F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 63/ CSA del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO CALCIO A 5/ASD PESCARA DELL’8.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016)

RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO CALCIO A 5/ASD PESCARA DELL’8.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 153 del 03.11.2016 emesso in relazione alla gara del Campionato di Serie A Calcio a 5 S.S. Lazio Calcio A 5/A.S.D. Pescara Calcio A 5 dell’8.10.2016 – ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0 in relazione alla partecipazione alla gara del calciatore della A.S.D. Pescara Giovanni Pulvirenti, che era stato colpito da una sanzione di squalifica per una giornata effettiva di gara comminatagli ai sensi dell’art. 17 comma 5 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva con Com. Uff. n. 855 del 14.6.2016, sanzione che non aveva potuto scontare nella passata Stagione Sportiva in quanto comminata in relazione all’ultima giornata del Campionato Nazionale Under 21 nel quale giocava con l’A.S.D. Cioli Cogianco. Ha ritenuto in proposito il Giudice Sportivo che, avendo il calciatore Pulvirenti cambiato nel frattempo società a seguito di tesseramento da parte della A.S.D. Pescara, la sanzione della squalifica avrebbe dovuto essere da egli scontata nella prima giornata utile rappresentata dalla prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra schierata da tale nuova società di appartenenza (art. 22 comma 6 C.G.S.), procedendo quindi all’annullamento del risultato effettivo della gara (4-5) con contestuale applicazione ai danni della A.S.D. Pescara della sanzione sportiva della perdita della gara, quindi conclusasi con il risultato di 6-0. Avverso la predetta delibera del Giudice Sportivo ha proposto ricorso la A.S.D. Pescara lamentando, in sintesi, la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo del principio di separazione, ai fini dell’espiazione delle sanzioni, tra competizioni di Coppa Italia (e Coppe Regioni) e altre competizioni e del fatto che, in relazione a tale principio, il calciatore Pulvirenti è stato schierato l’8.10.2016 nella gara in oggetto di Campionato di Serie A, mentre non ha preso parte alla gara del giorno successivo (09.10.2016), prima gara ufficiale di Campionato Nazionale Under 21 cui partecipava l’A.S.D. Pescara, in relazione alla quale avrebbe quindi scontato la sanzione della squalifica che aveva riportato nella pregressa stagione sportiva, per l’appunto nell’ambito del Campionato Nazionale Under 21. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Invero la gravata decisione del Giudice Sportivo è viziata dall’essere basata sull’errato presupposto che la sanzione della squalifica riportata dal giocatore Giovanni Pulvirenti nella pregressa stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21 avrebbe dovuto essere da egli scontata nella prima gara ufficiale tout court disputata dalla nuova squadra di appartenenza (A.S.D. Pescara Calcio A 5) nella nuova stagione, gara che nel caso apparteneva al Campionato di Serie A (quella dell’8.10.2016), in luogo che al Campionato Nazionale Under 21, nell’ambito del quale il Pulvirenti aveva riportato la squalifica in questione nella pregressa stagione, Campionato la cui prima gara ufficiale disputata dall’A.S.D. Pescara Calcio A 5 si è tenuta il 9.10.2016, gara alla quale effettivamente il Pulvirenti non ha preso parte. Tale assunto sul quale si è basato il Giudice Sportivo non è in linea con il principio di separazione, ai fini dell’espiazione delle sanzioni sportive, tra competizioni di Coppa Italia (e Coppe Regioni) e 2 restanti competizioni, principio a sua volta strettamente connesso a quelli della effettività e proporzionalità della misura sanzionatoria e, in tale prospettiva, al principio di omogeneità tra tipologia di competizione nel cui ambito è perpetrata la violazione sportiva e tipologia di competizione in relazione alla quale viene comminata e scontata la corrispondente sanzione sportiva. Alla luce dei predetti principi può quindi affermarsi che la sanzione squalificatoria riportata dal calciatore Pulvirenti nell’ambito del Campionato Nazionale Under 21 disputato nella pregressa stagione sportiva andava effettivamente scontata, a fronte del suo passaggio ad altra società (A.S.D. Pescara Calcio A 5) partecipante nell’odierna stagione sportiva al medesimo Campionato Nazionale Under 21 (oltre che al Campionato di Serie A Calcio a 5) nella prima gara ufficiale disputata dalla A.S.D. Pescara nell’ambito del medesimo Campionato Nazionale Under 21, come effettivamente è avvenuto in riferimento alla gara del 9.10.2016, e non invece nell’ambito del diverso Campionato di Serie A al quale appartiene la gara che si è svolta l’8.10.2016, alla quale pertanto il Pulvirenti ha preso parte a pieno titolo. Ciò in base ai predetti principi ai quali è improntato il quadro normativo vigente. Infatti, l'art. 19 comma 11 C.G.S., ai punti l e 3, recita "Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. ... Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". La disposizione sancisce quindi un principio di “distinzione” tra “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali” le quali “si scontano nelle rispettive competizioni” e “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate “si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". Tale principio di “distinzione” costituisce, del resto, una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività” e “proporzionalità” della sanzione, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, onde assicurare che la sanzione sportiva della squalifica venga nel concreto scontata con riferimento a gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è comminata. Tali principi sono pienamente applicabili anche ove, come nel caso, venga in rilievo anche l'art. 22, comma 6 del C.G.S., ai sensi del quale "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” e “Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società … la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società …, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3.” La disposizione precisa altresì che “La distinzione prevista dall'art. 11.1, ultima parte, non sussiste nei caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”, ma tale caso non ricorreva nella fattispecie in cui la nuova squadra di appartenenza del Pulvirenti, l’A.S.D. Pescara, partecipava sia al Campionato Nazionale Under 21 e sia al Campionato di Serie A, cosicché è corretto, sussistendone pienamente la concreta possibilità, che il Pulvirenti, sanzionato nella pregressa stagione sportiva nell’ambito del Campionato Nazionale Under 21, abbia scontato detta squalifica nell’odierna stagione sportiva sempre nell’ambito del medesimo Campionato Nazionale Under 21, come effettivamente avvenuto il 9.10.2016. Acclarata quindi la posizione regolare del calciatore Giovanni Pulvirenti nel corso della partita di cui trattasi, va conseguentemente annullata e riformata, in accoglimento del reclamo, la gravata decisione del Giudice Sportivo, con annullamento della punizione sportiva della perdita della gara da egli comminata e ripristino dell’effettivo risultato della gara dell’8.10.2016 SS. Lazio Calcio A 5/A.S.D. Pescara Calcio A 5, terminata 4-5. Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara annulla la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4-5. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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