Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 22/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 149 del 15 novembre 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore G.T. (n. 21.12.2001 – matr. 5765030)
Massima:… il ricorso innanzi alla C.A.E. è stato sottoscritto personalmente dal calciatore in conformità all’art. 25 bis del Regolamento LND vigente e ciò sana eventuale difetto di mandato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 94/TFN-SVE del 1 Giugno 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 24 marzo 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dalla società Real Aversa 1925 ASD (matr. 952.836) contro il calciatore G.I. (n. 15.4.1987 – matr. 3.667.788)
Massima: È necessario affrontare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo della società avanzata dalla difesa del calciatore con riferimento alla mancata sottoscrizione dello stesso ed alla allegazione della procura rilasciata in primo grado carente del potere di impugnazione. Entrambe le eccezioni sono infondate. Quanto al primo aspetto deve rilevarsi come la suprema Corte, per giurisprudenza costante ritenga che l’atto giudiziario privo di firma non possa essere considerato nullo quando se ne possa desumere la provenienza (cfr. ex multis Corte Cass. Civ. n. 11793 del 15.05.2018). Quello che rileva ai fini del raggiungimento dello scopo di un atto privo di sottoscrizione è la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore. Nel caso di specie il reclamo è stato trasmesso tramite pec intestata al difensore, circostanza questa che prova la sicura riferibilità dell’atto al difensore. Con riferimento alla procura si evidenzia come la stessa, sia stata rilasciata a favore del difensore “ in ogni fase, stato e grado del giudizio” e quindi copra anche la fase di gravame.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 47/TFN del 15.1.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con la calciatrice S.V. (n. 30.04.1988 matr. FIGC 1017422), pubblicata nel Com. Uff. n. 135/1/CAE-LND del 14.10.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Futsal Florentia (matr. FIGC 945698) / S.V.
Massima: Il reclamo è inammissibile per molteplici motivi….è privo di sottoscrizione ed inoltre appare del tutto generico senza alcuna considerazione circa il merito della vicenda, ossia il pagamento dei compensi alla calciatrice. La circostanza del mancato avviso della riunione innanzi alla CAE appare del tutto pretestuosa, in quanto è pacifico che la stessa ASD Futsal Florentia pure regolarmente notiziata del giudizio di primo grado - non si sia costituita in primo grado, rendendo dunque del tutto ultronea e non dovuta la comunicazione della riunione del 19 settembre 2019 innanzi alla CAE. Invero secondo l’art. 25bis, comma 7, del Regolamento LND “le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all’atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all’udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite”, nessuna richiesta in tale senso ha proposto alla CAE la ASD Futsal Florentia.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN del 12.12.2019
Decisione impugnata: Corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara Coppa Italia Serie D Foggia-Vastogirardi disputata il 25 settembre 2019
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. FIGC 82429) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838)
Massima: Il ricorso è inammissibile. Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre ad essere stato eccepito dalla SSDARL Calcio Foggia 1920, che il ricorso trasmesso dalla Polisportiva Vastogirardi in data 18 ottobre 2019 è privo della sottoscrizione della società, così come espressamente richiesto dall’art. 49, comma 4, del CGS e tale irregolarità formale risulta neppure essere stata sanata entro la data in cui la lo stesso è stato trattenuto in decisione, ipotesi prevista dal successivo comma 7 del medesimo articolo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 829– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR
Massima: il reclamo … risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR
Massima: il reclamo … risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 08 Luglio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 796– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.I.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR
Massima: il reclamo … risulta essere regolarmente sottoscritto dal difensore della società medesima in virtù di mandato a lui conferito, ma è anche certamente tempestivo, in quanto trasmesso a questo Tribunale entro il termine di legge dei sette giorni dalla avvenuta notifica del Comunicato Ufficiale della Commissione Premi (notifica comunicato: 29 maggio 2019; invio reclamo: 5 giugno 2019).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.E., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL
Massima:… il ricorso della società …. è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.G.F., PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL
Massima:… il ricorso della società …. è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE V.V., PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 119 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA 1924 SRL
Massima: Il reclamo è inammissibile poiché sottoscritto da un soggetto carente dei relativi poteri…Dall’esame degli atti depositati innanzi al Dipartimento interregionale LND, risulta che, per la stagione sportiva 2018/2019, e quindi al momento della sottoscrizione del reclamo, delegato alla firma per la società SSC D Granata 1924 Srl era il Sig. …, mentre il Sig. …. risultava essere socio unico della società ma senza alcun potere di rappresentanza della stessa.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 535 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.W.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 512 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 492 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 489 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.T.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 481 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 474 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 472 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 464 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 462 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 459 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE del 17 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 458 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921
Massima: Sul difetto di legittimazione attiva per illeggibilità della firma apposta nel ricorso introduttivo si fa presente che a nulla rileva che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l’ha firmata e ciò sia per l’irritualità del procedimento innanzi alla Commissione Premi, sia per il fatto che la società attualmente legittimata a percepire il premio di preparazione per effetto della fusione ,di cui si è sopra detto, si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. ...
