F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 092/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 053/CSA del 09 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE: – AMMENDA DI € 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016)

RICORSO S.S.D. PRO SESTO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE: - AMMENDA DI 1.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO SESTO/OLTREPOVOGHERA DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 56 del 06.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 56 del 06.12.2016 emesso in relazione alla gara del Campionato di Serie D Pro Sesto/Oltrepovoghera del 04.12.2016 – ha comminato a carico della società Pro Sesto la sanzione della ammenda di €1.000,00 unitamente a una gara da disputarsi a porte chiuse, oltre alla sanzione della squalifica per 3 gare effettive a carico del calciatore della Pro Sesto Cristofoli Fabio, che costituisce oggetto di separata impugnativa.

La predetta sanzione a carico della società è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere alcuni sostenitori della Pro Sesto “nel corso del secondo tempo: - lanciato alcune bottiglie di plastica che cadevano sul campo per destinazione; nella circostanza un sostenitore si arrampicava sulla rete di recinzione nel tentativo di entrare sul terreno di gioco senza tuttavia riuscirvi grazie al tempestivo intervento di un calciatore della società ospitante; - rivolto espressioni gravemente offensive, minacciose e denigratorie per motivi di origine territoriale all'indirizzo del Direttore di gara. Per avere propri raccattapalle lanciato palloni all'esterno ed all'interno del recinto di gioco ritardando la ripresa del gioco. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 29”.

Con il richiamato Com. Uff. n. 29C del 12.10.2016 il Giudice Sportivo ha inflitto alla S.S.D. Pro Sesto la sanzione della ammenda di € 2.500,00 con diffida “Per avere propri sostenitori, dal 10° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo del Direttore di gara. A fine gara detti sostenitori, posizionati in tribuna centrale, si avvicinavano alla rete di recinzione reiterando la condotta offensiva nei confronti della Terna Arbitrale. Per la indebita presenza, a fine gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate né identificate che rivolgevano espressioni offensive e minacciose all'Indirizzo della Terna Arbitrale. Per assembramento ostile, nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo, di un gruppo di circa 20 persone le quali, dopo aver atteso l'uscita della Terna Arbitrale, gli rivolgevano espressioni offensive e colpivano con un leggero pugno il finestrino posteriore dell'auto sulla quale viaggiavano gli Ufficiali di gara.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo lamenta la società reclamante la eccessività della sanzione irrogata e la errata valutazione delle risultanze probatorie, a fronte, in estrema sintesi:

1. di un comportamento dei suoi sostenitori che sarebbe stato non ingiurioso ma soltanto protestatario rispetto al comportamento, a suo avviso criticabile, tenuto dal DDG;

2. di una asseritamente errata interpretazione da parte del DDG e del Giudice Sportivo del reale significato di “giubilo esasperato” che avrebbe avuto la arrampicata del tifoso prosestino al 43° 2°T (contemporanea al lancio di 5 bottigliette di plastica all’interno del terreno di gioco) sulla recinzione sottostante la curva laddove si sarebbe “fermato a esultare” nonché del comportamento dei raccattapalle al 53° 2T che, essendo asseritamente bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, non avrebbero avuto alcun intento di ritardare la ripresa del gioco;

- della attribuibilità delle condotte di ingiuria e minacce al 49° 2T (“Arbitro ti uccido, Napoletano di merda, terrone, Africani, Siete terroni di merda, Oggi tornate a piedi perché da qua non uscite, incompetenti”, lancio di cinque bottiglie di plastica all’interno del campo di gioco senza entrare nel terreno di gioco) non alla totalità del pubblico di 6-7mila persone né alla totalità della tribuna coperta, bensì a un tifo organizzato ascrivibile alla quarantina di soggetti che occupavano la relativa curva (settore Breda), riconoscibili dai colori sociali delle sciarpe, che si sarebbe esternato con ingiurie estemporanee e in comunque legittime critiche al discutibile operato della terna arbitrale e che comunque non ha precluso alla terna arbitrale di lasciare l’impianto sportivo, sempre assistita dai dirigenti locali;

- della inoffensività del lancio delle 5 bottiglie di plastica.

Il reclamo è infondato.

Esso infatti si basa sostanzialmente su un tentativo di volere fornire giustificazioni, prettamente di ordine psicologico e sociologico, in ordine a fatti e comportamenti obiettivi, certamente censurabili, concordemente attestati sia nel rapporto dell’Arbitro che in quelli dei due Assistenti e, quanto meno nella loro obiettività e fattualità, non smentiti nemmeno dalla società reclamante, in disparte il tentativo della medesima di sminuirne la loro portata ovvero di prospettarne giustificazioni.

Fermo il rinvio generale alle norme federali vigenti disposto dall’art. 54 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, rileva in proposito l’art. 4 commi 3 e 4 C.G.S., ai sensi del quale, in tema di “Responsabilità delle società”:

3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.

4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. ”.

Rileva altresì l’art. 16 C.G.S. ai sensi del quale 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- ammonizione;

- ammenda;

- ammenda con diffida;

- obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

- obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;”.

Rileva poi l’art. 11 C.G.S., in base al quale, in materia di Responsabilità per comportamenti discriminatori”:

1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. …

3. Le società sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione,  si  verifichino  fatti  particolarmente  gravi  e  rilevanti,  possono  essere  inflitte  anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara. ”.

In base poi all’art. 12 C.G.S., in tema di Prevenzione di fatti violenti”,… 3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma

1. … Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00. …”.

Va anche menzionato l’art. 21 C.G.S., in base al quale alle società … che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazione dei regolamenti federali e che ricevano altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. ….”.

Dall’esposto quadro normativo emerge chiaramente che la sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, peraltro recidivati, non certo sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 C.G.S., uniche circostanze che possono, in base alla normativa vigente, escludere ovvero attenuare la responsabilità che sorge in capo alla società per comportamenti dei propri sostenitori e che non sono state invece nel caso, come detto, provate.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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