Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 20/TFN-SVE del 9 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND prot. 81/Tris 2021-22 del 5 dicembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS, con istanza cautelare ex art. 96 CGS, proposto dalla società SSD Casarano Calcio Srl (matr. FIGC 936113) nei confronti del calciatore A.F. (n. 26.06.1992 - matr. FIGC 4312389)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale, rilevato e accertato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società̀

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 85/TFN-SVE del 04 Maggio 2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore S.G. n. 31.10.2003 – matr. 2.504.334 - ric. 485

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società FCD Valgatara (matr. 69487) contro la società GS Ambrosiana (matr. 1890)

Massima: E’ irricevibile il ricorso, non avendo la società, nel trasmettere il proprio reclamo, provveduto al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva così come previsto dal CGS - FIGC a pena di irricevibilità di ricorsi e reclami. Né, d’altro canto, ha provveduto a ciò successivamente.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 72/TFN-SVE del 22 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 4/E del 18 novembre 2021 (premio di preparazione calciatore A.S. n. 5.1.2002 – matr. 5.856.316 – ric. 271),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società ASD Polisportiva Garino (matr. 932.366) contro la società ASD Polisportiva Mirafiori (matr. 61511)

Massima: Il reclamo proposto deve dichiararsi irricevibile stante il mancato pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva di cui all'art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che "i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva".

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 59/TFN-SVE del 01 Dicembre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatore P. A. - n. 17.4.2003 – matr. FIGC 6711736 - ric. 212)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AC Virtus Roveredo (matr. FIGC 64229) contro la società ASD Comunale Fontanafredda (matr. FIGC 937685)

Massima: Il reclamo proposto deve dichiararsi irricevibile stante il mancato pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 24/TFN-SVE del 24 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. n. 2/E del 23 settembre 2021 (premi di preparazione dei calciatori….)

Impugnazione Istanza: ASD Sporting Cantera / GSD Sorso 1930 - Reg. Prot. 35/TFN-SVE

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato che non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 22/TFN-SVE del 11 Agosto  2021 

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore A. T.

Impugnazione Istanza: Rozzano Calcio SSD Srl / AC Pavia 1911 SSD arl - Reg. Prot. 9/TFN-SVE

Massima: Il Tribunale….rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, come confermato in udienza dal presidente della società, dichiara irricevibile il Reclamo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 21/TFN-SVE del 11 Agosto  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 1/E del 15.7.2021 – (premio di preparazione calciatore M. M.

Impugnazione Istanza: Rozzano Calcio SSD Srl / AC Pavia 1911 SSD arl - Reg. Prot. 8/TFN-SVE

Massima: Il Tribunale….rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, come confermato in udienza dal presidente della società, dichiara irricevibile il Reclamo

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 11/TFN-SVE del 20 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (premio di preparazione calciatori B.M.a n. 26.6.2003 - matr. FIGC 6.528.894 – ric. 768; B.M.P. n. 16.5.2003 - matr. FIGC 6.747.461; R.L. n. 13.11.2003 - matr. FIGC 6.747.469 – ric. 829; R.G.n. 23.9.2002 – matr. FIGC 6.516.845 – ric. 833; T.L.R. n. 29.7.2003 – matr. FIGC 5.779.728 – ric. 841)

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Busalla Calcio 1909 (matr. FIGC 75423) contro la società ASD Calcio Vallescrivia 2018 (matr. FIGC 949275)

Massima: Il Tribunale….rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 10/TFN-SVE del 20 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 11/E del 17 giugno 2021 – (premio di preparazione calciatore P.S.R. n. 9.8.2002 – matr. FIGC 5.705.100)

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società CPC San Lazzaro (matr. FIGC 65205) contro la società US Governolese (matr. FIGC 21980)

Massima: Il Tribunale….rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS - FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 48/TFN-SVE del 22 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 10/E del 20 maggio 2021 (premio di preparazione calciatore D.M. n. 3.9.2002 – matr. FIGC 6.735.022 – ric. 715

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società Donatello Calcio SSD Srl (matr. FIGC 80043) contro la società ASD Pro Cervignano Muscoli (matr. FIGC 640022)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 32/TFN-SVE del 20 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2021 – (premio di preparazione calciatore M.B. n. 11.8.2002 – matr. FIGC 2.724.709 – ric. 416)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD SA Porcia (matr. FIGC 73540) contro la società ASD Cussignacco Calcio (matr. FIGC 952882)

Massima: Il Tribunale…rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 22/TFN del 22.01.2021