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.S., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL
Massima:… il ricorso della società …. è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.S., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL
Massima:… il ricorso della società …. è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE V.A., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 101 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL
Massima:… il ricorso della società …. è “tamquam non esset” perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE M.L., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE Massima:…infondata risulta, altresì, l’eccezione di difformità delle firme della calciatrice nel ricorso e nell’atto di conferimento del mandato. Ed invero, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione può essere fatto valere esclusivamente dal soggetto che ha sottoscritto l’atto, e non, come nel caso di specie, da un terzo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE del 22 Novembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE B.A., PUBBLICATA NEL C.U. 104/CAE-LND del 18.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima:…infondata risulta, altresì, l’eccezione di difformità delle firme della calciatrice nel ricorso e nell’atto di conferimento del mandato. Ed invero, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione può essere fatto valere esclusivamente dal soggetto che ha sottoscritto l’atto, e non, come nel caso di specie, da un terzo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.C.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.J.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.D.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA.
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.R.F., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE S.R.J., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 213 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE.
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE P.V.C., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima: Inammissibile è l’eccezione tesa a verificare la difformità di sottoscrizione tra ricorso e mandato…., atteso che, come correttamente motivato dalla Commissione Accordi Economici, non si comprende se sia stata eccepita la falsificazione della firma del soggetto, che conferisce la procura o la contraffazione della sottoscrizione apposta in calce al reclamo. Ci troviamo di fronte ad un’eccezione generica ed infondata, poiché sfornita di prove tese a supportare la doglianza. Del resto, anche a volere, per mera ipotesi, dar credito alla tesi dell’apocrifia della firma, è il caso di evidenziare che solo l’autore della sottoscrizione può mettere in dubbio l’autenticità della firma e non anche il terzo. Nel nostro Ordinamento, anche generale, è, infatti, consentito di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte. Secondo l’orientamento consolidato (Cass. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne potrebbe contestare l’autenticità, dichiarando che non sia la propria; non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla sia stato un altro soggetto. Peraltro è assorbente rilevare, sul punto, che la normativa di riferimento preveda che il procedimento sia instaurato su reclamo sottoscritto dal calciatore, così facoltizzando la possibilità per il ricorrente di stare in giudizio personalmente.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 71 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PALUMBO VITTORIO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.
Massima: L’Ordinamento, anche generale, consente di disconoscere la propria sottoscrizione, ma non già di mettere in dubbio la firma di controparte (in questo caso apposta nel ricorso introduttivo del giudizio). Secondo, infatti, l’orientamento consolidato (da ultimo Cass. N. 23669/2015) solo il presunto autore della firma ne può contestare l’autenticità, dichiarando che non è la propria (senza peraltro bisogno di dimostrarlo); non spetta, invece, all’altra parte impugnare tale sottoscrizione, anche se consapevole che ad apporla è stato un altro soggetto.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 6 DELLA SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LUDOVICO PALUMBO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.
Massima: Il reclamo privo della sottoscrizione della parte (legale rappresentante) è nullo, con chiara violazione degli art. 30, comma 31 e 33, comma 5 CGS.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 12 dicembre 2005 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.9.2005
Impugnazione - istanza:Casale Sport tendente ad ottenere dall’U.S. Lecce il premio alla carriera ai sensi dell’art. 99 bis delle N.O.I.F., in relazione al calciatore G.D.
Massima: E’ inammissibile il reclamo, sottoscritto tra l’altro, con una semplice sigla e quindi non riconducibile, con certezza, al Legale Rappresentante della Società.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione dell’ 1 Marzo 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/D - Riunione del 2.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello del Treviso F.C.. 1993 avverso la declaratoria di inammissibilità relativa alla vertenza economica con l’A.S. Livorno Calcio
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Commissione Vertenze Economiche quando è stato firmato dall’avvocato e non anche dalla parte reclamante, la cui firma è apposta non in calce all’atto ma a margine dello stesso, apparendo in tal modo rilasciata solo ai fini della delega in favore dei sopraddetti legali. L’art. 29 comma 1 C.G.S. sancisce che “sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso”. Al comma 5 stabilisce che i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti “a cura degli interessati”. A norma poi del comma 9 della disposizione citata, l’inosservanza delle formalità di cui al comma 5 “costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 13.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Pavia avverso la declaratoria di inammissibilità a seguito di vertenza economica con l’U.S. Alessandria in relazione al mancato trasferimento dei calciatori O.N. e T.R.
Massima: Quando è stato dichiarato inammissibile il ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, per mancanza di sottoscrizione la società, se si è nei termini, si può presentare un nuovo ricorso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 22.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Pavia avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo, a seguito di vertenza economica con l’U.S. Alessandria Calcio, in relazione al mancato trasferimento dei calciatori N.O. e R.T.
Massima: Il reclamo alla Commissione Vertenze Economiche se non è sottoscritto (né è stato presentato) dalla parte interessata, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della società una generica delega a rappresentare e difendere la società “in tutti i procedimenti avanti gli organi della Lega Nazionale Professionisti di Serie C, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI di cui al presente procedimento” è inammissibile. Infatti, la delega agli atti generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo, non può essere interpretata nemmeno come procura speciale specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso. Sul punto poi la giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale è sempre stata puntuale, precisa, ferma, a tal punto da non ritenere soddisfatto il requisito della presentazione personale del reclamo di cui al combinato disposto dagli art. 46 comma 2 e 29 C.G.S. Giurisprudenza peraltro consolidata e pacifica per cui “va dichiarato inammissibile il reclamo del tesserato non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui ha conferito mandato “ad lites” mediante delega a margine dell’atto contenente la dichiarazione di impugnativa. Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del tesserato apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, dato che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione della dichiarazione di impugnazione.