F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 65/ CSA del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 064/CSA del 21 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO F.B.C. CASALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 INFLITTA SEGUITO GARA PRO SETTIMO E EUREKA/CASALE ASD DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

RICORSO F.B.C. CASALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 INFLITTA SEGUITO GARA PRO SETTIMO E EUREKA/CASALE ASD DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

L’Associazione Sportiva dilettantistica Football Club Casale, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha impugnato la delibera del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016 con il quale è stata irrogata alla predetta associazione la sanzione di € 2.800,00 inflitta a seguito della gara tra Pro Settimo e Eureka/Casale ASD del 27.11.2016. La motivazione del provvedimento sanzionatorio suindicato è la seguente “per aver: - propri sostenitori lanciato reiterati sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo più volte al corpo e sulla divisa, ricoprendo la stessa; rivolto ripetute espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti del medesimo e dei rispettivi congiunti. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità e reiterazione delle condotte tenute”. A sostegno del reclamo l’Associazione F.B.C. Casale ha dedotto in primo luogo la circostanza che i suoi sostenitori erano stati sistemati dalla società ospitante in piedi lungo la rete di recinzione del campo anziché nel settore ospiti dello stadio che è rimasto sostanzialmente vuoto. In secondo luogo nel reclamo si evidenzia l’eccessività della sanzione irrogata tenendo conto che i fatti contestati, pur manifestazione di “incivile dileggio” e “maleducazione”, non erano caratterizzati da alcuna violenza e non erano diretti “a ledere o ad attentare l’integrità fisica del destinatario”. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Il comportamento tenuto dai tifosi della società reclamante è assolutamente ingiustificabile e va, pertanto, sanzionato come del resto riconosce la stessa parte ricorrente. Non può valere come scusante la circostanza relativa alla mancata sistemazione dei tifosi nel settore ospiti dello stadio a una distanza maggiore dai bordi del campo, non essendovi dubbio che le tifoserie devono comunque astenersi da comportamenti così incivili di contestazione come quelli accertati nella fattispecie. Quanto all’entità della sanzione, tuttavia, il Collegio, tenendo anche conto delle Sue precedenti pronunce, ritiene equo ridurre a € 1.800,00 la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale A.S.D. di Casale Monferrato (Alessandria), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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