Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.N., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL

Massima: il calciatore ha regolarmente trasmesso alla Lupa Roma Srl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, inviato con raccomandata presso l’indirizzo di corrispondenza indicato dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dalla Lupa Roma Srl, è tornata al mittente per compiuta giacenza. Si osserva, altresì, che la Lupa Roma  Srl ha ricevuto presso il suddetto indirizzo anche la comunicazione trasmessa dalla Commissione Accordi Economici relativa all’udienza tenutasi dinanzi alla medesima Commissione. Stante quanto sopra, la Lupa Roma Srl avrebbe potuto difendersi dinanzi alla CAE, avendo ricevuto regolare avviso del ricorso del calciatore nonché della relativa udienza.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.C., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA ARL

Massima: In ordine al dedotto motivo di violazione del contraddittorio si osserva, infatti,  che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, il calciatore ….  ha regolarmente trasmesso alla SSD Città di Gela a rl il ricorso presentato dinanzi alla CAE, con raccomandata inviata presso l’indirizzo corrispondente alla sede della Società indicato  dalla società medesima; la raccomandata, non ritirata dal destinatario, è tornata al mittente per compiuta giacenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.D., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: ….rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata, all’epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all’epoca l’unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo, e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie,  che  avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell’indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza, in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato, trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.A., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: ….rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata, all’epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all’epoca l’unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo, e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie,  che  avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell’indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza, in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato, trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D.L.J., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD NOCERINA 1910

Massima: ….rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la Commissione Accordi Economici è stato correttamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata, all’epoca comunicato dalla Società reclamante alla Federcalcio e dalla stessa riconosciuto essere all’epoca l’unico indirizzo pec ufficiale della società. Non può negarsi, pertanto, che la Società sia venuta a conoscenza del reclamo, e che non vi sia stata alcuna lesione del principio del contraddittorio, atteso che le successive vicende societarie,  che  avrebbero portato al mutamento della compagine sociale ed alla modifica dell’indirizzo pec, non possono avere alcuna rilevanza, in quanto attinenti ad un momento successivo rispetto a quello della proposizione del reclamo e, comunque, a meri aspetti interni alla Società di nessuna rilevanza esterna. Il richiamo ad un precedente di codesto Tribunale si rivela, quindi, del tutto inappropriato, trattandosi in quel caso di fattispecie completamente diversa.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.A., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL

Massima:…rileva questo Tribunale come non sia intercorsa alcuna violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di primo grado, in quanto il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla società, ….stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.C., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.  Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D.P., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.G., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 101 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.R.P., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.S., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE D.M.M., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.V., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato presso la sede di corrispondenza della ASD, così come risultante dagli archivi federali e, per quanto riguarda la notifica presso la sede legale della medesima Società, la stessa risulta “rifiutata”.  L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’abbia firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Massima: Il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato presso la sede di corrispondenza della ASD, così come risultante dagli archivi federali e, per quanto riguarda la notifica presso la sede legale della medesima Società, la stessa risulta “rifiutata”.  L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’abbia firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 41 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE M.A., PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Massima: Il ricorso del calciatore, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell’accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all’epoca dell’invio dell’atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale. L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato. Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 39 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE C.L., PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Massima: Il ricorso del calciatore, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell’accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all’epoca dell’invio dell’atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale. L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato. Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE B.G.G.F., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL  26.9.2017.

Massima: L’eccezione sollevata dalla Società non merita accoglimento, in quanto dal tenore letterale dell’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. non si evidenzia alcun obbligo per il reclamante dell’invio alla controparte dell’accordo economico con l’atto introduttivo. Né può ritenersi applicabile la prospettata tesi dell’estensione analogica delle norme per le procedure arbitrali degli allenatori della L.N.D. in quanto, queste ultime, che tra l’altro impongono una prescrizione sanzionatoria in caso di omissione degli incombenti indicati, sono peculiari a quel procedimento e non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva per analogia, soprattutto nella parte sanzionatoria. Peraltro giova ricordare tra l’altro che il procedimento della Commissione Accordi Economici della LND non potrebbe nemmeno rientrare nel novero delle procedure arbitrali, atteso che i componenti del collegio, contrariamente a quanto avviene nelle procedure arbitrali (la cui nomina è di parte), sono di nomina della stessa Lega Nazionale Dilettanti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 40 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE D.L.F., PUBBLICATA NEL C.U. 105/CAE-LND DEL 4.10.2017.

