Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 458 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 459 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 462 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 464 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 472 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO  1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 474 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC.  N. 481  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 492 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC.  N. 512  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Si deve, poi, respingere l’eccezione d’inammissibilità del ricorso innanzi alla Commissione Premi in quanto relativo alla posizione di diversi calciatori. Invero si sottolinea che nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame. Il principio, già affermato da questo Tribunale, si riferisce unicamente all’inammissibilità dell’atto di appello avverso molteplici e distinte decisioni, ma non già alla possibilità di proporre in prime cure un’unica azione a tutela di molteplici soggetti. Come più volte affermato, l’inammissibilità del reclamo cumulativo risiede infatti nell’illegittimo esercizio del potere di riunione – riservata all’Organo decidente – di giudizi decisi separatamente, con il conseguente illegittimo effetto di omettere anche il dovuto pagamento della relativa tassa per il reclamo. Tali principi ed esigenze non si rinvengono in prime cure, atteso che alla Commissione Premi– come più volte precisato – non si può infatti riconoscere natura di Organo di Giustizia federale, tanto che non è richiesto il versamento di alcuna tassa o onere. Deve pertanto ribadirsi che mentre non sia possibile impugnare più decisioni con un solo atto è invece ben possibile avanzare molteplici richieste con un’unica domanda, che la Commissione potrà poi decidere con separati provvedimenti, come accaduto nel caso in esame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 129 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 522 – DUCCI DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Massima: Nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 130 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 542 – LOSCO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Massima: Nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 131 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 544 – LUZI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Massima: Nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 132 DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 567 – PULCINELLI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.

Massima: Nessuna norma federale impedisce la proposizione di un unico ricorso per più premi di preparazione riferiti ad altrettanti calciatori, né che la Commissione Premi, nel provvedere sul ricorso, emetta distinte decisioni relative a ciascuna posizione (così come di fatto avvenuto nella specie): ciò a differenza delle impugnazioni che, viceversa, devono essere sempre separatamente proposte per ciascuna decisione oggetto del gravame.

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