Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta : Decisione n. 5/2020 del 13 gennaio 2020
Decisione impugnata: Decisione n. 18, emessa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (FIGC), stagione sportiva 2019/2020, pubblicata in data 11 ottobre 2019, che, nel respingere i ricorsi presentati dalla ricorrente, ha confermato le decisioni assunte dalla Commissione Premi, con le quali è stata condannata la ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla FIGC, a titolo di penale, per i calciatori B., A., G., G., L., L., M., M., M., M. e R., mentre per il calciatore C. è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD Virtus Campagnano, a titolo di premio di preparazione, quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla FIGC, a titolo di penale.
Parti: ASD Calcio Flaminia/SSD Virtus Campagnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Nel giudizio sportivo non v’è un obbligo di mantenere immutato il Collegio in tutte le possibili fasi del giudizio. Quel che rileva, ai fini della legittimità della decisione, è che il Collegio che adotta la decisione sia quello davanti al quale la questione è stata trattata nell’udienza conclusiva. Infatti, tale Collegio adotta la sua decisione sulla base della piena cognizione di tutta l’attività processuale e di tutti gli atti di causa. A sostegno di tale conclusione si può citare giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove, a proposito dell’applicazione dell’art. 276 c.p.c., ha chiarito che la norma “prevede la necessità dell’identità tra il collegio operante nella fase giudicante e quello cha ha istruito la causa, ma non anche l’identità del giudice in tutte le varie fasi dell’istruttoria suddivisa in pluralità di udienze non prossime” (così Cass., sez. lav., n. 18998 del 2010). Quindi, un Collegio giudicante risulta essere immodificabile solo dal momento dell’inizio della discussione in udienza della specifica questione, altrimenti la sostituzione di un giudice può essere liberamente prevista per motivi relativi all’organizzazione del processo e può esserne data notizia nel verbale di udienza.