Massima: Il ricorso del calciatore, è stato correttamente indirizzato presso la sede legale indicata nell’accordo economico sottoscritto tra le parti – ritualmente e tempestivamente depositato il 9.11.2016 - e risultante, all’epoca dell’invio dell’atto, nel foglio di censimento e organigramma presente presso l’anagrafica federale. L’atto inoltre è stato recapitato e ricevuto dalla Società, come attesta l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata, non essendo stata tra l’altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento. Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato. Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA  SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: L’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. prescrive espressamente che il reclamo, una volta inoltrato alla controparte, deve essere inviato alla C.A.E. allegando “(...) l’avviso di ricevimento in originale (...)” inoltrato alla Società controparte. Detta prescrizione non è stata rispettata e quindi la C.A.E., in assenza di prova di ricezione della ricezione della richiesta, ha correttamente motivato nel dichiarare inammissibile il reclamo. La tesi del calciatore di non aver potuto attendere la ricezione della ricevuta di ritorno per lo spirare, nelle more, del termine di cui all’art. 25, comma 4, del Regolamento L.N.D., non rappresenta un valido motivo di censura della reclamata decisione, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto, prima della udienza innanzi alla Commissione Accordi Economici (come risulta dal decreto di fissazione udienza), far pervenire la ricevuta originale dell’avviso di ricevimento. Anche ove alla data della suddetta udienza l’avviso di ricevimento non fosse stato ancora nella sua disponibilità, il calciatore avrebbe comunque potuto richiedere un rinvio per il relativo incombente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 35 DEL CALCIATORE V.F. AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA  SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL, PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: L’art. 25 bis, comma 4, del Regolamento L.N.D. prescrive espressamente che il reclamo, una volta inoltrato alla controparte, deve essere inviato alla C.A.E. allegando “(...) l’avviso di ricevimento in originale (...)” inoltrato alla Società controparte. Detta prescrizione non è stata rispettata e quindi la C.A.E., in assenza di prova di ricezione della ricezione della richiesta, ha correttamente motivato nel dichiarare inammissibile il reclamo. La tesi del calciatore di non aver potuto attendere la ricezione della ricevuta di ritorno per lo spirare, nelle more, del termine di cui all’art. 25, comma 4, del Regolamento L.N.D., non rappresenta un valido motivo di censura della reclamata decisione, in quanto lo stesso ben avrebbe potuto, prima della udienza innanzi alla Commissione Accordi Economici (come risulta dal decreto di fissazione udienza), far pervenire la ricevuta originale dell’avviso di ricevimento. Anche ove alla data della suddetta udienza l’avviso di ricevimento non fosse stato ancora nella sua disponibilità, il calciatore avrebbe comunque potuto richiedere un rinvio per il relativo incombente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SS ISCHIA ISOLA VERDE SRL CONTRO LA SOCIETÀ AS MARANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 470PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAPPA MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 26 GENNAIO 2017.

Massima: La notifica alla società deve avvenire presso l’indirizzo federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 114 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARTA MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: Rilevata la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, essendo stato il ricorso inviato ad un indirizzo errato, ai sensi dell'art. 36 bis comma 4 CGS il giudizio dovrà essere rimesso dinanzi la Commissione Premi, previo annullamento della decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPANU CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Massima: Rilevata la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, essendo stato il ricorso inviato ad un indirizzo errato, ai sensi dell'art. 36 bis comma 4 CGS il giudizio dovrà essere rimesso dinanzi la Commissione Premi, previo annullamento della decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 162 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAMANNA ARMANDO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016. 2) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE MATTEIS ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 3) RECLAMO N° 108 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TESTONI DANILO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015. 4) RECLAMO N° 125 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO NICOLÒ, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 5) RECLAMO N° 126 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 6) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche - SS 2015-2016 CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAPARO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016. 7) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI STEFANO NINO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Massima: Considerata l’attestazione dell’agente postale circa la regolare consegna delle relative raccomandate alla sede legale, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all’interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016. Ordinanza. 14) RECLAMO N° 178 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CENSORI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: Considerata l’attestazione dell’agente postale circa la regolare consegna delle relative raccomandate alla sede legale, resta irrilevante la generica contestazione circa la mancata consegna delle stesse al legale rappresentante della Società, considerata la presunzione che vige circa la legittimazione al ritiro dei plichi da parte di soggetti presenti all’interno della sede societaria. Salvo ipotesi di presenza assolutamente occasionale, da dimostrare, di soggetti non organicamente riferibili alla Società.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 124 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LIMA MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

Massima: Gli atti sono rimessi alla CAE per un nuovo esame del merito, previa regolare instaurazione del contraddittorio, atteso che il ricorso introduttivo è stato trasmesso in luogo diverso da quello ove ha sede la società e non vi è prova circa la ricezione del plico da parte di soggetto abilitato al ritiro, per cui la notifica risulta viziata.

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