F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 054/CSA del 16 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO U.S. AGROPOLI 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/AGROPOLI 1921 DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

RICORSO U.S. AGROPOLI 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/AGROPOLI 1921 DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

Con reclamo dell’8.12.2016 la US Agropoli 1921 impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del Dipartimento Interregionale della LND di cui al Com. Uff. n. 54 con la quale era stato inflitta la squalifica di 4 giornate effettive al calciatore Tiboni Christian per avere colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto, ed aver successivamente protestato determinando un ritardo di due minuti nella ripresa del gioco, nel corso della partita del 27.11.2016 contro la squadra Città di Ciampino. A sostegno dell’impugnazione deduceva la eccessiva gravosità della sanzione in quanto, a dire della reclamante, la condotta non integrava gli estremi dell’atto di violenza di particolare gravità. Aggiungeva che l’assenza di precedenti in capo al calciatore avrebbe dovuto condurre ad una sanzione più ridotta ed invocava alcuni precedenti ritenuti conferenti nei quali analoghi comportamenti erano stati sanzionati con una squalifica di due giornate.

Il reclamo risulta parzialmente fondato.

In effetti pur trattandosi di comportamento certamente censurabile e di condotta gravemente antisportiva il giudizio complessivo dell’episodio può essere attenuato lievemente considerata anche l’assenza di precedenti disciplinari in capo all’atleta nonché la circostanza che esso non si inserisce in un momento di contrasto di gioco, essendo il pallone lontano dalla posizione del giocatore, ma può essere ricondotto ad una esasperazione di forza agonistica.

Alla luce delle predette considerazioni la sanzione può essere circoscritta a tre giornate effettive.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla

U.S. Agropoli 1921 di Agropoli (Salerno) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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