesserato o svincolato del calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista, che è soltanto un elemento costitutivo della fattispecie normativa, bensì la norma sopravvenuta, dopo che la decisione è divenuta inappellabile. Tale norma attribuendo una diversa valenza giuridica allo stato del calciatore nel momento in cui è divenuto professionista, ha disciplinato in maniera innovativa il diritto della società dilettantistica al premio di addestramento e formazione tecnica. La sopravvenienza, quindi è la norma che ha modificato il regime giuridico del premio e non il fatto giuridico del requisito del tesseramento che come si è detto è un elemento costitutivo della fattispecie normativa in virtù della modifica apportata dal legislatore federale. Le conclusioni non potrebbero essere diverse, anche se si trattasse di una norma interpretativa, come sostiene erroneamente la società ricorrente, in quanto l’efficacia retroattiva delle norme interpretative, trova il suo confine negli effetti che la stessa norma ha irrevocabilmente generato in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato. Il caso di specie: La Corte di Giustizia Federale respinse il reclamo della società professionistica avverso la pronuncia della Commissione Vertenze Economiche che aveva riconosciuto il diritto dell’altra società ad ottenere, ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F., il pagamento del premio e formazione tecnica del calciatore a seguito della stipula da parte dello stesso del primo contratto da professionista con la società stessa per la Stagione Sportiva 2007/2008. La Corte di Giustizia Federale disattese le argomentazioni della ricorrente secondo cui l’art. 99, comma 1 N.O.I.F. non riconosce il diritto al premio in favore di una società per il solo fatto che il calciatore non professionista vi abbia svolto l’ultima attività dilettantistica, ma prevede espressamente che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica per la quale era tesserato il calciatore, in costanza del vincolo del tesseramento, anche al momento della stipula del primo contratto da professionista. Ad avviso della Corte di Giustizia Federale l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì la attualità del tesseramento. Con l’atto di impugnazione revocatoria la società sostiene che a seguito della nuova formulazione dell’art. 99 N.O.I.F., introdotta con il Com. Uff. n. 118/A del 25.5.2010 che ha aggiunto il comma 1 bis secondo cui ”il premio non spetta qualora il calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista non sia più tesserato con la società dilettantistica”, si è in presenza di una sopravvenienza che rende esplicita l’intenzione del legislatore federale, al momento in cui emanò il testo originario dell’art. 99 N.O.I.F.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 n.5, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Commissione Premi di Preparazione n. 642 pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 01/D del 02.07.2010

Impugnazione – istanza:  5) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del G.S. Olevanese Calcio avverso l’obbligo di corrispondere alla A.S.D. Bellizzi calcio il “premio di preparazione” ex dell’art. 96 N.O.I.F, relativo al calciatore V.A..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS avverso la decisione della CVE per insussistenza dell’errore di fatto. Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria. Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità. Il ricorrente qualifica come errore di fatto un aspetto meramente processuale, che come tale (senza voler in questa sede affrontare la sua fondatezza), non può attenere al fatto, ma allo stretto diritto. Appare infatti stridente la contraddizione, laddove in ricorso si afferma testualmente la sussistenza di “un errore di fatto-procedurale”. Consegue quindi che, non risultando correttamente individuato uno dei motivi di cui all’art. 39 C.G.S., il ricorso è palesemente inammissibile.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 n.4, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 5/E del 25.2.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 4.6.2010

Impugnazione – istanza:  4) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del G.S. Olevanese Calcio avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avverso l’obbligo di corrispondere alla P.M.S. Bellizzi il “premio di preparazione” ex dell’art. 96 N.O.I.F, relativo ai calciatori S.G., P.M., M.C.A., M.A., M.D., M.A.,M.D., L.L., G.A., E.M., C.M.,S.M., C.D.S.G..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS avverso la decisione della CVE per insussistenza dell’errore di fatto. Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria. Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità. Il ricorrente qualifica come errore di fatto un aspetto meramente processuale, che come tale (senza voler in questa sede affrontare la sua fondatezza), non può attenere al fatto, ma allo stretto diritto. Appare infatti stridente la contraddizione, laddove in ricorso si afferma testualmente la sussistenza di “un errore di fatto-procedurale”. Consegue quindi che, non risultando correttamente individuato uno dei motivi di cui all’art. 39 C.G.S., il ricorso è palesemente inammissibile.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 n.3, e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 e su www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 364 del 29.1.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010