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. n. 4/E del 19 novembre 2020 (premio di preparazione calciatori A.M. n. 10.04.2003 - matr. FIGC 7001317 – ric. n. 243; P.L. n. 19.01.2004 - matr. FIGC 2051193 - ric. n. 298),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS – FIGC della società ASD Calcio Brusaporto (matr. FIGC 60791) contro le società SSD Bergamo Longuelo (matr. FIGC 79934) e USD Calcio Brembate (matr. FIGC 676180)

Massima: Il Tribunale … rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 12/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicate sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore B.E. n. 29.05.2002 – matr. FIGC 6904433 – ric. 80 e calciatore R.A. n. 29.07.2002 – matr. FIGC 7015743 – ric. 153),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Dil. Sacra Famiglia (matr. FIGC 206181) contro la società ASD Calcio Saonara Villatora (matr. FIGC 56060)

Massima: Il Tribunale …. rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  54/TFN del 11.2.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 313 – Premio di preparazione per il calciatore M.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) del CGS proposto dalla società US Saval Maddalena ASD (matr. FIGC 780416) contro la ASD Paluani Life Chievo Verona (matr. FIGC 934343)

Massima: Il Tribunalerilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  53/TFN del 28.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 337 – Premio di Preparazione per il calciatore S.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società Avigliano Calcio PZ (matr. FIGC 690054) contro la società ASD Virtus Avigliano (matr. FIGC 933852)

Massima: Il Tribunalerilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  39/TFN del 19.12.2019

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 170 – Premio di Preparazione per il calciatore Per R.A. Ric. n. 173 – Premio di Preparazione per il calciatore F.M., Ric. n. 188 – Premio di Preparazione per il calciatore M.M.; Ric. n. 216 – Premio di Preparazione per il calciatore T.K.) pubblicate con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea (matr. FIGC 935913) contro la socieASD Calcio Don Bosco Sandona (matr. FIGC 80007)

Massima: Il Tribunale.. rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  29/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 207 – Premio di Preparazione per il calciatore S.R.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Paluani Life Chievo Verona (matr. FIGC 934343) contro la società ACD Alba Borgo Roma (matr. FIGC 780338) del 24.10.2019,

Massima: Il Tribunalerilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  28/TFN del 11.12.2019

Decisione impugnata: Decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 200 – Premio di Preparazione per il calciatore P.M., Ric. n. 152 - Premio di Preparazione per il calciatore B.M.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Paluani Life Chievo Verona (matr. FIGC 934343) contro la società US San Marco (matr. FIGC 61575)

Massima: Il Tribunalerilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  17/TFN del 2.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della C.A.E.  -  L.N.D.  in  merito  alla  controversia  sorta  con  il  calciatore  C.G.,  pubblicata  nel  Com.  Uff.  n. 103/1/CAE-LND del 16.9.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ACR Messina SSD ARL

Massima:…rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla Società ACR Messina SSD ARL.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 360 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD FRASSINETTI ELMAS CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA CAGLIARI.

Massima: Il reclamo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 33 n. 8 del CGS i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa, il cui versamento deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in ci la reclamante sia una società. Nel caso di specie la ASD Frassinetti Elmas ha omesso di effettuare il versamento della tassa, violando così il disposto dell’art. 33 comma 8 CGS. Concordemente al consolidato orientamento di questa sezione (si veda per tutte decisione n. 29 Reclamo 14 società SSD Pol. Sarnese 1926 a r.l. contro società USD San Nicola in C.U. n. 9/TFN del 19/12/2018 SS 2018/2019) il reclamo va, dunque, dichiarato inammissibile. Al riguardo, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con Decisione n. 20/2015 osserva che, “benché il CGS non preveda espressamente l’inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell’omesso versamento della tassa, tale conseguenza può agevolmente desumersi dal tenore letterale dell’art. 33 n. 8 CGS, che dispone: il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione. Utilizzando la parola deve, la disposizione chiaramente costituisce un obbligo a carico della parte che intenda proporre un’azione davanti ad un organo della Giustizia Sportiva, obbligo che deve essere assolto entro il termine altrettanto chiaramente indicato dalla medesima disposizione procedimentale, ovvero, prima dell’inizio dell’udienza di trattazione”.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 324 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità  dall’art.  33, comma 5, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 310 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità  dall’art.  33, comma 5, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 336 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l’avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità  dall’art.  33, comma 5, CGS.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 80 DELLA SOCIETÀ REAL VINCI SSD ARL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNIONE MONTALBANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 343 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.I.), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 8, CGS in quanto il versamento della tassa di reclamo deve essere effettuato prima dell’udienza di trattazione. L’art. 33 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una Società”.

 

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