Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 21 Aprile 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND prot. 101bis/2022-2023, pubblicata sul C.U. n. 269 del 30 marzo 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore D.M. (8.1.1989 – matr. 5412697)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 3.000,00, ritenendo inammissibile sia la memoria di costituzione che tutta la documentazione allegata in quanto trasmesse tardivamente…Al riguardo occorre evidenziare che, come rettamente ritenuto dalla Commissione Accordi Economici, è la normativa di riferimento - e segnatamente l’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti - a stabilire, espressamente, che “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso”, prevedendo che la violazione determina “l’inammissibilità della costituzione”, rilevabile anche d’ufficio. Va da sé, pertanto, che nella fattispecie in esame in cui è la stessa Società reclamante ad ammettere di essersi costituita tardivamente innanzi alla Commissione Accordi Economici, senza peraltro addurre alcuna motivazione giustificatrice della tardività, non può che trovare applicazione il dettato normativo che non consente altra decisione che quella assunta dalla Commissione Accordi Economici. Del resto, uno dei principi cardine della giustizia sportiva è la tempestività delle decisioni e ciò in quanto il suo tratto caratteristico e fortemente distintivo è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica delle manifestazioni sportive (Corte federale d’appello n. 40/2022-2023). La tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo e uno degli elementi fondanti della propria legittimazione. In questo senso, la parte non può attendere la conclusione del primo grado del procedimento per proporre eccezioni che avrebbe dovuto tempestivamente sollevare, una volta che sia stata regolarmente e ritualmente convocata, nel rispetto dei termini fissati dalla norma e, pertanto, il reclamo in sede di gravame non può sopperire alla mancata partecipazione dell’attore al giudizio di primo grado (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 59/2020-2021).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE J.D.N.Y., PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 153 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL

Massima: … occorre rilevare l’infondatezza della questione relativa alla asserita inammissibilità della costituzione della società nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla CAE sollevata dall’appellato. A riguardo, ci si riporta a quanto già ampiamente sostenuto in merito dalla CAE nel provvedimento gravato, la quale ha ritenuto assorbente quanto disposto dall'art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, che prevede che “l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo della posta elettronica certificata", così come confermato dalla giurisprudenza richiamata dalla stessa commissione di prime cure. In ogni caso, ha rilevato sempre la CAE che, anche volendo accedere, in via di mera ipotesi, ad una presunta ed insussistente irregolarità di tale modalità di notifica per quanto appena osservato, risulterebbe in ogni caso applicabile, in quanto criterio generale previsto dalla normativa processuale, la disposizione di cui all'art. 156 c.p.c, che prevede che "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Nel caso di specie la memoria della società risulta effettivamente pervenuta a controparte, la quale ne ha avuto integrale conoscenza, avendo replicato alle singole argomentazioni ivi esposte, così evidenziando il raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE Z.S., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 2 DELLA SOCIETÀ ACD IMOLESE FM

Massima: Il reclamo è infondato, generico ed inammissibile.… deve rilevarsi che corretta è la decisione della CAE laddove ha ritenuto in quella sede la inammissibilità della costituzione della odierna reclamante, essendo pervenute le controdeduzioni della Società solo in data 29/05/2018, e cioè oltre i termini di rito…Considerata, pertanto, la inammissibilità delle controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., la ACD Imolese FM si è così preclusa la possibilità di proporre eccezioni o doglianze in appello, che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, le quali, se introdotte, restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame. In ogni caso, nel caso di specie, le doglianze proposte in questa sede, oltre a essere generiche e tardive, sarebbero anche sfornite di prova, non risultando sufficiente il generico richiamo alla raccomandata del 25/01/2018 indicata, peraltro neppure prodotta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/TFN-SVE  del 24 Luglio 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.F., PUBBLICATA NEL C.U. 283/CAE-LND del 17.5.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ SSD AVIS PLEIADE POLICORO SRL

Massima:si rileva che la difesa del calciatore ha accettato in primo grado il contraddittorio con la Società, nonostante la tardiva costituzione della stessa, al punto da modificare la propria domanda proprio in ragione di quanto dedotto dalla controparte. Con la dichiarazione del 26.4.2018 il …ha infatti precisato che “il ricorrente, preso atto della memoria difensiva depositata da controparte e corredata da apposita documentazione, dichiara di ridurre la domanda formulata con ricorso introduttivo e, in conseguenza, di essere creditore del minor importo pari ad € 4.950,00”. Di ciò ne ha dato puntuale e corretto riscontro la CAE nella motivazione della decisione oggi impugnata, ragione per la quale l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del gravame, proposto in via preliminare dalla difesa del calciatore per asserita violazione, in primo grado, dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della LND, non può trovare accoglimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR

Massima: …il ricorso del calciatore è stato ritualmente e tempestivamente notificato, come del resto anche confermato dalla Società ricorrente, in data il 23 Gennaio 2018 e che, stante la data di udienza del 15 Marzo 2018, il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall’art. 25bis, comma 5, risulta pienamente rispettato. Invero, come espressamente prevede la norma citata “La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo” a nulla rilevando pertanto la data di comunicazione della fissazione dell’udienza. Per cui, non ravvisandosi alcuna violazione dell’art. 25bis, comma 5, il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

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