Impugnazione – istanza:  3) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del G.S. Olevanese Calcio avverso la reiezione del reclamo proposto avverso la quantificazione del “premio di preparazione” dovuto ai sensi dell’art. 96 N.O.I.F. alla P.M.S. Bellizzi, relativa al calciatore P.M..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 CGS avverso la decisione della CVE per insussistenza dell’errore di fatto. Il giudizio di revocazione costituisce impugnazione straordinaria caratterizzata dalla necessaria ed indefettibile sussistenza del motivo rescindente, a cui dovrà seguire la dimostrazione della fondatezza dell’istanza rescissoria. Il motivo rescindente deve essere tassativamente individuato tra quelli previsti nell’art. 39 C.G.S. a pena di inammissibilità. La mancata audizione delle parte che ha avanzato relativa istanza e che non ha partecipato all’udienza (omettendo peraltro di giustificare in maniera adeguata il proprio impedimento con certificazione medica), è circostanza che non integra l’errore di fatto di cui all’art.39, lettera d), del C.G.S., per cui il ricorso devesi ritenere inammissibile.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 Luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del  23 dicembre 2009 www.figc.it

Decisone impugnata: Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale Com. Uff. 202/CGF del 25.5.2009

Impugnazione - istanza: 2) Reclamo per revisione ex art. 39 C.G.S. dell’U.C. Sampdoria S.p.A. avverso la reiezione del reclamo proposto avverso l’obbligo di corrispondere alla Pol. Ciampino il “premio alla carriera” ex art. 99 bis NOIF, relativo al calciatore S..

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revisione alla CGF ex art. 39 comma 2 CGS allorquando lo stesso è basato sul mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009  n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. della S.S.C. Giugliano s.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere al calciatore B.A. la somma di € 8.700,00 a seguito di accordo economico ex art. 94 ter NOIF, relativo alla stagione sportiva 2007/2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S, avverso la delibera della Commissione Accordi Economici sulla asserita nullità della documentazione prodotta. L’applicazione dell’invocato art. 39, per quanto qui può rilevare, è dipendente dalla sopravvenienza di fatti o documenti non conosciuti o la cui conoscenza non era stata resa possibile a causa di forza maggiore o per fatto altrui ovvero di documenti di cui è stata accertata la falsità. Nessuna di queste evenienze ricorre nel presente giudizio, essendo il motivo di ricorso fondato su di una circostanza – la pretesa nullità dell’accordo economico – già nota all’odierna ricorrente e che questa avrebbe potuto ritualmente far valere davanti alla Commissione competente e dovendo d’altro canto tenersi comunque ben distinta la fattispecie della produzione di documenti (eventualmente) nulli rispetto a quella di documenti falsi.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 Maggio 2009. n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 4 del 14.2.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere al sig. M. Z. la somma di € 10.500,00 più interessi legali € 154,00

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione e/o revisione ex art. 39 C.G.S. alla CGF per causa di forza maggiore avverso la decisione assunta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in relazione a controversia fra la ricorrente ed il suo allenatore quando si ritiene tale forza maggiore o per fatto altrui, sussistente nel fatto che la ricorrente non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere. Nel caso di specie la forza maggiore sarebbe costituita dall’impossibilità della società di procurarsi per tempo la prova dell’intervenuto pagamento in favore dell’allenatore e di esibirla nel corso del procedimento arbitrale, ma tale assunto è risultato privo di fondamento atteso che la domanda arbitrale è stata introdotta con raccomandata 9.7.2008 inviata al Collegio ed alla societàconvenuta, mentre il relativo lodo è stato adottato il 14.2.2009. Tali circostanze di tempo, come appare evidente, escludono che la mancata produzione dell’assegno 14.5.2008, nel corso della procedura arbitrale possa considerarsi causata da forza maggiore.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 21 maggio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 20 Luglio 2009  n. 1  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Accordi Economici – Com. Uff. n. 75 del 10.12.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. della S.S.C. Giugliano s.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere al calciatore P. G. la somma di € 4.300,00 a seguito di accordo economico, ex art. 94 ter NOIF, relativo alla stagione sportiva 2007/2008

