Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta :  Ordinanza n. 88/2019 del  28 ottobre 2019

Decisione impugnata: Sentenza della Corte Federale di Appello presso FIGC, IV Sez., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 019/CFA del 21 agosto 2019, con la quale è stato respinto l’appello presentato dalla ricorrente F.C.D. Conegliano 1907 avverso il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, di cui al Comunicato Ufficiale n. 24/TFN SVE del 28 maggio 2019, del premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF, relativo al calciatore A. C. per la stagione sportiva 1997/98 e, contestualmente, è stato accolto l’appello della società F.C. Crotone avverso l’obbligo di corrispondere la somma di € 18.000,00 in favore della società Conegliano 1907, per il riconoscimento del premio alla carriera per la stagione sportiva 1995/96, relativo al medesimo calciatore.

Parti: F.C.D. Conegliano 1907/F.C. Crotone s.r.l./A. C.

Massima: Il Collegio assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni venti, per provvedere alla rinnovazione e al conseguente deposito della procura alle liti, atteso che quella in atti è sprovvista del necessario requisito della riferibilità all’odierno giudizio, predicata dal tenore dell’articolo 58, comma 1, del Codice della giustizia sportiva del C.O.N.I. (“La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura”) e già ritenuta necessaria da questa Sezione (cfr. la decisione 5 settembre 2016, n. 40). Ritenuto, altresì, che l’informalità la quale, ex art. 2, comma 6,  C.G.S. C.O.N.I., permea i procedimenti della giustizia sportiva assieme all’assenza di una formula normativa equivalente a quella recata dall’art. 365 c.p.c. (“è inammissibile…”, su cui vedi la decisione 4 ottobre 2016, n. 50 pure di questa Sezione), consentono di applicare il principio generale del processo civile alla stregua del quale della procura affetta da vizi può essere disposta giudizialmente la sanatoria mediante rinnovazione (argomento ex art. 182, secondo comma, c.p.c.)

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 71 del 25/10/2018

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore G. R., quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017. 

Parti: ASD Città di Gragnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G. R.

Massima: Va preliminarmente disattesa l’eccezione formulata in via pregiudiziale dal resistente in merito al difetto dello jus postulandi in capo all’avv. …., fondata sul rilievo dell’indicazione degli Organi di giustizia della FIGC/LND nel testo della procura, e non anche del Collegio di Garanzia dello Sport. Tale rilievo è svuotato di efficacia dalla considerazione che l’atto di ricorso è espressamente indirizzato al Collegio di Garanzia e la stessa ricorrente ASD Città di Gragnano, nella persona del suo legale rappresentante, lo ha sottoscritto, allegando al contempo allo stesso la procura in calce….Orbene, è di tutta evidenza, quindi, che la procura è stata validamente rilasciata dalla ricorrente per la proposizione del ricorso innanzi a questo Collegio. 

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