F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 059/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2017 E DELL’AMMENTA DI € 1.000 INFLITTA AL SIG. LUCI ALESSANDRO SEGUITO GARA RENATE/LUPA ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 22.11.2016)

RICORSO F.C. LUPA ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 28.2.2017 E DELL’AMMENTA DI € 1.000 INFLITTA AL SIG. LUCI ALESSANDRO SEGUITO GARA RENATE/LUPA ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del 22.11.2016)

La società Lupa Roma F.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata  dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, in data 22.11.2016, al sig. Luci Alessandro, dirigente della panchina aggiunta della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra il Renate S.r.l. e la Lupa Roma S.r.l., svoltasi, il giorno 20.11.2016, presso l’impianto sportivo della città di Meda, via Icmesa, 15.

In particolare, nel corso del primo tempo l’arbitro allontanava il sig. Luci per prolungate proteste  contro la decisione di assegnare un goal alla squadra del Renate.

Il predetto nella indicata occasione si avvicinava al terreno di giuoco ed inveiva contro l’assistente, quindi, nel mentre usciva dal campo profferiva, all’indirizzo della terna arbitrale le seguenti ingiurie :”  bastardi, vi dovete vergognare, ci vediamo fuori, pezzi di merda”.

Inoltre l’assistente arbitrale Vitantonio Lillo riferiva che, nel corso del secondo tempo il predetto Luci , dalla tribuna, inveiva contro lo stesso con le seguenti frasi : “ dovete morire quando rientrate a casa, vi deve venire il cancro, speriamo che possiate rimanere sulla sedia a rotelle per tutta la vita, vi aspetto negli spogliatoi per aprirvi la testa, teste di cazzo voi e tutta la federazione di corrotti, a pezzi di merda”.

Il collaboratore della Procura Federale sig. Luigi Pisoni, nella relazione in atti, confermava l’episodio.

Tali comportamenti sono stati, poi, attestati anche nel rapporto del Commissario di campo sig.ra Ilaria Guerrisi che ha altresì precisato come il sig. Luci, al momento dell’allontanamento, ha attraversato il campo lentamente, provocando la reazione della tifoseria di casa che ha ritenuto tale condotta provocatoria.

Per tale complessivo comportamento il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, ha applicato al sig. Luci, in qualità di dirigente sportivo, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività presso la FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il giorno 28.2.2017 oltre  all’ammenda di € 1.000,00.

Nei motivi di reclamo la società ammette il comportamento “ non corretto” del dirigente, senza peraltro precisare il tenore delle frasi da questi pronunciate, ma   respinge il rilievo di un comportamento minaccioso dello stesso verso la terna arbitrale e segnala che l’attraversamento del campo era l’unico modo per raggiungere gli spogliatoi.

Osserva la Corte.

Il comportamento addebitato al sig. Luci risulta provato in modo indubbio, oggettivo e concordante attraverso tutte le testimonianze sopra riportate ed ammesso dalla stessa società, così che tale dato fattuale risulta incontroverso.

Quanto alle contestate minacce rivolte alla terna arbitrale, la motivazione della sanzione del Giudice di primo grado precisa che si è trattato di “ frasi offensive e minacciose”, evenienza questa che risulta esattamente riportata nel referto arbitrale.

Infine, l’asserita impossibilità di raggiungere gli spogliatoi, se non attraverso il terreno di giuoco è contradetta dalla conformazione del campo che risulta perimetrato da una zona verde che consente il passaggio di persone per raggiungere gli spogliatoi senza impegnare il campo da calcio. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Lupa

Roma S.r.l. di Tivoli (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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