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF ex art. 39 C.G.S, avverso la delibera della Commissione Accordi Economici sulla asserita nullità della documentazione prodotta. L’applicazione dell’invocato art. 39, per quanto qui può rilevare, è dipendente dalla sopravvenienza di fatti o documenti non conosciuti o la cui conoscenza non era stata resa possibile a causa di forza maggiore o per fatto altrui ovvero di documenti di cui è stata accertata la falsità. Nessuna di queste evenienze ricorre nel presente giudizio, essendo il motivo di ricorso fondato su di una circostanza – la pretesa nullità dell’accordo economico – già nota all’odierna ricorrente e che questa avrebbe potuto ritualmente far valere davanti alla Commissione competente e dovendo d’altro canto tenersi comunque ben distinta la fattispecie della produzione di documenti (eventualmente) nulli rispetto a quella di documenti falsi.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 20/CGF del 10 Settembre 2008  n.3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 4 Giugno 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. proposto dalla curatela fallimentare dell’U.S. Tempio S.r.l. avverso l’obbligo di corrispondere al sig. C.N.la somma di € 13.000,00 oltre interessi di mora

Massima: E’ inammissibile il ricorso per revocazione alla CGF avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti allorquando si lamenta di non aver potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere per causa di forza maggiore o per fatto altrui. In primo luogo deve osservarsi che l’art. 39 lett. C) CGS individua due distinte ipotesi, consistenti nella forza maggiore ovvero nel fatto altrui le quali, operando disgiuntamente, impongono che il ricorrente individui con precisione quale delle due egli intenda invocare a sostegno del ricorso. Nel caso in specie, la società le invoca congiuntamente senza specificare a quale delle due intenda riferirsi. Di là da questo profilo che potrebbe ritenersi perfino assorbente, incidendo sull’ammissibilità stessa del ricorso, va rilevato che la possibilità di richiedere la semplice copia degli assegni non era affatto preclusa alla società. L’esistenza di una istruttoria prefallimentare non impediva infatti al legale rappresentante di chiedere ed ottenere copia degli assegni essendo egli nei pieni poteri fino alla dichiarazione di fallimento. Va rilevato, al riguardo, che la società ha lasciato trascorrere inutilmente un lungo periodo di tempo che va dalla iniziale domanda datata 9.1.2008 alle deduzioni presentate dalla società il 7.5.2008, periodo di tempo durante il quale ben poteva essere acquisita la documentazione in questione. Non ricorrono

pertanto, sotto alcun profilo, gli estremi per la revocazione.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 156/CGF Riunione del 9 aprile 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 186/CGF Riunione del 23 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S. della F.C. Bassano Romano avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del ricorso relativo al premio di preparazione riferito al calciatore M.F..

Massima: Ai sensi del comma 4, dell’art. 39 C.G.S., la CGF dichiara inammissibile il ricorso per revisione per insussistenza dei presupposti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 39 C.G.S., , a mente delle quali le decisioni degli Organi della giustizia sportiva possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti, rispettivamente: “d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.” (Nel caso di specie, per un verso, il fatto decisivo costituito dall’avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore e del successivo trasferimento è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall’organo giudicante. In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo.

 

Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 156/CGF Riunione del 9 aprile 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 186/CGF Riunione del 23 maggio 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D del 18.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 39, comma 1, C.G.S. della F.C. Bassano Romano avverso la reiezione del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del ricorso relativo al premio di preparazione riferito al calciatore T.L..

Massima: Ai sensi del comma 4, dell’art. 39 C.G.S., la CGF dichiara inammissibile il ricorso per revisione per insussistenza dei presupposti previsti dalle lettere d) ed e) dell’art. 39 C.G.S., , a mente delle quali le decisioni degli Organi della giustizia sportiva possono essere impugnate dinanzi a questa Corte, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti, rispettivamente: “d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuto inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.” (Nel caso di specie, per un verso, il fatto decisivo costituito dall’avvenuto tesseramento con vincolo indeterminato del calciatore e del successivo trasferimento è stato preso in considerazione e valutato dalla Commissione Vertenze Economiche e, per altro verso, nessun errore di fatto è stato commesso dall’organo giudicante. In realtà, il ricorso in esame attribuisce piuttosto alla Commissione Vertenze Economiche di essere incorsa in un errore di diritto consistente nella errata valutazione giuridica di un fatto noto che si assume decisivo.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/CGF Riunione del 17 luglio 2007 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 81/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 6 del 17.03.2007

