Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUIDI IVAN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: La Commissione Premi ha correttamente dichiarato il ricorso tardivo perché la richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti. Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Massima: Infondata è l’eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi. Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l’adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

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Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 398 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: La Commissione Premi ha correttamente dichiarato il ricorso tardivo perché la richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti. Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Massima: Infondata è l’eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi. Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l’adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

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Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ FC RIETI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 414 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: La Commissione Premi ha correttamente dichiarato il ricorso tardivo perché la richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti. Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Massima: Infondata è l’eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi. Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l’adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

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Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 111 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOFFIA SPORT AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 427 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZONE RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Massima: La Commissione Premi ha correttamente dichiarato il ricorso tardivo perché la richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti. Ai sensi dell’art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l’invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Massima: Infondata è l’eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi. Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l’adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

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