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 35 C.G.S. dell’A.C.D. Leivi 1980 avverso decisioni Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti relative alla vertenza economica allenatore F.M./ACD Leivi 1980

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla C.G.F. per revocazione del lodo arbitrale. Il lodo arbitrale non può essere considerato provvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso per revocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale è infatti riconducibile nell’alveo della regolamentazione di contrapposti interessi, di natura meramente contrattuale, che non potrà mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pure espresso da una Giustizia domestica. Dispone infatti l’art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per i motivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate degli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L’art. 23 comma 4 C.G.S., individuano specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: a) i Giudici sportivi; b) le Commissioni Disciplinari; c) la Commissione d’Appello Federale; d) l’Ufficio Indagini; e) la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali. Il chiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 21/Cf Riunione del 28 giugno 2007 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Ricorso della Società Ternana Calcio S.p.A. ex art. 22 comma 3 Codice Giustizia Sportiva

Massima: Il complesso sistema giustiziale, risultante dalle varie disposizioni federali, a partire da quella dell’art. 47 C.G.S., ha operato una consapevole scelta circa la sorte delle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali prevedendo un obbligo di conformazione a carico della Federazione, e con scelta insindacabile, perché sfugge a qualunque rilievo di irrazionalità, non contemplando rimedi o reazioni rispetto a tali decisioni. In altri termini non si è sul punto in presenza di una lacuna ordinamentale ma di una coerente e logica opzione a favore della riconosciuta capacità di immissione dei lodi arbitrali nell’ordinamento federale. Nel caso di specie il ricorso va interpretato come oggettivamente indirizzato al conseguimento della caducazione del lodo e, quindi, ad un esito contraddittorio rispetto alle previsioni generali dell’ordinamento, ed in particolare di quella racchiusa nel citato articolo 47, la conclusione non può che essere nel senso della sua eccentricità rispetto a spirito e lettera dell’art. 22, comma 3. C.G.S. e, pertanto, della sua inammissibilità.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 7 aprile 2006 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C.A. dell’1.4.2006

Impugnazione - istanza:  Ricorso per revocazione del Taranto Sport avverso decisioni Collegio Arbitrale inerente controversia P.F. /Taranto Sport

Massima: E’ inammissibile alla CAF il ricorso per revocazione del lodo arbitrale quando si deduce un vizio procedurale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso dell’ U.S. Avellino avverso le delibere del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti serie C, del 21.6.2003 e 25.7.2003, con le quali veniva condannata al pagamento degli emolumenti della stagione 2002/2003, e relativi accessori, all’allenatore F.M.

Massima: Contro la delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C gli unici rimedi che l’ordinamento consente di esperire sono, una possibile istanza di revocazione, sempre che ne ricorrano i presupposti, in analogia con il dettato dell’art. 831 del codice di rito; il ricorso, a norma del terzo comma dell’art. 27 dello Statuto Federale, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI. che ai sensi della legge n. 280 del 2003 svolge funzioni che si possono considerare di carattere nomofilattico all’interno dell’ordinamento sportivo.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Ostuni Sport avverso decisioni su vertenza economica con l’allenatore O.L..

Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF è inammissibile, quando sono stati dedotti in ordine alla delibera impugnata errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto i mezzi di impugnazione ordinaria, non consentiti avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che l’articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio dichiara espressamente “definitive ed immediatamente esecutive”. Né tanto meno può aversi revocazione per errore di fatto previsto alla lettera d) del citato articolo 9 atteso che per errore di fatto si intende, per costante orientamento giurisprudenziale, non già un errore di giudizio, ma un evidente ed oggettivo errore di percezione commesso dal giudicante in ordine all’esistenza od inesistenza di un fatto, che risulti determinante ai fini della decisione. (Il caso di specie: La società ha proposto ricorso per revocazione alla CAF, ai sensi dell’articolo 9 lettera d) del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, contro la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti che ha dichiarato l’obbligo della Società ricorrente di corrispondere all’allenatore una determinata somma per una serie di presunti errori procedurali quali, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata designazione del proprio arbitro da parte dell’allenatore, eccezione questa totalmente disattesa dal Collegio, atteso che alla nomina dell’arbitro l’allenatore aveva irritualmente provveduto soltanto a distanza di un mese circa, con atto separato;l’eccezione  che il Collegio Arbitrale aveva fissato l’udienza di discussione del ricorso senza darne comunicazione alla società; l’eccezione che la delibera del Collegio Arbitrale non solo è inficiata dei suddetti vizi procedurali, ma è altresì fondata sull’applicazione di un contratto nullo perché recante una firma disconosciuta dalla società ed in ogni caso proveniente, secondo la versione fornita dallo stesso allenatore, da persona che all’epoca dei fatti non era presidente della società e pertanto non aveva alcun potere di sottoscrivere il contratto con il tecnico).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 22 Dicembre 2003 n. 2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. - Com. Uff. n. 12 del 12.11.2003

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Arbus avverso decisioni su vertenza economica con l’allenatore G.M..

Massima: Avverso le decisioni del Collegio Arbitrale, che sono per regolamento definitive e quindi non impugnabili, è ammesso esclusivamente il rimedio straordinario della revocazione nelle ipotesi tassativamente elencate nell’art. 9 del Regolamento. Ed in particolare quando la reclamante sostiene che nel procedimento è stato commesso un errore di fatto, esso deve sussistere, per consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando il giudicante sia incorso in un evidente ed oggettivo errore di percezione in ordine all’esistenza od inesistenza di un fatto e tale errore di percezione sia risultato determinante ai fini della decisione. (Nel caso di specie, invece, si contesta al Collegio Arbitrale la violazione di norme federali, contenute nel “Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale” e nelle N.O.I.F., violazione che non ha alcuna attinenza con l’errore di fatto come sopra definito, riguardando piuttosto presunti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche sostanziali e processuali, nei cui confronti possono essere soltanto fatti valere quei mezzi ordinari di impugnazione che non sono invece esperibili, come si è detto, avverso le decisioni del Collegio Arbitrale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del Cagliari Calcio in ordine alla declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante avanti la C.A.F. avverso la risoluzione del contratto stipulato con il Cosenza Calcio per il calciatore R.S..

Massima: L’affiliazione della Società alla F.I.G.C., disposta dal Consiglio di Stato, è provvedimento efficace per il futuro e non retroattivo, che pertanto non potrebbe né avrebbe potuto spiegare alcun effetto sulla pronuncia della C.A.F., assunta in data precedente sulla base della situazione esistente in quel momento. Consegue che è inammissibile, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera d) C.G.S. il ricorso per revocazione avverso la decisione della CAF.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 9 agosto 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 8 del 18.5.2002

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della S.S. Nuova Avezzano avverso decisioni del Collegio Arbitrale presso Lega Nazionale Dilettanti seguito vertenza con l’allenatore F.J..

Massima: Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti è competente a decidere in merito al ricorso proposto dall’allenatore professionista, che reclama il pagamento da parte della società di una somma di danaro per gli emolumenti contrattuali maturati e non corrisposti, oltre l’indennità di fine contratto ed interessi.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. - Com. Uff. n. 5 Riunione del 22.2.1997

Impugnazione - istanza: - Ricorso per revocazione della società Gioventù Calcio Cerignola avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’allenatore di L.N.

Massima: La revocazione è sottoposta allo stesso principio di tassatività che vale per gli altri mezzi di impugnazione e, per quanto riguarda la decisione del Collegio Arbitrale, nessuna impugnazione e quindi neanche la revocazione è espressamente prevista dalle norme.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 22 novembre 1999 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Quesito del Presidente Federale in ordine all’art. 1 del regolamento per il funzionamento del collegio arbitrale, annesso all’accordo collettivo tra allenatori professionisti e società sportive.

Interpretazione: Il Collegio Arbitrale competente a dirimere la controversia fra tesserati allenatori e società retrocesse dal settore professionistico a quello dilettantistico, (nell'ipotesi di contratto pluriennale, le cui spettanze maturino in parte in epoca di militanza di uno dei soggetti, in ambito dilettantistico) è il Collegio Arbitrale presso la Lega Professionistica di competenza all'epoca della conclusione del contratto. (Nel caso in specie è stato richiesto l'intervento della Corte perché due diversi Collegi Arbitrali, quello presso 1a Lega Nazionale Professionisti Serie C e quello presso la Lega Nazionale Dilettanti, aditi da un allenatore professionista, in successione di tempo, per una controversia relativa al pagamento di emolumenti dipendenti da contratto, hanno declinato la propria competenza a deciderla l'uno a favore dell'altro. Il Collegio presso la Lega Nazionale Serie C, adito per primo, si era dichiarato incompetente perché la società, nel momento della proposizione della domanda da parte dell'allenatore, disputava un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, essendo retrocessa dalla Serie C2; quello omologo presso quest'ultima Lega, successivamente adito dall'allenatore, richiamando l'art. 1, comma 1, del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, annesso all'Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive professionistiche, ha declinato a sua volta la propria competenza, affermando invece quella del Collegio preventivamente adito).Interpretazione: La competenza a dirimere le controversie economiche insorte tra tesserati e società retrocesse dal Settore Professionistico a quello Dilettantistico è del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionistica di competenza all'epoca della conclusione del contratto.

Interpretazione: I Collegi Arbitrali, pur svolgendo funzione giurisdizionale, non sono Organi della Giustizia Sportiva, puntualmente elencati nell'art. 17 C.G.S., con quella integrazione contenuta nell'art. 42 comma 1 dello stesso codice. Quest'ultima norma, nel prevedere le giurisdizioni residuali in materia disciplinare, ne individua gli organi di giustizia con riferimento a quanto in proposito previsto dai Regolamenti dell'A.I.A. e del Settore Tecnico.

Interpretazione: I Collegi Arbitrali non possono definirsi neppure organi "tout court" della F.I.G.C., in assenza di un rapporto organico congiunto a quello di servizio.

Interpretazione: Poiché i Collegi Arbitrali non sono Organi della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., deve escludersi che la Corte Federale abbia competenza a dirimere il conflitto insorto tra i due Collegi Arbitrali in parola (art. 16, comma 1/d, C.G.S.).Interpretazione: E’ competenza della Corte Federale dare una interpretazione, con effetti precettivi, della norma oggetto della richiesta del Presidente Federale, che ha rilevato in proposito un contrasto tra i due Collegi Arbitrali

.Interpretazione: L'Ordinamento Federale riconosce piena efficacia alle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali e riconosce altresì la natura normativa degli Accordi Collettivi che li costituiscono e degli allegati Regolamenti. Questo implica che tutti i soggetti degli Accordi, i relativi atti e decisioni devono uniformarsi all'Ordinamento e comunque devono ritenersi assoggettati alle garanzie dallo stesso previste (art. 24 dello Statuto Federale e segg., artt. 8 e 13 dell'Accordo Collettivo richiamato), e così di tutti gli atti a contenuto normativo di questa Corte.

Interpretazione: L'art. 1 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, allegato al vigente Accordo Collettivo tra allenatori professionisti e società sportive, stabilisce che le controversie concernenti rapporti regolati dall'Accordo vanno decisi dal Collegio Arbitrale "anche nel caso di avvenuta retrocessione della società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti”. Si tratta di una particolare "perpetuatio iurisdictionis", norma che ha natura di specialità rispetto alla regola generale che individua la competenza di ciascuno dei tre Collegi in base alla serie di appartenenza della società, al momento della proposizione della domanda.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti -Com. Uff. n. 11 - Riunione del 7.12.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della S.S. Argentario avverso decisioni su vertenza economica con l’allenatore G.R..

Massima: Il ricorso per revocazione è inammissibile, perchè le controversie relative all'attuazione del rapporto contrattuale conseguente all'Accordo Collettivo tra Allenatori Professionisti e Società della L.N.D sono devolute in via esclusiva alla cognizione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. che decide in unico grado. Trattandosi di ufficio non compreso tra gli Organi della Giustizia Sportiva (art. 17 C.G.S.), le relative pronunce non sono impugnabili ed hanno, a tutti gli effetti, carattere definitivo. Ciò, ovviamente vale anche per la revocazione, secondo la consolidata giurisprudenza, che ha anche rimarcato come il ricorso per l'art. 28 C.G.S. è consentito solo nei confronti di decisioni divenute inappellabili, intendendosi per “divenute" quelle che abbiano esaurito, per consumazione o per rinuncia, le varie istanze del procedimento disciplinare e non anche quelle che nascono inappellabili per esplicita disposizione normativa.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com.. Uff. n. 7/C - Riunione del 3.10.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.C. Perugia avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Catania Calcio in ordine all’indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., relativa al calciatore D.W.

Massima: La pronuncia interpretativa delle NOIF da parte della Corte Federale non rappresenta"elemento nuovo in fatto e in diritto" tale da giustificare il ricorso per revocazione alla CAF avverso una decisione già passata in giudicato. (Nel caso di specie la CAF ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione - avverso la decisione della CAF stessa che si è pronunciata come organo di secondo grado avverso la delibera della Commissione Vertenze Economiche in merito all'indennità di preparazione e promozione riconosciuta all’altra società - basato sulla circostanza che il quadro normativo successivamente alla pronuncia della CAF è stato innovato dalla pronuncia interpretativa della Corte Federale a seguito della c.d. "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C - Riunione del 20.6.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dell’A.S. Livorno Calcio avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Catania Calcio in ordine all’indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., del calciatore D.B.R.

Massima: Quando il Legislatore federale parla di "fatto decisivo" che l'Organo disciplinare autore della decisione divenuta inappellabile non ha esaminato per non averlo potuto conoscere, intende ovviamente riferirsi ad un elemento o ad una circostanza di particolare significato probatorio che attenga al merito del giudizio e che abbia il carattere della novità, si da costituire, nel quadro delle risultanze a suo tempo acquisite, un quid pluris, e non già ad una successiva diversa applicazione giurisprudenziale o normativa della regola applicata, non potendo parlarsi di retroattività di una norma interpretativa con riferimento ad un giudicato formatosi sotto l’impero della norma precedente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’ 8 maggio 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche della Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 297 del 31.7.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della N.A.C. Rotonda avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il calciatore O.M., a norma dell'art. 94 ter N.O.I.F.

Massima: Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione alla CAF occorre unicamente che Ia fattispecie coincida con una delle cinque ipotesi enunciate nell'art. 28 C.G.S. In particolare, nel ricorso per revocazione l’errore di fatto consiste nella falsa percezione della realtà processuale e non anche nell'errore di interpretazione che ricade su una tesi di diritto sostenuta dalla parte quale è l’esame circa la validità o meno di un documento prodotto in atti. (Nel caso di specie non è stato ravvisato l’errore di fatto in quanto la reclamante assume che la Commissione Vertenze Economiche è incorsa in errore di fatto per avere ritenuto valido quale contratto un documento sottoscritto solamente dal calciatore, ancorché recante il timbro della società e che la Commissione stessa non ha potuto esaminare i documenti trasmessi dalla società a mezzo fax " in quanto giunti illeggibili". La società ricorrente ha esibito gli assegni di un Istituto di Credito con i quali, a suo dire, al calciatore sarebbero già state pagate le competenze attribuitegli, ma non ha però dimostrato di non aver potuto esibire tali documenti nel precedente procedimento a causa di forza maggiore o per fatto altrui, così come richiesto dalla lett. c) del suddetto art. 28).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 13 marzo 1997 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 41/C Riunione del 20.6.1996

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione della Casertana F.C. avverso decisioni a seguito di vertenza economica con il Taranto Calcio 1906 in ordine all’indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., riferita al calciatore S.A..

Massima: E’ possibile ricorrere per revocazione alla CAF ai sensi dell’art. 28 comma 1 C.G.S. quando la CAF, pronunciandosi come organo di secondo grado avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche in merito all’applicazione del coefficiente del premio di preparazione è incorsa in errore di calcolo (di fatto) e non in errore di diritto (nel caso di specie era stato applicato il coefficiente 3 e non il 4,5 di cui alla tabella B connessa all'art. 99 N.O.I.F. sull’errato calcolo del compimento degli anni del calciatore al momento della stipula del primo contratto da professionista).

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